N. 458 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Mediazione  -  Regione Lombardia - Potere di definire la composizione
 della commissione giudicatrice dell'esame prescritto per l'iscrizione
 a ruolo  degli  agenti  di  affari  in  mediazione  -  Necessita'  di
 disciplina unitaria sull'intero territorio nazionale - Spettanza allo
 Stato
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, avv. Mauro
    FERRI, prof. Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia  notificato
 il 12 aprile 1994, depositato in Cancelleria il 23 aprile successivo,
 per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto del
 Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  7  ottobre
 1993,   n.   589   (Regolamento   recante  modificazioni  al  decreto
 ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le  materie  e  le
 modalita'  degli  esami  prescritti  per  l'iscrizione  a ruolo degli
 agenti d'affari in mediazione) ed iscritto  al  n.  11  del  registro
 conflitti 1994;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  ottobre  1994  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 12 aprile 1994 la Regione Lombardia
 ha proposto conflitto di attribuzione nei  confronti  del  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  in  relazione al decreto del Ministro
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre  1993,  n.
 589,  di  modifica del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300,
 concernente le materie e le  modalita'  degli  esami  prescritti  per
 l'iscrizione  a ruolo degli agenti d'affari in mediazione, stabilendo
 la composizione della commissione esaminatrice.
    La  Regione  ritiene  che  il  decreto  riproduca  e   sostituisca
 precedenti  norme regolamentari, adottate con decreto ministeriale 21
 dicembre 1990, n. 452 (art. 15 e 16) ed  annullate  dalla  Corte  con
 sentenza  n.  391 del 1991. Ne deduce la violazione degli artt. 134 e
 137, ultimo comma, della Costituzione e del giudicato costituzionale.
 Il  decreto  inoltre  invaderebbe  competenze regionali in materia di
 istruzione  artigiana  e  professionale  (artt.  117  e   118   della
 Costituzione, anche in relazione agli artt. 35, 36 e 40 del d.P.R. 24
 luglio  1977,  n.  616  e 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), e
 sarebbe in contrasto con il principio di legalita' sostanziale  (art.
 17,  primo  comma,  lettera  b,  e terzo comma, della legge 23 agosto
 1988, n. 400). La Regione chiede pertanto che, annullando il  decreto
 impugnato, la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al
 Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, adottare
 norme regolamentari di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
 concernenti la composizione e la nomina delle  commissioni  di  esame
 per  l'accertamento  dell'attitudine  e della capacita' professionale
 degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo degli agenti  di  affari  in
 mediazione.
    2.  -  La legge n. 39 del 1989 ha modificato ed integrato la legge
 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di
 mediatore, prevedendo come requisito per  ottenere  l'iscrizione  nel
 relativo   ruolo   (che   abilita   all'esercizio  dell'attivita'  di
 mediazione su tutto  il  territorio  nazionale),  in  alternativa  al
 possesso della laurea in materie commerciali o giuridiche, ovvero del
 diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ad indirizzo
 commerciale,  il  superamento  di  un  esame  diretto  ad   accertare
 l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione
 al ramo di mediazione prescelto. L'ammissione all'esame e' consentita
 a chi ha prestato la propria opera per almeno due anni presso imprese
 esercenti  l'attivita'  di mediazione, oppure a chi ha frequentato un
 apposito corso preparatorio. Le materie  e  le  modalita'  dell'esame
 sono stabilite, sentita l'apposita commissione centrale, dal Ministro
 dell'industria  (art.  2,  terzo comma, lettera e), che ha provveduto
 con decreto ministeriale n. 300 del 1990.
    Con il  successivo  decreto  ministeriale  n.  452  del  1990,  di
 attuazione  della  legge  n.  39  del 1989, e' stata disciplinata, in
 particolare, la composizione della commissione d'esame, nominata  per
 ciascun  corso  dal  presidente  della  camera  di  commercio. Questa
 disposizione   regolamentare   e'   stata   annullata   dalla   Corte
 costituzionale con sentenza n. 391 del 1991, in quanto invasiva delle
 competenze regionali.
