Modificazione al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 9703).(GU n.3 del 4-1-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1; Vista la lettera del 14 dicembre 1995 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato la propria disponibilita' a compiere gli adempimenti previsti per l'ammissione in borsa dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994, e le successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta la necessita' di estendere le funzioni del sistema di riscontro e riscontro giornalieri anche ai contratti aventi ad oggetto buoni ordinari del Tesoro stipulati mediante il sitema di contrattazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato quotati (MOT) e prevedere la liquidazione dei relativi contratti il secondo giorno successivo a quello di contrattazione; Delibera: L'art. 78-quater del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori citato in premessa e' sostituito dal seguente: "Art. 78-quater (Data di liquidazione dei contratti dichiarati al sistema). - 1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli di Stato, ad eccezione dei buoni ordinari del Tesoro, titoli garantiti dallo Stato ed obbligazioni quotate in borsa, quale data di liquidazione il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito. 2. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto buoni ordinari del Tesoro, quale data di liquidazione, il secondo giorno successivo alla data di eseguito. 3. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di compravendita aventi ad oggetto diritti di opzione il giorno di liquidazione stabilito dal consiglio di borsa.". La presente delibera entrera' in vigore dall'8 gennaio 1996 e sara' inviata al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. Essa sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1995 p. Il presidente: BESSONE