Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.3 del 4-1-1996)
Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 29 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, con sede in Spello (Perugia) e unita' di Spello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 43 unita', su un organico complessivo di 53 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Falcinelli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 90 unita', su un organico complessivo di 90 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 17 marzo 1994 al 16 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia Confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unita' di Bastia Umbra (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia Confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, con sede in Torgiano (Perugia) e unita' di Torgiano (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 34 unita', su un organico complessivo di 38 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roby Style, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unita' di Gattico Veruno (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 100 unita', su un organico complessivo di 125 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 30 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ricamificio Luigi Vitellio, con sede in Nardo' (Lecce) e unita' di Nardo' (Lecce), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unita', su un organico complessivo di 21 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Ricamificio Luigi Vitellio, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, limitatamente al periodo 30 agosto 1994-30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi, con sede in Pinerolo (Torino) e unita' di Pinerolo (Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unita', su un organico complessivo di 62 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18888 del 29 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Buroni Opessi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, con sede in Cossato (Biella) e unita' di Cossato (Biella), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,79 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 59 unita', d cui 8 part-time da 24 a 14,28 ore medie settimanali e 9 part-time da 20 a 11,9 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 93 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995 e' autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dany, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unita', su un organico complessivo di 43 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dany, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: A) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Catania-D'Annunzio (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 67 ore, corrispondenti a 11 giorni lavorativi di 6.66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 37 unita'. B) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Catania-D'Annunzio (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 40 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 37 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1995: A) e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lecco, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 198 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6.66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 31 unita'. B) e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lecco, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 119 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 31 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dai precedenti articoli, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, indicati nei suddetti articoli, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.