MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 dicembre 1995, n. 24 

  Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni
pubbliche.  Art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Art. 58 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
(GU n.3 del 4-1-1996)
 
 Vigente al: 4-1-1996  
 

                                   Alla Presidenza del Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Al Consiglio di Stato - Ufficio del
                                  segretario generale
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  segretario generale
                                  A    tutte    le    amministrazioni
                                  pubbliche
                                  Alla Banca d'Italia
  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  recate dall'art. 24
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con la circolare 24 marzo 1993,
n. 11/93 (prot. n. 11817/93-18.1.1.) sono state emanate le  direttive
per  la  costituzione  di una anagrafe nominativa delle prestazioni e
degli incarichi pubblici e  privati  conferiti  ai  dipendenti  della
pubblica  amministrazione,  non  compresi  nei  compiti  e  doveri di
ufficio.
  La lentezza con la  quale  le  amministrazioni  interessate  stanno
provvedendo  alla  trasmissione delle informazioni richieste e la non
sempre puntale corrispondenza alle richieste dei  dati  fino  ad  ora
comunicati,  hanno  consentito una rilevazione assolutamente parziale
del  fenomeno,  facendo  venire  meno,  cosi',  la  possibilita'   di
predisporre  il  piano  pluriennale,  da  allegare  al  documento  di
programmazione  economico  finanziaria,  per  il   contenimento   del
fenomeno, previsto dalle vigenti disposizioni normative.
  La stretta correlazione fra gli scopi prefissati dalla normativa in
questione   e   l'azione  di  rinnovamento  in  atto  nella  pubblica
amministrazione, entrambi finalizzati  al  contenimento  della  spesa
pubblica ed a garantire l'efficacia, la trasparenza e l'imparzialita'
dell'azione  amministrativa, impongono al Dipartimento della funzione
pubblica l'obbligo di acquisire comunque la conoscenza  del  fenomeno
"incarichi".
  Per  tale  motivo  si  ritiene  di  dover  emanare nuove direttive,
semplificando le  procedure  di  rilevazione  dei  dati  mediante  un
apposito programma informatico e fornendo ulteriori chiarimenti circa
le  amministrazioni  interessate  e la natura degli incarichi oggetto
della segnalazione.
1) Data di istituzione dell'anagrafe.
  Resta ferma al 31 dicembre 1991, data di entrata  in  vigore  della
legge  n. 412/1991, la decorrenza temporale alla quale debbono essere
riferite  le  informazioni  sulle  prestazioni.  Pertanto  tutte   le
amministrazioni  interessate  sono  invitate  a  trasmettere  con  la
massima  urgenza  i  dati  concernenti  agli  incarichi  conferiti  o
autorizzati, secondo le modalita' di cui al successivo punto 4).
2) Amministrazioni pubbliche e dipendenti interessati all'anagrafe.
  Rientrano  nel campo di applicazione della normativa in questione i
dipendenti, ivi compresi i magistrati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di ogni carriera, qualifica, grado e livello  anche  se
collocati   in  posizione  di  comando,  fuori  ruolo  o  aspettativa
sindacale, per  mandato  parlamentare  o  per  l'esercizio  di  altre
cariche  elettive,  legati  da un rapporto di servizio, anche a tempo
parziale,   con   le   pubbliche   amministrazioni.   Per   pubbliche
amministrazioni   debbono   intendersi   la   Banca   d'Italia  e  le
amministrazioni  pubbliche  di  cui  agli  articoli 1, comma 2, e 73,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  Sono in corso contatti per concordare con i rispettivi  vertici  le
modalita'  idonee  a  raggiungere  anche  per il personale dipendente
degli Organi costituzionali finalita' analoghe  a  quelle  perseguite
dalla presente circolare.
  Le  regioni  a  statuto ordinario, a statuto speciale e le province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  sono  tenute  ad  adeguarsi  alle
disposizioni  della  normativa statale, provvedendo per proprio conto
alla raccolta delle informazioni, ferma  restando  la  necessita'  di
comunicare  i  risultati delle loro rilevazioni al Dipartimento della
funzione  pubblica,  al  fine  di  consentire   una   piu'   completa
rilevazione  del  fenomeno  e  la  predisposizione  del  piano di cui
all'art. 24, comma 3, della legge n. 412/1991.