    Il  decreto  ministeriale  oggetto del ricorso modifica il decreto
 ministeriale n. 300 del 1990 (concernente le materie e  le  modalita'
 degli  esami  prescritti  per  l'iscrizione  al  ruolo  degli  agenti
 d'affari in mediazione) e stabilisce, determinandone la composizione,
 che la commissione giudicatrice e' nominata dal presidente della cam-
 era di commercio per ogni sessione d'esame, anziche' per  ogni  corso
 preparatorio.
    3.  -  Ad  avviso  della  Regione  Lombardia  il decreto riproduce
 sostanzialmente, con variazioni  marginali,  l'art.  16  del  decreto
 ministeriale  n.  452  del  1990,  sotto  le  apparenze  di una nuova
 manifestazione della potesta' regolamentare,  demandata  al  Ministro
 dalla legge n. 39 del 1989, e di una integrazione e modificazione del
 regolamento dettato con il decreto ministeriale n. 300 del 1990.
    Anche   il  nuovo  regolamento  sarebbe  comunque  invasivo  delle
 attribuzioni  regionali.  La  disciplina  delle  "materie"  e   delle
 "modalita'"  dell'esame  (demandata  al Ministro dall'art. 2, secondo
 comma, lettera e), della legge n. 39 del 1989) e',  ad  avviso  della
 ricorrente,  cosa  diversa  dalla disciplina della composizione delle
 commissioni. Le norme che incidono sulla  competenza  delle  regioni,
 anche  in  nome  di  ipotetici  interessi  nazionali,  possono essere
 dettate  solo  con  legge  e  non   nell'esercizio   della   potesta'
 regolamentare   dell'esecutivo.   Un   regolamento   ministeriale  di
 esecuzione e di attuazione di una legge statale non puo' porre  norme
 dirette a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materia
 ad esse attribuite.
    La  ricorrente  ritiene violate le competenze regionali in materia
 di istruzione artigiana e professionale, quali delineate dagli  artt.
 117  e 118 della Costituzione, in relazione anche agli artt. 35, 36 e
 40 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 14 della legge n. 845 del  1978.  Gli
 artt.  35,  36  e  40  del  d.P.R.  n.  616  del  1977 definiscono le
 attribuzioni delle regioni  in  materia  di  istruzione  artigiana  e
 professionale   senza   riservare  allo  Stato  la  disciplina  della
 composizione delle commissioni di esame ne' la  loro  formazione.  La
 legge quadro in materia di formazione professionale (n. 845 del 1978)
 dispone   (all'art.  14,  primo  comma)  che  "le  prove  finali  per
 l'accertamento dell'idoneita' conseguita", al termine  dei  corsi  di
 formazione  professionale,  devono  essere  conformi  alla disciplina
 statale  diretta  a  stabilirne  i  contenuti   in   relazione   alla
 definizione  delle  qualifiche  professionali, ai sensi dell'art. 18,
 lettera  a),  della  stessa  legge,  ma  "sono  svolte  di  fronte  a
 commissioni  esaminatrici,  composte  nei  modi  previsti dalle leggi
 regionali", sia  pure  rispettando  i  criteri  dettati  dalla  legge
 statale.
    Il  decreto  impugnato  ignorerebbe,  in assenza di qualsiasi base
 legislativa, tale competenza  regionale,  dettando  una  puntuale  ed
 esaustiva  disciplina della composizione delle commissioni di esame e
 sottraendo alla regione la competenza amministrativa a nominarle.
                        Considerato in diritto
   1. - Il conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione  Lombardia
 concerne  il regolamento con il quale il Ministro dell'industria, del
 commercio e  dell'artigianato  ha  stabilito  la  composizione  della
 commissione   giudicatrice   per   l'esame   diretto   ad   accertare
 l'attitudine e la capacita' professionale di  chi,  senza  essere  in
 possesso   del   prescritto  titolo  di  studio  (diploma  di  scuola
 secondaria di secondo grado ad  indirizzo  commerciale  o  laurea  in
 materie  commerciali  o  giuridiche), aspira all'iscrizione nel ruolo
 degli agenti di affari in mediazione (decreto ministeriale 7  ottobre
 1993,  n.  589).  A tale esame sono ammessi coloro che hanno prestato
 per  almeno  due  anni  la  loro  opera  presso   imprese   esercenti
 l'attivita'  di  mediazione  o  hanno  frequentato  un apposito corso
 preparatorio (art. 2, terzo comma, lettera e), della legge 3 febbraio
 1989, n. 39).
