N. 457 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  popolare  ed  economica  -  Regione  Sardegna  - Disciplina
 regionale delle assegnazioni e gestione  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale   pubblica  -  Ordinanza  del  sindaco  di  annullamento
 dell'assegnazione - Impugnativa - Ammissione del ricorso  al  pretore
 secondo  il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11
 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - Richiamo  alla  giurisprudenza
 costante  della  Corte  in  materia (vedi sentenze nn.  210 e 113 del
 1993, 505 e 489 del 1991, 594/1990, 727/1988 e 81/1976)  -  Esclusiva
 competenza del legislatore statale - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  regione  Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 ( recte 6 aprile 1989,
 n. 13), art. 20, ottavo comma)
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano   VASSALLI,   prof.   Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  ottavo
 comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:
 6   aprile  1989,  n.  13,  recante  la  disciplina  regionale  delle
 assegnazioni  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica)  promosso  con ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal Pretore
 di Oristano nei procedimenti civili vertenti tra Mastinu Giuseppe  ed
 altro  ed  il  sindaco  di Solarussa, iscritta al n. 346 del registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
   Nel corso di due giudizi riuniti,  proposti  avverso  le  ordinanze
 sindacali  di  annullamento delle assegnazioni di alloggi di edilizia
 economica e popolare, il Pretore di Oristano,  con  ordinanza  del  9
 marzo  1994,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 20, ottavo comma, della  legge  della  Regione  Sardegna  4
 aprile  1989,  n.  12  (recte:    6  aprile  1989  n. 13), recante la
 disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli  alloggi  di
 edilizia   residenziale   pubblica,   che,   nel   prevedere  che  il
 provvedimento del Sindaco sia impugnabile secondo il procedimento  di
 cui  agli  ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972,
 n. 1035, e cioe' con ricorso al Pretore, violerebbe l'art. 108  della
 Costituzione  e  quindi  la  riserva  di  legge statale ivi prevista,
 essendo precluso alla legge regionale di  dettare  norme  in  materia
 processuale e di giurisdizione.
                        Considerato in diritto
   1.  -  E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dell'art. 20,  ottavo
 comma,  della  legge  della  Regione  Sardegna  4  aprile 1989, n. 12
 (recte:  6  aprile  1989,  n.  13),  il  quale  prevede  che  avverso
 l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio
 di  edilizia  residenziale  pubblica  e'  ammesso  ricorso secondo il
 procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del  d.P.R.
 n. 1035 del 1972.
    Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il
 principio  della riserva di legge statale in materia giurisdizionale,
 esorbitando dalla sfera della potesta' legislativa regionale.
    2. - La questione e' fondata.
    Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e' precluso alle
 regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi
 giurisdizionali  o  dispongano  in  ordine  a   poteri   o   facolta'
 dell'autorita'  giudiziaria,  in  quanto  la  materia  processuale e'
 riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva  competenza
 del  legislatore  statale  (v. ex plurimis sentenze nn. 210 e 113 del
 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).
    La violazione  del  suddetto  parametro  costituzionale  non  puo'
 nemmeno  essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale
 impugnata si  e'  limitata  a  fare  rinvio  alla  normativa  statale
 contenuta  nell'art.  11,  commi  13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre
 1972, n. 1035, perche' le regioni  in  nessun  caso  possono  emanare
 leggi  in  materie  soggette  a riserva di legge statale, comportando
 cio' un'indebita novazione della fonte con la forza e le  conseguenze
 che  ne  derivano (sentenze nn. 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128
 del 1963).
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  ottavo
 comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte:
 6   aprile   1989  n.  13,  recante  la  disciplina  regionale  delle
 assegnazioni  e  gestione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
 pubblica).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0005