3) Individuazione della tipologia di incarichi.
  Data l'ampia accezione usata  dalle  disposizioni  di  legge  sopra
richiamate,  e'  da  ritenere che vadano censiti e segnalati, ai fini
dell'anagrafe, tutti gli incarichi,  ivi  compresi  quelli  a  titolo
gratuito, conferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Si  ritiene,  pertanto, che debbano essere soggetti a segnalazione,
oltre agli incarichi esplicitamente citati dal comma 2, dell'art.  24
della  legge  n.  412/1991,  anche:  le  docenze, la partecipazione a
convegni  in  qualita'  di  relatore,  la  nomina  a  componente   di
commissione   esami,   la   nomina   a  componente  di  comitato,  la
partecipazione  a  gruppi  di   lavoro,   le   consulenze   tecniche,
l'affidamento  della  direzione di lavori, la nomina a commissario ad
acta, la commissione di pubblicazioni, saggi, articoli, gli incarichi
presso organismi internazionali o sovranazionale, di studio, ricerca,
collaborazione scientifica o culturale.
  Vanno, quindi, esclusi solo quegli  "incarichi"  il  cui  esercizio
rientri  tra i compiti e doveri di ufficio o ricollegati direttamente
dalla legge o da altre  fonti  normative  alla  specifica  qualifica,
funzione  o carica istituzionale ricoperta dai diretti interessati, e
che  quindi  tecnicamente  non  potrebbero  nemmeno  definirsi  quali
"incarichi".
  Resta  ovviamente  ferma la disciplina delle incompatibilita' e dei
conferimenti prevista dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993
per tutti i dipendenti pubblici, ed il rinvio  alle  disposizioni  in
materia previste dai rispettivi ordinamenti per le amministrazioni ad
ordinamento   autonomo,  nonche'  dai  regolamenti  disciplinanti  le
compatibilita'  dei  magistrati  amministrativi,  contabili  e  degli
avvocati e procuratori dello Stato, si ricorda, infine, il divieto di
conferire  incarichi  non  compresi  nei  compiti e doveri di ufficio
quando gli stessi non siano espressamente previsti o disciplinati  da
legge o da altra fonte normativa, ovvero espressamente autorizzati.
4)  Modalita'  particolari  di  rilevazione  e  di trasmissione delle
informazioni.
  Le amministrazioni interessate, secondo  le  tipologie  di  seguito
indicate,  avranno  cura  di  trasmettere,  entro il 31 marzo di ogni
anno, le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati
entro il 31 dicembre  dell'anno  precedente,  utilizzando  l'allegato
supporto  magnetico contenente un programma informatico appositamente
predisposto per agevolare l'elaborazione dei dati raccolti.
Banca d'Italia, amministrazioni statali (anche ad ordinamento
   autonomo), enti pubblici non economici ed enti della ricerca.
  Le  predette  amministrazioni  provvederanno alla raccolta dei dati
relativi a tutti gli uffici centrali e periferici e  provvederanno  a
trasmetterli  al Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando il
supporto magnetico direttamente fornito.
Enti locali (comuni, province, loro consorzi, comunita' montane,
   I.A.C.P.).
  Le province, i comuni ed i loro consorzi, le  comunita'  montane  e
gli   istituti   autonomi   per  le  case  popolari  provvederanno  a
trasmettere i dati alle prefetture sul supporto magnetico  che  sara'
loro  fornito  per  il tramite delle medesime, ovvero nel caso di non
disponibilita' di supporti informatici, su modelli a lettura ottica.
  Le prefetture cureranno, successivamente, la raccolta dei dati e la
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.
Camere di commercio.
  L'Unioncamere curera' la  distribuzione  dei  supporti  informatici
alle   singole   Camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, la raccolta dei dati e  la  successiva  trasmissione  al
Dipartimento della funzione pubblica.
Servizio sanitario nazionale.
  Alla   distribuzione  del  programma  informatizzato  alle  aziende
ospedaliere ed alle altre strutture del Servizio sanitario  nazionale
provvederanno i commissari del Governo.
