N. 474 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ordinamento  penitenziario  -  Condannato  per  reati   legati   alla
 criminalita'  organizzata  -  Misura  alternativa  alla  detenzione -
 Ammissione - Esclusione -  Richiamo  alla  sentenza  di  legittimita'
 costituzionale  n. 357/1994 - Necessita' di un riesame dell'incidenza
 di detta  sentenza  nel  procedimento  pendente  dinanzi  al  giudice
 rimettente - Restituzione degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4- bis, come sostituito dall'art.
 15  del  d.-l.  8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
 nella legge 7 agosto 1992, n. 356)
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4- bis della
 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario  e
 sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'),
 come  sostituito dall'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
 (Modifiche  urgenti  al  nuovo   codice   di   procedura   penale   e
 provvedimenti  di  contrasto  alla criminalita' mafiosa), convertito,
 con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n.  356,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  17 marzo 1994 dal Tribunale di sorveglianza di
 Bari nel procedimento di sorveglianza relativo a  Colaprico  Claudio,
 iscritta  al  n.  338  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  25,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 9  novembre  1994  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di sorveglianza di Bari ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4- bis della legge
 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sulla
 esecuzione  delle misure privative e limitative della liberta'), come
 sostituito dall'art. 15 del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 agosto 1992, n. 356,
 nella  parte  in  cui  non  consente  di  ammettere  ad  una   misura
 alternativa   alla   detenzione  il  condannato  per  uno  dei  reati
 considerati dal primo comma del medesimo articolo, commesso  in  data
 precedente  all'entrata  in  vigore  della  previsione  normativa  in
 questione, che  non  abbia  collaborato  con  la  giustizia  a  norma
 dell'art. 58- ter ord. pen.;
      che  ad  avviso  del  remittente  tale  norma contrasterebbe con
 l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che la "ratio di
 garanzia sottesa  al  principio  costituzionale  di  irretroattivita'
 delle  norme  che  disciplinano  la  punizione  (  ..) di un soggetto
 riconosciuto  autore  di  un  reato",  impedirebbe  allo   Stato   di
 "deteriorare  la  condizione  giuridica  di  determinati  condannati,
 individuati cioe' post factum";
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la infondatezza della questione;
    Considerato che il procedimento a  quo  concerne  l'applicabilita'
 dell'affidamento  in  prova al servizio sociale di un condannato alla
 pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto previsto
 dall'art. 416- bis cod. pen.;
      che, secondo quanto dedotto dal  giudice  a  quo,  l'istante  ha
 intrapreso un'onesta e apprezzata attivita' lavorativa e non mantiene
 piu' contatti con la criminalita' organizzata;
     che  questa  Corte,  con  sentenza n. 357 del 1994, ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo
 periodo,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  come  sostituito
 dall'art.  15,  primo  comma,  lettera a), del decreto-legge 8 giugno
 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto  1992,  n.  356,  nella
 parte  in  cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del
 medesimo comma, (tra cui l'affidamento in prova al servizio  sociale)
 possano   essere   concessi   anche  nel  caso  in  cui  la  limitata
 partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella  sentenza  di
 condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia,
 sempre  che  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da escludere in
 maniera  certa  l'attualita'  di  collegamenti  con  la  criminalita'
 organizzata;
      che,  tenuto  conto sia della accertata rottura dei collegamenti
 del condannato con la  criminalita'  organizzata  sia  della  entita'
 della  pena  al  medesimo  inflitta,  non e' da escludere l'incidenza
 della suddetta pronuncia nel procedimento pendente dinanzi al giudice
 remittente;
      che, pertanto, appare opportuno disporre la  restituzione  degli
 atti  al  medesimo  giudice,  affinche',  alla  luce del nuovo quadro
 normativo, valuti se la  questione  da  esso  sollevata  sia  tuttora
 rilevante;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
 Bari.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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