N. 769 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994

                                N. 769
 Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1994  dal  tribunale amministrativo
 regionale della Sicilia sul  ricorso  proposto  da  Sutera  Francesco
 contro  l'ufficio  elettorale  circoscrizionale  presso la pretura di
 Agrigento
 Regione Sicilia - Elezioni comunali e provinciali - Previsione della
    impugnabilita'  delle  decisioni  della   commissione   elettorale
    mandamentale  con  ricorso,  anche  di  merito,  al  Consiglio  di
    giustizia amministrativa, dopo la proclamazione degli eletti e non
    oltre un mese dalla stessa (fattispecie: esclusione da  una  lista
    elettorale  di un candidato per irregolarita' di documentazione) -
    Violazione del principio ormai  affermatosi  nella  giurisprudenza
    del Consiglio di Stato della immediata impugnabilita', ancor prima
    della  proclamazione  degli eletti, del decreto di indizione delle
    elezioni,  dell'ammissione  od  esclusione di lista o di candidati
    dalla  competizione  elettorale  -  Eccesso   dai   limiti   della
    competenza  legislativa  della  regione - Incidenza sul diritto di
    difesa in giudizio, sul principio  della  tutela  giurisdizionale,
    nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113; statuto Sicilia, artt. 14 e 15).
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2641/1994 r.g.,
 proposto  da  Sutera Francesco, rappresentato e difeso dai proc. leg.
 Francesca  Albano  e  Manlio  Spoto,  elettivamente  domiciliato   in
 Palermo,  via  F.sco  Scaduto  n. 2/ d, presso lo studio del secondo,
 contro l'ufficio elettorale circoscrizionale  presso  la  pretura  di
 Agrigento,  rappresentato  e  difeso, come per legge, dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato,  domiciliataria,  per  l'annullamento,  del
 verbale  n.  10  del  20  maggio  1994, nella parte in cui esclude il
 ricorrente dalla lista "Forza Italia" presentata  alla  elezione  del
 consiglio  della  provincia  regionale  di  Agrigento, fissata per il
 giorno 12 giugno 1994;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'ufficio  elettorale
 intimato;
    Vista l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il cons. Calogero Ferlisi;
    Uditi,  alla  pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, il proc. leg.
 F. Albano per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Filippo Bucalo per
 l'amministrazione resistente;
                               F A T T O
    Con atto ritualmente depositato  e  notificato  alla  controparte,
 unitamente   al  pedissequo  decreto  presidenziale  n.  187/1994  di
 fissazione di udienza in data 24 maggio 1994, il ricorrente,  impugna
 la  decisione  (di  cui  al verbale n. 10 del 20 maggio 1994) con cui
 l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento,
 lo  ha  escluso  dalla  lista  "Forza  Italia"  per  la  competizione
 elettorale   relativa   al   rinnovo  del  consiglio  provinciale  di
 Agrigento.
    Il ricorrente e' stato escluso perche' nella indicazione contenuta
 nella dichiarazione di presentazione della  lista  dei  candidati  il
 medesimo  risulta  essere  nato  il  "1  gennaio  1964", mentre nella
 dichiarazione di accettazione della candidatura ed in tutti gli altri
 documenti la data di nascita - esatta -  e'  quella  del  "1  ottobre
 1964".
    Col  primo  motivo,  si  deduce  violazione  e  falsa applicazione
 dell'art. 12  della  l.r.  9  maggio  1969,  n.  14,  come  integrato
 dall'art. 13 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Sviamento di potere.
    Il  ricorrente,  premesso  che  si  e'  trattato di un mero errore
 materiale, lamenta la omessa applicazione dell'art.  13  della  legge
 reg.  sic.  1  febbraio  1993,  n. 26, che farebbe carico all'ufficio
 elettorale circoscrizionale di assegnare un  termine  di  24  ore  ai
 presentatori   delle   liste   per  regolarizzare  la  documentazione
 prodotta.
    Col  secondo  motivo,  si  deduce  violazione e falsa applicazione
 dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,  in
 quanto  la esatta data di nascita e la identita' del candidato poteva
 desumersi dagli altri documenti prodotti ed  in  particolare  da  due
 dichiarazioni  autenticate  ai  sensi  dell'art.  20  della  legge n.
 15/1968.
    Contestualmente al ricorso veniva proposta istanza di  sospensione
 della  esecuzione  del provvedimento impugnato, accolta con ordinanza
 di questa sezione n. 1125 del 27 maggio 1994 (che non risulta  essere
 stata gravata di appello).
    Si e' costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimato
 ufficio  elettorale  circoscrizionale presso la pretura di Agrigento,
 che con rituale brevissima  memoria  difensiva  contesta  le  addotte
 censure  chiedendo  la  reiezione  del  ricorso  con ogni conseguente
 statuizione sulle spese.
    Alla pubblica udienza dell'11  ottobre  1994,  le  parti  si  sono
 riportate   alle   gia'  esposte  difese  insistendo  nelle  relative
 conclusioni.  Nella  stessa  udienza  e'  stata  data   lettura   del
 dispositivo come per legge.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza salvo che al punto  4,
 righi  18  e  19,  deve leggersi: "avverso l'atto di esclusione di un
 candidato dalla competizione elettorale" anziche': "avverso l'atto di
 esclusione di un candidato da una lista  elettorale"  (Reg.  ord.  n.
 766/1994).
 95C0048