N. 782 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 1994
N. 782 Ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal pretore di Gela nel procedimento penale a carico di Caizza Ignazio Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilita' di detto "istituto di clemenza" alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Lamentata mancata osservanza della forma costituzionalmente prevista per la concessione dell'amnistia. Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela del paesaggio, della salute e della liberta' di iniziativa economica privata. (D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo e secondo comma, 2, 3 e 6). (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).(GU n.3 del 18-1-1995 )
IL PRETORE Visti gli atti del sopraccitato procedimento, contro Caizza Ignazio, imputato dei reati: a) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia la costruzione costituita da un fabbricato di mq 80 circa (piano terra con pilastri in cemento armato, solaio gettato, mura perimetrali esterne, tramezzatura interna, intonacatura esterna ed interna) e primo piano (pilastri in cemento armato, solaio gettato a due falde, ricoperte con tegole, mura perimetrali esterne, tramezzatura interna, infissi esterni, intonacatura interna ed esterna) in zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939, localita' Falconara Faino; b) p. e p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971, per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) con opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunciare tali opere all'ufficio del genio civile prima del loro inizio; c) p. e p. dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 per avere realizzato la costruzione sopra indicata al capo a) in zona sismica senza preavviso scritto al sindaco e all'ufficio del genio civile e senza la preventiva autorizzazione scritta di quest'ultimo ufficio; d) p. e p. dall'art. 734, del c.p. per avere mediante la costruzione di cui al capo a) alterato le bellezze naturali della localita' Falconara Faino di Butera, soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939. In Butera, il 30 luglio 1992; Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo, secondo e terzo comma; Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in riferimento all'art. 79 della Costituzione; Ritenuto di dover sollevare anche d'ufficio questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza di tali norme e della disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo comma, della Costituzione; Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi: MOTIVI DI RILEVANZA
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 778/1994). 95C0063