COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1995 

  Modificazione  al  regolamento  per  il  funzionamento  del sistema
telematico delle borse valori. (Deliberazione n. 9703).
(GU n.3 del 4-1-1996)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della citata
legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  in  particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Vista la lettera del 14 dicembre 1995 con la quale il Ministero del
tesoro  ha  comunicato  la  propria  disponibilita'  a  compiere  gli
adempimenti previsti per l'ammissione in borsa dei buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera  n.  8221  del  12  luglio
1994, e le successive modifiche ed integrazioni;
  Ritenuta  la  necessita'  di  estendere  le funzioni del sistema di
riscontro e  riscontro  giornalieri  anche  ai  contratti  aventi  ad
oggetto  buoni  ordinari  del  Tesoro stipulati mediante il sitema di
contrattazione delle obbligazioni e dei titoli di Stato quotati (MOT)
e prevedere la liquidazione dei relativi contratti il secondo  giorno
successivo a quello di contrattazione;
                              Delibera:
  L'art.  78-quater  del regolamento per il funzionamento del sistema
telematico delle borse valori citato in premessa  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  78-quater  (Data di liquidazione dei contratti dichiarati al
sistema). - 1. Il sistema attribuisce automaticamente ai contratti di
compravendita aventi ad oggetto titoli di  Stato,  ad  eccezione  dei
buoni   ordinari   del   Tesoro,  titoli  garantiti  dallo  Stato  ed
obbligazioni quotate in borsa, quale data di  liquidazione  il  terzo
giorno di borsa aperta successivo a quello della data di eseguito.
  2.   Il   sistema   attribuisce  automaticamente  ai  contratti  di
compravendita aventi ad oggetto buoni ordinari del Tesoro, quale data
di liquidazione, il secondo giorno successivo alla data di eseguito.
  3.  Il  sistema  attribuisce  automaticamente   ai   contratti   di
compravendita  aventi  ad  oggetto  diritti  di  opzione il giorno di
liquidazione stabilito dal consiglio di borsa.".
  La presente delibera entrera' in vigore dall'8 gennaio 1996 e sara'
inviata al consiglio di borsa che ne curera' la diffusione  nei  modi
d'uso.  Essa  sara' altresi' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1995
                                            p. Il presidente: BESSONE