N. 469 SENTENZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dipendenti - Stato giuridico e
 trattamento  economico  -  Accesso  alla seconda qualifica funzionale
 dirigenziale - Titoli e servizi prestati - Valutazione -  Graduatorie
 -  Riapertura  -  Legge di sanatoria definitiva della vertenza in via
 stragiudiziale - Insussistenza di  conseguenze  sugli  assetti  degli
 uffici - Non fondatezza.
 
 (Legge  regione  Lombardia  22  dicembre  1993,  n.  169, artt. 2 e 3
 riapprovata dal consiglio regionale il 9 marzo 1994).
 
 (Cost., art. 97).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e  3  della
 legge  regionale  n.  169  approvata  dal  Consiglio  regionale della
 Lombardia nella seduta del  22  dicembre  1993  e  riapprovata  nello
 stesso  testo  a  maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994,
 avente per oggetto: "Modifica dell'art.  36,  comma  4,  della  legge
 regionale  29  novembre  1984,  n.  60,  sullo  stato giuridico e sul
 trattamento economico del personale regionale", promosso con  ricorso
 del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il 6 aprile
 1994, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 40
 del registro ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1994  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,
 e l'avv. Valerio Onida per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 6 aprile 1994 il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha
 impugnato, per violazione dell'art. 97 Cost., gli artt. 2 e  3  della
 legge  regionale  n.  169  approvata  dal  Consiglio  regionale della
 Lombardia nella seduta del  22  dicembre  1993  e  riapprovata  nello
 stesso  testo  a  maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994,
 recante modifica dell'art. 36, comma  4,  della  legge  regionale  29
 novembre  1984,  n.  60,  sullo  stato  giuridico  e  sul trattamento
 economico del personale regionale.
    La legge impugnata provvede a modificare il comma 4 dell'art.  36,
 concernente  la  valutazione dei titoli ai fini della graduatoria nel
 concorso   per   l'accesso   alla   seconda   qualifica    funzionale
 dirigenziale,  per adeguarlo alla sentenza di questa Corte n. 331 del
 1988, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  della  norma
 nella  parte  in  cui  escludeva  qualsiasi  valutazione  dei servizi
 prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato. A
 tal fine, a favore del personale regionale, gia' dipendente di  ruolo
 a  livello  direttivo  di  enti  pubblici  diversi  dalla regione, e'
 prevista la riapertura della graduatoria e l'immissione nella seconda
 qualifica dirigenziale secondo l'ordine della nuova graduatoria,  con
 decorrenza  dalle  date in cui si sono verificate vacanze di posti in
 questa qualifica successivamente alle nomine  effettuate  in  seguito
 all'espletamento   del  concorso  di  cui  all'art.  36  della  legge
 regionale n. 60 del 1984.
    2. - A giudizio del ricorrente tali  disposizioni,  riaprendo  una
 graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e sconvolgendo gli
 assetti degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per
 disparita'  di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano,
 violano   il   principio   di   buon   andamento    della    pubblica
 amministrazione.
    3.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.
    La  resistente  sottolinea  che la riapertura della graduatoria e'
 prevista  "limitatamente"  ai  dirigenti,  inquadrati   nella   prima
 qualifica  funzionale,  che abbiano titoli di servizio acquisiti alle
 dipendenze dello Stato o di  enti  pubblici.  Non  viene  rimessa  in
 discussione  la vecchia graduatoria, la quale ha gia' esaurito i suoi
 effetti con le  nomine  a  suo  tempo  disposte,  ma  piuttosto,  con
 l'attribuzione  dei  nuovi  punteggi,  si forma una nuova graduatoria
 utile al solo fine di assegnare i posti resisi nel frattempo  vacanti
 successivamente   alle   nomine  gia'  effettuate  sulla  base  della
 disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima. Senza gli artt.
 2 e 3 della legge in esame, aventi carattere di norme  eccezionali  e
 transitorie, la citata sentenza rimarrebbe inutiliter data.
    Non  e'  fondato,  a giudizio della Regione, il riferimento ad una
 pretesa disparita'  di  trattamento  che  deriverebbe  in  danno  del
 personale dirigenziale favorito dalla passata disciplina transitoria:
 a   questo  personale,  infatti,  restano  certamente  attribuiti  la
 qualifica e gli incarichi in essere. Nemmeno si  puo'  sostenere  che
 dalla  pur  limitata  "riapertura"  della  graduatoria  deriverebbero
 conseguenze negative sugli assetti degli  uffici  in  relazione  alla
 previsione che le nuove nomine decorrono dalle date (anche remote) in
 cui  si sono verificate le vacanze di posti. L'art. 3, comma 3, della
 legge impugnata precisa che  "l'effettivo  esercizio  delle  funzioni
 decorre  dalla  data  di  adozione  del provvedimento di attribuzione
 dell'incarico". Cio' significa che  l'effetto  retroattivo  lamentato
 attiene  solo all'attribuzione delle qualifiche ed e' del tutto privo
 di ripercussioni sulla concreta operativita' delle strutture e  degli
 uffici.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per  violazione  dell'art.
