N. 480 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  e  urbanistica  -  Reati in materia di - Pene sostitutive -
 Applicazione  -  Esclusione  -  Richiamo  alla  giurisprudenza  della
 Cassazione  -  Erroneita'  delle premesse interpretative da parte del
 giudice  a quo - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.
    Enzo  CHELI,  dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  60, terzo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
 penale),  promosso  con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore
 di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al
 n. 537 del  registro  ordinanze  1994  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale, dell'anno
 1994;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Pretore di Cuneo solleva, in riferimento  all'art.
 3   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 60, terzo comma, della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte  in  cui  esclude  la
 possibilita' di applicare le pene sostitutive  ai  reati  in  materia
 edilizia e urbanistica;
      che  a  tal proposito il giudice a quo, premesso di procedere in
 ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge  28  febbraio
 1985,   n.   47   (Norme   in  materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie),  per  il  quale opera l'esclusione oggettiva dettata dalla
 norma  sottoposta  a  censura,  osserva  come  la   possibilita'   di
 sostituire  la  pena  detentiva  con  sanzioni sostitutive sia invece
 "univocamente ammessa" per il reato  di  cui  all'art.  1-sexies  del
 decreto-legge  27  giugno  1985,  n. 312 (Disposizioni urgenti per la
 tutela delle zone di particolare  interesse  ambientale)  convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431, desumendo da
 cio' una ingiustificata disparita' di trattamento in quanto le  norme
 poste  a  confronto, pur disciplinando materie astrattamente diverse,
 in realta' mirano a tutelare "lo stesso bene, vale a dire  l'ambiente
 in senso territoriale-urbanistico-paesistico";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
    Considerato  che  la  giurisprudenza di legittimita' ha di recente
 affermato  che  le   sanzioni   sostitutive   non   possono   trovare
 applicazione  per  il reato previsto dall'art. 1-sexies della legge 8
 agosto 1985, n. 431 proprio perche' in tale ipotesi opera il  divieto
 sancito  dall'art.  60,  terzo  comma,  della  legge  n. 689 del 1981
 (Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984), sicche', risultando errata
 la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, la  dedotta
 violazione  del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la
 mancanza stessa dell'elemento  di  raffronto  che  il  rimettente  ha
 evocato quale tertium comparationis;
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 60, terzo comma,  della  legge  24  novembre
 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
 all'art.  3  della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0028