    La ricorrente ritiene che la disposizione regolamentare denunciata
 ripeta sostanzialmente il contenuto di altra  disposizione  (art.  16
 del  decreto  ministeriale  21  dicembre 1990, n. 452) gia' annullata
 dalla Corte con sentenza n.  391  del  1991,  a  seguito  di  analogo
 ricorso della stessa Regione Lombardia. Ad avviso della ricorrente il
 decreto  ministeriale  n. 589 del 1993, oltre ad eludere il giudicato
 costituzionale,  violando  gli  artt.  134  e 137 della Costituzione,
 sarebbe, come il precedente, invasivo  delle  attribuzioni  riservate
 alle  regioni  dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di
 istruzione artigiana e professionale, quale configurata  dalle  norme
 di  trasferimento  delle  relative  competenze (artt. 35, 36 e 40 del
 d.P.R. n. 616 del 1977 e 14 della legge n. 845 del 1978). Inoltre  la
 disposizione  regolamentare  non  avrebbe  potuto essere adottata con
 decreto ministeriale, toccando materie  di  competenza  regionale,  e
 sarebbe   priva  di  base  legislativa,  giacche'  nella  nozione  di
 "materie" e "modalita'" dell'esame, rimesse alla  determinazione  del
 Ministro  dell'industria  dall'art. 3 della legge n. 39 del 1989, non
 potrebbe essere compresa la composizione delle commissioni di esami.
    2. - Preliminarmente  va  rilevato  che,  anche  indipendentemente
 dalla  diversita'  di  contesto  nel  quale  le  due  disposizioni si
 collocano, la norma regolamentare ora denunciata come invasiva  (art.
 1  del decreto ministeriale n. 589 del 1993) si differenzia da quella
 in precedenza posta dall'art. 16 del decreto ministeriale n. 452  del
 1990  e  gia'  annullata  dalla  Corte:  la  prima si inseriva tra le
 disposizioni di attuazione previste, in generale, dall'art. 11  della
 legge  n.  39  del  1989,  mentre  la  nuova disposizione modifica un
 diverso regolamento specificamente destinato a determinare materie  e
 modalita'  degli  esami  prescritti  per  l'iscrizione al ruolo degli
 agenti di affari in  mediazione  (decreto  ministeriale  21  febbraio
 1990,  n.  300).  La  disposizione  in precedenza annullata, difatti,
 ancorava la commissione di esami a ciascun corso preparatorio,  e  la
 configurava  quale elemento finale interno al corso stesso, in quanto
 tale compreso nell'ambito  di  competenza  regionale  in  materia  di
 formazione   professionale.   Diversamente   la   nuova  disposizione
 regolamentare, che colloca la commissione  giudicatrice  chiamata  ad
 accertare  l'attitudine  e  la capacita' professionale dell'aspirante
 all'iscrizione  nel  ruolo  dei  mediatori  del  tutto  al  di  fuori
 dell'ambito  dei  corsi,  stabilendo  sessioni  di esami indipendenti
 dallo svolgimento dei corsi preparatori:  sessioni  alle  quali  sono
 ammessi  tanto coloro che hanno frequentato i corsi quanto coloro che
 hanno maturato la prescritta esperienza professionale  lavorando  per
 almeno  due  anni  presso  imprese  di  mediazione.  Gli  esami, e la
 commissione   chiamata   a   giudicarli,   sono    dunque    riferiti
 esclusivamente  al  momento  della  verifica  dei  requisiti  per  la
 iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.
