N. 487 ORDINANZA 15 - 30 dicembre 1994

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza   e   assistenza   -   Lavoratori  dipendenti  da  imprese
 industriali  -  Anticipazione  del  pensionamento  di  anzianita'   -
 Requisiti  assicurativi  e contributivi - Criteri di determinazione -
 Questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (vedi  sentenza  n.
 345/1994) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 27, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 37).
 
(GU n.1 del 4-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano   VASSALLI,   prof.   Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  27,  comma  1,
 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223  (Norme  in materia di cassa
 integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
 direttive della Comunita' europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre
 disposizioni   in  materia  di  mercato  del  lavoro),  promosso  con
 ordinanza emessa  il  23  giugno  1994  dal  Pretore  di  Verona  nel
 procedimento civile vertente tra Spulzaro Giuliana ed altra e l'INPS,
 iscritta  al  n.  539  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da  Giuliana
 Spulzaro  e  altra contro l'INPS, il Pretore di Verona, con ordinanza
 del 23 giugno 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  37
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 27, comma 1, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  nella
 parte  in  cui  - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese
 industriali  con  certe  caratteristiche  la  facolta'  di   chiedere
 l'anticipazione  del  pensionamento  di anzianita' alla condizione di
 avere  maturato  almeno  trent'anni  di  anzianita'  assicurativa   e
 contributiva  -  dispone  che l'accredito di contribuzione occorrente
 per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art.  22
 della  legge  30  aprile  1959,  n. 153, non puo' essere superiore al
 periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del
 compimento di sessanta anni per gli uomini e di cinquantacinque  anni
 per le donne;
      che,  ad avviso del giudice rimettente, la questione si porrebbe
 in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e
 503 del 1991, concernenti prepensionamenti nel settore siderurgico;
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito   l'INPS   chiedendo   che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile;
    Considerato che la questione e' gia'  stata  esaminata  da  questa
 Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 345 del 1994;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991,  n.
 223  (Norme  in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti
 di disoccupazione, attuazione di direttive della  Comunita'  europea,
 avviamento  al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
 lavoro),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   37   della
 Costituzione, dal Pretore di Verona con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0035