N. 487 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Lavoratori dipendenti da imprese industriali - Anticipazione del pensionamento di anzianita' - Requisiti assicurativi e contributivi - Criteri di determinazione - Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (vedi sentenza n. 345/1994) - Manifesta infondatezza. (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, primo comma). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.1 del 4-1-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione dell'INPS; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Giuliana Spulzaro e altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facolta' di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianita' alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianita' assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1959, n. 153, non puo' essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque anni per le donne; che, ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e 503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si e' costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile; Considerato che la questione e' gia' stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0035