N. 769 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994
N. 769 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Sutera Francesco contro l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento Regione Sicilia - Elezioni comunali e provinciali - Previsione della impugnabilita' delle decisioni della commissione elettorale mandamentale con ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa, dopo la proclamazione degli eletti e non oltre un mese dalla stessa (fattispecie: esclusione da una lista elettorale di un candidato per irregolarita' di documentazione) - Violazione del principio ormai affermatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato della immediata impugnabilita', ancor prima della proclamazione degli eletti, del decreto di indizione delle elezioni, dell'ammissione od esclusione di lista o di candidati dalla competizione elettorale - Eccesso dai limiti della competenza legislativa della regione - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio, sul principio della tutela giurisdizionale, nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22). (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113; statuto Sicilia, artt. 14 e 15).(GU n.3 del 18-1-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2641/1994 r.g., proposto da Sutera Francesco, rappresentato e difeso dai proc. leg. Francesca Albano e Manlio Spoto, elettivamente domiciliato in Palermo, via F.sco Scaduto n. 2/ d, presso lo studio del secondo, contro l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, per l'annullamento, del verbale n. 10 del 20 maggio 1994, nella parte in cui esclude il ricorrente dalla lista "Forza Italia" presentata alla elezione del consiglio della provincia regionale di Agrigento, fissata per il giorno 12 giugno 1994; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio elettorale intimato; Vista l'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il cons. Calogero Ferlisi; Uditi, alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, il proc. leg. F. Albano per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Filippo Bucalo per l'amministrazione resistente; F A T T O Con atto ritualmente depositato e notificato alla controparte, unitamente al pedissequo decreto presidenziale n. 187/1994 di fissazione di udienza in data 24 maggio 1994, il ricorrente, impugna la decisione (di cui al verbale n. 10 del 20 maggio 1994) con cui l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, lo ha escluso dalla lista "Forza Italia" per la competizione elettorale relativa al rinnovo del consiglio provinciale di Agrigento. Il ricorrente e' stato escluso perche' nella indicazione contenuta nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati il medesimo risulta essere nato il "1 gennaio 1964", mentre nella dichiarazione di accettazione della candidatura ed in tutti gli altri documenti la data di nascita - esatta - e' quella del "1 ottobre 1964". Col primo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della l.r. 9 maggio 1969, n. 14, come integrato dall'art. 13 della l.r. 1 settembre 1993, n. 26. Sviamento di potere. Il ricorrente, premesso che si e' trattato di un mero errore materiale, lamenta la omessa applicazione dell'art. 13 della legge reg. sic. 1 febbraio 1993, n. 26, che farebbe carico all'ufficio elettorale circoscrizionale di assegnare un termine di 24 ore ai presentatori delle liste per regolarizzare la documentazione prodotta. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 20, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto la esatta data di nascita e la identita' del candidato poteva desumersi dagli altri documenti prodotti ed in particolare da due dichiarazioni autenticate ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968. Contestualmente al ricorso veniva proposta istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, accolta con ordinanza di questa sezione n. 1125 del 27 maggio 1994 (che non risulta essere stata gravata di appello). Si e' costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimato ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, che con rituale brevissima memoria difensiva contesta le addotte censure chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese. Alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, le parti si sono riportate alle gia' esposte difese insistendo nelle relative conclusioni. Nella stessa udienza e' stata data lettura del dispositivo come per legge. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza salvo che al punto 4, righi 18 e 19, deve leggersi: "avverso l'atto di esclusione di un candidato dalla competizione elettorale" anziche': "avverso l'atto di esclusione di un candidato da una lista elettorale" (Reg. ord. n. 766/1994). 95C0048