  Le  aziende ospedaliere e le altre strutture del Servizio sanitario
nazionale,  provvederanno  successivamente  alla  raccolta  ed   alla
trasmissione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica.
Universita'.
  Le  universita'  e  le istituzioni universitarie di cui all'art. 10
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre
1993,  n.  593,  cureranno  la  raccolta dei dati relativi al proprio
personale  e  provvederanno  a  trasmetterli  al  Dipartimento  della
funzione  pubblica,  sul  supporto  magnetico  che sara' loro fornito
direttamente.
  Al riguardo,  le  amministrazioni  che  hanno  gia'  provveduto  ad
inviare  i  dati  richiesti  dovranno ripetere l'invio utilizzando il
supporto magnetico appositamente predisposto.
  Nel ribadire, infine, che le  amministrazioni  prive  di  strumenti
informatici   possono   trasmettere   le   informazioni   tramite  la
compilazione di moduli a lettura ottica da richiedere al Dipartimento
della  funzione  pubblica  -  Ufficio  procedimenti   ed   efficienza
amministrativa, corso V. Emanuele, 116 - 00186 Roma, si raccomanda di
utilizzare  il  "dischetto" e di attenersi alle istruzioni di seguito
riportate e trascritte nel medesimo dischetto:
   1) il dischetto originale puo' essere duplicato per ottenere altri
dischetti originali;
   2) prima di inserire il  dischetto  originale  e  di  iniziare  la
procedura, si consiglia di accertare la disponibilita' di 2,5 M bytes
di  spazio sul disco rigido e di verificare con un software antivirus
se il PC sia esente da tale inconveniente;
   3)   inserire   poi   il   dischetto   in   (A:)   e    provvedere
all'installazione con sequenza C:|>A:INSTALLA;
   4)  una volta installata sul disco fisso (C:), si puo' attivare la
procedura con il comando C:/INCARIC e  procedere  alla  registrazione
dei dati;
   5)  al  termine  della registrazione dei dati sul disco fisso (C:)
occorre fare una copia di quelli definitivi su un dischetto da 1,44 M
bytes vuoto e  formattato  (A:)  da  inviare  al  Dipartimento  della
funzione  pubblica.  La  registrazione  dei dati viene fatta in forma
guidata da menu';
   6) la prima volta che la procedura viene usata, vengono richiesti:
il comparto di appartenenza, il codice  fiscale  e  la  denominazione
dell'amministrazione.  Successivamente  queste informazioni non vanno
piu' richieste;
   7) e' necessario  compilare  tutti  i  pannelli,  compreso  quello
iniziale  relativo  ai  dati  dell'amministrazione  che  trasmette le
informazioni. Le stesse  informazioni  riguardanti  l'amministrazione
devono   essere   riportate   nell'etichetta   o   nella  lettera  di
trasmissione del dischetto al Dipartimento  (il  riferimento  risulta
indispensabile in caso di illeggibilita' del floppy disk);
   8)  da  ogni  pannello, ove previsto, si puo' accedere, tramite il
tasto (F1) alla relativa schermata di HELP;
   9) una volta completato l'inserimento dei dati, si deve  procedere
alla  copia  degli  stessi su un dischetto da inviare al Dipartimento
della  funzione  pubblica  -  Ufficio  procedimenti   ed   efficienza
amministrativa,  seguendo le istruzioni del Menu'/Servizi/Copia. Tale
funzione permette tramite una  copia  automatica  di  tali  dati,  di
mantenere  sul  proprio  sistema i dati acquisiti in appositi archivi
storici per una consultazione successiva.
  Per eventuali problemi relativi all'uso del supporto magnetico,  e'
possibile  rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  -
Ufficio  procedimenti  ed  efficienza   amministrativa   -   Servizio
statistico, corso V. Emanuele n. 116 - 00186 Roma.
  La  presente  circolare sostituisce a tutti gli effetti di legge la
circolare n. 23/95 del 28 novembre 1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n.  288  dell'11  dicembre 1995, che si
intende annullata.
                                                Il Ministro: FRATTINI