N. 483 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in genere - Imposte sui redditi - Testo unico - Disposizioni
 applicabili anche per i periodi di imposta antecedenti a quelli dallo
 stesso considerati -  Condizioni  -  Questione  gia'  dichiarata  non
 fondata   dalla   Corte   (v.   sentenza   n.  38/1994)  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).
 
 (Cost., artt. 3, 53, 76 e 77).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4
 febbraio  1988,  n.  42  (Disposizioni  correttive e di coordinamento
 sistematico-formale, di attuazione e transitorie  relative  al  testo
 unico  delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre, n.
 917),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  22  ottobre  1993  dalla
 Commissione  tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto
 dalla soc. coop. a r.l. Banca Popolare dell'Emilia  contro  l'Ufficio
 Imposte  Dirette di Modena, iscritta al n. 409 del registro ordinanze
 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,
 prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 23 novembre  1994  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 22 ottobre 1993, la Commissione
 tributaria di primo grado di Modena ha  sollevato  -  in  riferimento
 agli  artt.  3,  53,  76  e  77  della  Costituzione  -  questione di
 legittimita' dell'art.  36  del  d.P.R.    4  febbraio  1988,  n.  42
 (Disposizioni  correttive  e di coordinamento sistematico-formale, di
 attuazione e transitorie relative al testo unico  delle  imposte  sui
 redditi  approvato  con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), nella parte
 in cui rende applicabili le disposizioni del testo unico anche per  i
 periodi  di imposta antecedenti a quelli nello stesso considerati, se
 le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad  esse
 conformi;
      che  il giudizio a quo si era instaurato con ricorso della Banca
 Popolare dell'Emilia  soc.  coop.  r.l.  contro  il  silenzio-rifiuto
 dell'amministrazione  finanziaria, formatosi sull'istanza di rimborso
 delle imposte IRPEG-ILOR  versate,  con  riferimento  agli  interessi
 attivi   sui   crediti   d'imposta   vantati   dalla   ricorrente   e
 contabilizzati nel periodo d'imposta 1983;
      che,  secondo  il  giudice   remittente,   per   effetto   della
 disposizione  impugnata (alla stregua dell'interpretazione data dalla
 Cassazione con sentenza n.  7091  del  1990),  la  sottoposizione  ad
 imposizione  degli  interessi  sui  crediti  d'imposta maturati prima
 dell'entrata in vigore del T.U.I.R. n. 917 del  1986  verrebbe  fatta
 dipendere   non  dalla  norma  legislativa  vigente  all'epoca  della
 presentazione   della   dichiarazione   dei   redditi,   bensi'   dal
 comportamento del singolo contribuente;
      che  detta  sottoposizione  ad  imposizione  determinerebbe  "un
 risultato non consono" ne' al  principio  della  corrispondenza  alla
 capacita' contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione, ne' al
 principio  di  uguaglianza,  di  cui  all'art.  3 della Costituzione,
 potendosi  creare  ingiustificata  disparita'  di   trattamento   tra
 situazioni oggettivamente identiche;
      che  la  proposta  interpretazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 42
 del 1988, implicando  una  efficacia  retroattiva  in  malam  partem,
 potrebbe   risultare,   altresi',  non  corrispondente  all'effettiva
 volonta' del legislatore delegante, con conseguente violazione  degli
 artt. 76 e 77 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
 chiedere che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 38 del 1994, ha gia'
 dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988 sollevata in riferimento  agli
 artt.  3,  53,  76 e 77 della Costituzione dalla medesima Commissione
 tributaria di primo grado di Modena;
      che, con l'ordinanza in epigrafe, non risultano proposti profili
 ed argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati, tali da  indurre
 a diversa decisione;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  36  del  d.P.R.  4  febbraio  1988,  n.  42
 (Disposizioni  correttive  e di coordinamento sistematico-formale, di
 attuazione e transitorie relative al testo unico  delle  imposte  sui
 redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sollevata in
 riferimento  agli  artt.  3,  53,  76  e  77  della  Costituzione con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0031