N. 480 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Reati in materia di - Pene sostitutive - Applicazione - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione - Erroneita' delle premesse interpretative da parte del giudice a quo - Manifesta infondatezza. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma). (Cost., art. 3).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1994 dal Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Bruno Luigi, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Pretore di Cuneo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la possibilita' di applicare le pene sostitutive ai reati in materia edilizia e urbanistica; che a tal proposito il giudice a quo, premesso di procedere in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), per il quale opera l'esclusione oggettiva dettata dalla norma sottoposta a censura, osserva come la possibilita' di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive sia invece "univocamente ammessa" per il reato di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, desumendo da cio' una ingiustificata disparita' di trattamento in quanto le norme poste a confronto, pur disciplinando materie astrattamente diverse, in realta' mirano a tutelare "lo stesso bene, vale a dire l'ambiente in senso territoriale-urbanistico-paesistico"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; Considerato che la giurisprudenza di legittimita' ha di recente affermato che le sanzioni sostitutive non possono trovare applicazione per il reato previsto dall'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 proprio perche' in tale ipotesi opera il divieto sancito dall'art. 60, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 (Cass., Sez. III, 27 aprile 1993, n. 984), sicche', risultando errata la premessa interpretativa da cui muove il giudice a quo, la dedotta violazione del principio di uguaglianza si rivela inesistente per la mancanza stessa dell'elemento di raffronto che il rimettente ha evocato quale tertium comparationis; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0028