N. 782 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1994

                                N. 782
 Ordinanza emessa  il  14  novembre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Caizza Ignazio
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilita'
    di  detto  "istituto  di  clemenza" alla amnistia - Previsione con
    decreto-legge  -  Lamentata   mancata   osservanza   della   forma
    costituzionalmente prevista per la concessione dell'amnistia.
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione  di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni
    abusive ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il  31
    dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento
    -  Indebita  rinuncia  dello  Stato alla pretesa punitiva senza la
    prescritta maggioranza dei due terzi dei  componenti  di  ciascuna
    Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei
    principi  di  uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e
    della liberta' di iniziativa economica privata.
 (D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo e secondo comma, 2,
    3 e 6).
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                              IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  sopraccitato  procedimento,  contro  Caizza
 Ignazio, imputato dei reati:
       a)  del  reato  p.  e  p. dell'art. 20, lett. c) della legge n.
 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia
 la costruzione costituita da un fabbricato  di  mq  80  circa  (piano
 terra   con   pilastri   in  cemento  armato,  solaio  gettato,  mura
 perimetrali esterne, tramezzatura interna,  intonacatura  esterna  ed
 interna)  e primo piano (pilastri in cemento armato, solaio gettato a
 due  falde,  ricoperte  con   tegole,   mura   perimetrali   esterne,
 tramezzatura   interna,  infissi  esterni,  intonacatura  interna  ed
 esterna) in  zona  vincolata  ai  sensi  della  legge  n.  1497/1939,
 localita' Falconara Faino;
       b)  p.  e  p.  dagli  artt.  1,  2,  4,  13 e 14 della legge n.
 1086/1971, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo
 a) con opere in conglomerato  cementizio  armato  senza  il  progetto
 esecutivo  e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di
 denunciare tali opere all'ufficio del genio  civile  prima  del  loro
 inizio;
       c)  p.  e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per
 avere realizzato la costruzione sopra indicata al  capo  a)  in  zona
 sismica  senza  preavviso  scritto al sindaco e all'ufficio del genio
 civile e senza la preventiva autorizzazione scritta  di  quest'ultimo
 ufficio;
       d)  p.  e  p.  dall'art.  734,  del  c.p. per avere mediante la
 costruzione di cui al capo a) alterato  le  bellezze  naturali  della
 localita' Falconara Faino di Butera, soggetta a vincolo paesistico ai
 sensi della legge n. 1497/1939. In Butera, il 30 luglio 1992;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 primo, secondo e terzo comma;
    Preso  atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del  d.-l.  27
 settembre   1994,   n.   551,   in   riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto  di  dover  sollevare  anche   d'ufficio   questione   di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  di cui all'art. 1, primo,
 secondo e quinto comma del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e'
 ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice
 profilo dell'irragionevolezza di tali norme  e  della  disparita'  di
 trattamento  in  relazione  agli  artt.  9,  secondo comma, 32, primo
 comma, 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte  rilevanti  e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
                          MOTIVI DI RILEVANZA
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 778/1994).
 95C0063