    3. - La delimitazione  dei  confini  tra  attribuzioni  statali  e
 regionali  in  materia  di  esami  collegati  all'istruzione  ed alle
 attivita'  professionali  segue  un  criterio  di  distinzione  delle
 rispettive   competenze   collegato  alle  finalita'  che  gli  esami
 adempiono, tenuto conto della contiguita' tra  momento  formativo  ed
 accertamento  della  idoneita' per l'esercizio di una professione. La
 verifica del profitto di un corso di qualificazione e'  difatti  cosa
 diversa   dall'accertamento   dell'idoneita'   all'esercizio  di  una
 professione (alla quale pure  i  corsi  possono  essere  preordinati)
 mediante  la  iscrizione  in appositi albi o ruoli.  In caso di esami
 che,  con   l'iscrizione,   consentono   l'esercizio   dell'attivita'
 sull'intero territorio nazionale, non vi e' dubbio che sia necessaria
 una  disciplina  unitaria,  di competenza statale, per quanto attiene
 alla verifica della  professionalita',  anche  con  riferimento  alla
 commissione  destinata  a  valutare  l'idoneita' (sentenze n. 216 del
 1976;  89 del 1977; 165 del 1989; 245 del 1990; 346 del 1991; 341 del
 1992; 441 del 1992 e 21 del 1994). Difatti in questo caso l'esame non
 costituisce il complemento e il completamento del corso di formazione
 professionale, di competenza regionale, ma rappresenta  lo  strumento
 di  accertamento  di un requisito per l'accesso ad un albo o ruolo ed
 il presupposto per l'esercizio di una professione.
    4. - Gli esami previsti per l'iscrizione nel  ruolo  degli  agenti
 d'affari   in  mediazione  costituiscono,  appunto,  una  particolare
 verifica di idoneita' professionale, sostitutiva di un titolo di stu-
 dio  (laurea  o  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado)
 rilasciato   dallo   Stato.   Non   si   tratta,   quindi,  di  esami
 necessariamente collegati alla frequenza di  un  corso  preparatorio,
 che  rimane affidato alla competenza regionale: difatti e' egualmente
 ammesso agli esami  chi,  non  avendo  frequentato  alcun  corso,  ha
 tuttavia  maturato  per  un tempo prefissato una specifica esperienza
 lavorativa. Inoltre l'iscrizione nel  ruolo  tenuto  presso  ciascuna
 camera  di  commercio,  cui  l'esame  consente  di  accedere, abilita
 all'esercizio dell'attivita' di mediazione  su  tutto  il  territorio
 nazionale  (art.  3,  primo  comma,  della  legge  n.  39 del 1989) e
 consente il trasferimento della iscrizione a  seguito  di  variazione
 della residenza.
    Tanto  basta  perche' la disciplina degli esami sia compresa nelle
 attribuzioni dello Stato.
    5. - Non puo' essere accolta l'opinione della Regione  ricorrente,
 che  ritiene  la  determinazione della composizione della commissione
 giudicatrice del tutto estranea alle "modalita'" dell'esame,  la  cui
 disciplina  e'  demandata  dalla  legge  al  Ministro dell'industria,
 giacche' la formazione delle commissioni giudicatrici rappresenta  un
 presupposto organizzativo dell'esame stesso (cfr. sentenza n. 341 del
 1992) ed in quanto tale rientra nelle sue "modalita'".
    6.  -  Il  ricorso  della  Regione  Lombardia deve essere pertanto
 respinto, restando  assorbito  ogni  altro  profilo,  in  particolare
 relativo  alla  forma  del  provvedimento adottato. Di conseguenza va
 dichiarato  che  spetta  allo  Stato,  e   per   esso   al   Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il  potere  di
 definire la composizione della  commissione  giudicatrice  dell'esame
 prescritto   per  l'iscrizione  a  ruolo  degli  agenti  d'affari  in
 mediazione, esercitato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n.
 589.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  e   per   esso   al   Ministro
 dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il  potere  di
 definire la composizione della  commissione  giudicatrice  dell'esame
 prescritto   per  l'iscrizione  a  ruolo  degli  agenti  d'affari  in
 mediazione, esercitato con il decreto ministeriale 7 ottobre 1993, n.
 589.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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