N. 770 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 ottobre 1994
N. 770 Ordinanza emessa l'11 ottobre 1994 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Lista Partito Socialista Italiano contro l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento Regione Sicilia - Elezioni comunali e provinciali - Previsione della impugnabilita' delle decisioni della commissione elettorale mandamentale con ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa, dopo la proclamazione degli eletti e non oltre un mese dalla stessa (fattispecie: esclusione dalla competizione elettorale di lista del P.S.I.) - Violazione del principio ormai affermatosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato della immediata impugnabilita', ancor prima della proclamazione degli eletti, del decreto di indizione delle elezioni, dell'ammissione od esclusione di lista o di candidati dalla competizione elettorale - Eccesso dai limiti della competenza legislativa della regione - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio, sul principio della tutela giurisdizionale, nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 5 aprile 1952, n. 11, art. 22). (Cost., artt. 3, 24, 97 e 113; statuto Sicilia, artt. 14 e 15).(GU n.3 del 18-1-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2645/1994 r.g., proposto dalla Lista P.S.I. (Partito Socialista Italiano), in persona del delegato sig. Volpe Giuseppe, nonche' del segretario provinciale di Agrigento sig. Mondello Giovanni, rappresentati e difesi dall'avv. Girolamo Rubino, presso il cui studio in Palermo, via Ugdulena n. 3, sono elettivamente domiciliati, contro l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, rappresentato e difeso, come per legge, dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, per l'annullamento, del provvedimento di non ammissione della lista ricorrente alla consultazione elettorale relativa all'elezione del consiglio provinciale di Agrigento, collegio di Agrigento, adottato con verbale n. 8 del 20 maggio 1994; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio elettorale intimato; Visti gli atti tutti della causa; Vista l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Designato relatore il cons. Calogero Ferlisi; Uditi, alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, l'avv. G. Rubino, per i ricorrenti e l'avv.to dello Stato Filippo Bucalo per l'amministrazione resistente; F A T T O Con atto ritualmente depositato e notificato alla controparte unitamente al pedissequo decreto presidenziale n. 185/1994 di fissazione di udienza in data 24 maggio 1994, i ricorrenti, impugnano la decisione (di cui al verbale n. 8 del 20 maggio 1994) con cui l'ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, ha escluso la lista "P.S.I." dalla competizione elettorale relativa al rinnovo del consiglio provinciale di Agrigento. La lista e' stata esclusa perche' le firme di 161 presentatori della lista (su 345) non risultavano autenticate ed accompagnate "dal certificato di iscrizione alle liste elettorali" e perche' non poevano prendersi in considerazione "le tardive attestazioni presentate .. da Carmona Assunta delegata del sindaco di Porto Empedocle miranti ad attestare ex post l'avvenuta autentica delle sottoscrizioni". Col primo motivo, si deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 12 della legge reg. sic. 9 maggio 1969, n. 14, nel testo novellato dall'art. 13 della legge reg. sic. 1 settembre 1993, n. 16; eccesso di potere per difetto di motivazione; arbitrio; ingiustizia manifesta; travisamento dei fatti e straripamento. Il ricorrente, premesso che l'ufficio del comune di Porto Empedocle addetto all'autentica delle firme, per mero errore (dovuto alla confusione creatasi nell'ufficio nell'imminenza della scadenza del termine di presentazione delle liste), ha omesso di autenticare le sottoscrizioni di alcuni presentatori della lista P.S.I., lamenta la omessa applicazione dell'art. 13 della legge reg. sic. 1 febbraio 1993, n. 26, che farebbe carico all'ufficio elettorale circoscrizionale di assegnare un termine di 24 ore ai presentatori delle liste per regolarizzare la documentazione prodotta. Col secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990, in quanto il responsabile del procedimento avrebbe dovuto accertare d'ufficio la rituale autenticazione delle sottoscrizioni ed integrare la lista dei candidati. Contestualmente al ricorso veniva proposta istanza di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, accolta con ordinanza di questa sezione n. 1126 del 27 maggio 1994 (che non risulta gravata di appello). Si e' costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'intimato ufficio elettorale circoscrizionale presso la pretura di Agrigento, che con rituale brevissima memoria difensiva contesta le addotte censure chiedendo la reiezione del ricorso con ogni conseguente statuizione sulle spese. Alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1994, le parti si sono riportate alle gia' esposte difese insistendo nelle relative conclusioni. Nella stessa udienza e' stata data lettura del dispositivo come per legge. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza salvo che al punto 4, righi 18 e 19, occorre leggere: "avverso l'atto di esclusione di una lista dalla competizione elettorale", anziche': "avverso l'atto di esclusione di un candidato da una lista elettorale" (Reg. ord. n. 766/1994). 95C0049