 97  Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal
 Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993
 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella  seduta
 del 9 marzo 1994, recante modifica dell'art. 36, comma 4, della legge
 regionale  29  novembre  1984,  n.  60,  sullo  stato giuridico e sul
 trattamento economico del personale regionale.
    Limitatamente  ai  dipendenti  inquadrati  nella  prima  qualifica
 funzionale  dirigenziale  ai sensi dell'art. 34 della legge n. 60 del
 1984 citata, non riusciti vincitori del concorso  per  titoli  a  152
 posti  della seconda qualifica indetto nel 1984 a norma dell'art. 36,
 l'art. 2 della legge impugnata  riapre  la  graduatoria  al  fine  di
 consentire  l'attribuzione  ai  medesimi  di  un nuovo punteggio, che
 tenga conto - nella misura di punti 1,5 per anno, stabilita dal comma
 4 dell'art. 36 modificato dall'art. 1 - anche del servizio  di  ruolo
 prestato  alle  dipendenze  di  altri enti pubblici o dello Stato, in
 conformita' della sentenza di questa Corte n. 331 del 1988.
    L'art. 3 soggiunge che ai detti dirigenti sono attribuiti, secondo
 l'ordine della nuova graduatoria, i  posti  della  seconda  qualifica
 divenuti  vacanti  successivamente  all'espletamento  del concorso in
 base alla graduatoria originaria, con  decorrenza  dalle  date  nelle
 quali si sono verificate le vacanze.
    2. - La questione non e' fondata.
    Il  ricorrente  non  impugna la legge regionale n. 169 del 1994 in
 quanto conferma la graduatoria formata in base alla  norma  del  1984
 dichiarata  costituzionalmente illegittima, ma, al contrario, perche'
 violerebbe  il  principio  di  buon  andamento   dell'amministrazione
 "riaprendo  una  graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e
 determinando  uno   sconvolgimento   degli   assetti   degli   uffici
 dirigenziali,  con  lesione  dei  diritti,  anche  per  disparita' di
 trattamento, dei dipendenti che tali posti occupano".
    Cosi' formulata, la questione non ha  ragion  d'essere.  La  legge
 impugnata  si  propone  di  dare  esecuzione,  in  conformita'  della
 delibera della Giunta regionale n. 39238 del 17  gennaio  1989,  alla
 citata  sentenza  n.  331  del  1988 senza sconvolgere la graduatoria
 (definita dalla  delibera  n.  50429  del  1985)  dei  vincitori  del
 concorso a 152 posti della seconda qualifica dirigenziale. A tal fine
 i  concorrenti  esclusi,  che avevano impugnato il bando di concorso,
 vengono rimessi in termini per produrre i titoli di  valutazione  del
 servizio complessivamente svolto. La nuova graduatoria serve soltanto
 a  determinare  l'ordine dell'attribuzione di altrettanti posti della
 seconda qualifica dirigenziale resisi vacanti nel frattempo.
    Si tratta in sostanza di una legge di sanatoria, che  ha  favorito
 la  definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere
 in discussione le assegnazioni di posti gia' effettuate. Ne' si  puo'
 dire  che  la  retroattivita'  delle nuove nomine, effettuate in base
 alla legge impugnata, comporti  conseguenze  negative  sugli  assetti
 degli uffici, dal momento che le date di riferimento della decorrenza
 degli  effetti  -  concernenti  unicamente  il trattamento economico-
 normativo dei destinatari - coincidono con  quelle  in  cui  i  posti
 assegnati sono divenuti vacanti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2 e 3 della legge della  Regione  Lombardia  22  dicembre
 1993,  n.  169,  riapprovata  dal Consiglio regionale il 9 marzo 1994
 (Modifica dell'art. 36 della l.r. 29  novembre  1984,  n.  60  "Norme
 sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico del personale
 regionale e  conseguenti  adempimenti"),  sollevata,  in  riferimento
 all'art.  97  della  Costituzione,  dal  Presidente del Consiglio dei
 ministri col ricorso in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0017