N. 770 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994

                                N. 770
 Ordinanza  emessa  l'11  ottobre  1994  dal  tribunale amministrativo
 regionale  della  Sicilia  sul  ricorso  proposto  da  Lista  Partito
 Socialista  Italiano  contro  l'ufficio  elettorale  circoscrizionale
 presso la pretura di Agrigento
 Regione Sicilia - Elezioni comunali e provinciali - Previsione della
    impugnabilita'  delle  decisioni  della   commissione   elettorale
    mandamentale  con  ricorso,  anche  di  merito,  al  Consiglio  di
    giustizia amministrativa, dopo la proclamazione degli eletti e non
    oltre  un  mese  dalla  stessa  (fattispecie:   esclusione   dalla
    competizione  elettorale  di  lista  del  P.S.I.) - Violazione del
    principio ormai affermatosi nella giurisprudenza del Consiglio  di
    Stato   della   immediata   impugnabilita',   ancor   prima  della
    proclamazione  degli  eletti,  del  decreto  di  indizione   delle
    elezioni,  dell'ammissione  od  esclusione di lista o di candidati
    dalla  competizione  elettorale  -  Eccesso   dai   limiti   della
    competenza  legislativa  della  regione - Incidenza sul diritto di
    difesa in giudizio, sul principio  della  tutela  giurisdizionale,
    nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22).
 (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113; statuto Sicilia, artt. 14 e 15).
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2645/1994
 r.g., proposto dalla Lista P.S.I. (Partito Socialista  Italiano),  in
 persona  del  delegato  sig.  Volpe  Giuseppe, nonche' del segretario
 provinciale di Agrigento  sig.  Mondello  Giovanni,  rappresentati  e
 difesi  dall'avv.  Girolamo  Rubino, presso il cui studio in Palermo,
 via  Ugdulena  n. 3, sono elettivamente domiciliati, contro l'ufficio
 elettorale  circoscrizionale  presso   la   pretura   di   Agrigento,
 rappresentato  e difeso, come per legge, dall'avvocatura distrettuale
 dello Stato, domiciliataria, per l'annullamento, del provvedimento di
 non ammissione della lista ricorrente alla  consultazione  elettorale
 relativa   all'elezione   del  consiglio  provinciale  di  Agrigento,
 collegio di Agrigento, adottato con verbale n. 8 del 20 maggio 1994;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'ufficio  elettorale
 intimato;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Vista l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
 impugnato;
    Designato relatore il cons. Calogero Ferlisi;
    Uditi,  alla  pubblica  udienza  dell'11  ottobre  1994, l'avv. G.
 Rubino, per i ricorrenti e l'avv.to dello Stato  Filippo  Bucalo  per
 l'amministrazione resistente;
                               F A T T O
    Con  atto  ritualmente  depositato  e  notificato alla controparte
 unitamente  al  pedissequo  decreto  presidenziale  n.  185/1994   di
 fissazione di udienza in data 24 maggio 1994, i ricorrenti, impugnano
 la  decisione  (di  cui  al  verbale n. 8 del 20 maggio 1994) con cui
 l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento,
 ha escluso la lista "P.S.I." dalla competizione  elettorale  relativa
 al rinnovo del consiglio provinciale di Agrigento.
   La  lista  e'  stata  esclusa  perche' le firme di 161 presentatori
 della lista (su 345) non risultavano autenticate ed accompagnate "dal
 certificato di  iscrizione  alle  liste  elettorali"  e  perche'  non
 poevano   prendersi   in   considerazione  "le  tardive  attestazioni
 presentate .. da  Carmona  Assunta  delegata  del  sindaco  di  Porto
 Empedocle  miranti  ad  attestare  ex post l'avvenuta autentica delle
 sottoscrizioni".
    Col primo motivo, si  deduce  violazione  ed  errata  applicazione
 dell'art.  12  della  legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, nel testo
 novellato dall'art. 13 della legge reg. sic.  1  settembre  1993,  n.
 16;   eccesso   di  potere  per  difetto  di  motivazione;  arbitrio;
 ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti e straripamento.
    Il  ricorrente,  premesso  che  l'ufficio  del  comune  di   Porto
 Empedocle  addetto all'autentica delle firme, per mero errore (dovuto
 alla confusione creatasi nell'ufficio nell'imminenza  della  scadenza
 del  termine  di presentazione delle liste), ha omesso di autenticare
 le sottoscrizioni di alcuni presentatori della lista P.S.I.,  lamenta
 la  omessa applicazione dell'art. 13 della legge reg. sic. 1 febbraio
 1993,   n.   26,   che   farebbe   carico   all'ufficio    elettorale
 circoscrizionale  di  assegnare  un termine di 24 ore ai presentatori
 delle liste per regolarizzare la documentazione prodotta.
    Col secondo motivo, si  deduce  violazione  e  falsa  applicazione
 degli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990, in quanto il responsabile
 del  procedimento  avrebbe  dovuto  accertare  d'ufficio  la  rituale
 autenticazione  delle  sottoscrizioni  ed  integrare  la  lista   dei
 candidati.
    Contestualmente  al ricorso veniva proposta istanza di sospensione
 della esecuzione del provvedimento impugnato, accolta  con  ordinanza
 di questa sezione n. 1126 del 27 maggio 1994 (che non risulta gravata
 di appello).
    Si e' costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimato
 ufficio  elettorale  circoscrizionale presso la pretura di Agrigento,
 che con rituale brevissima  memoria  difensiva  contesta  le  addotte
 censure  chiedendo  la  reiezione  del  ricorso  con ogni conseguente
 statuizione sulle spese.
    Alla pubblica udienza dell'11  ottobre  1994,  le  parti  si  sono
 riportate   alle   gia'  esposte  difese  insistendo  nelle  relative
 conclusioni.  Nella  stessa  udienza  e'  stata  data   lettura   del
 dispositivo come per legge.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza salvo che al punto  4,
 righi  18 e 19, occorre leggere: "avverso l'atto di esclusione di una
 lista dalla competizione elettorale", anziche':   "avverso l'atto  di
 esclusione  di  un  candidato  da una lista elettorale" (Reg. ord. n.
 766/1994).
 95C0049