N. 787 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1994
N. 787 Ordinanza emessa il 26 novembre 1994 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Navali Arredamenti e Guy Anne ed altro Locazione immobili urbani - Ordinanza di licenza per finita locazione - Opposizione di terzo ordinaria - Inammissibilita' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla possibile opposizione di terzo avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione e per morosita' - Incidenza sul diritto di difesa. (C.P.C., art. 404, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.3 del 18-1-1995 )
IL PRETORE Esaminati gli atti della causa n. 6083/92 r.g. promosso innanzi allo stesso e posto in decisione; ESPONE E OSSERVA In data 12 ottobre 1992 il pretore di Palermo convalidava la licenza per finita locazione intimata da Guy Anne Contro Cappellano Giuseppe avente a oggetto l'immobile sito in Palermo, via Rosolino Pilo n. 20/a locato dalla prima al secondo, per la scadenza del 31 dicembre 1992. Contro detta convalida la Navali Arredamenti S.a.s. di Cappellano Giovanni & C., in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, con atto notificato il 30 ottobre 1994 proponeva opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 del c.p.c. e chiamava in giudizio Guy Anne e Cappellano Giuseppe affermando che la predetta convalida era gravemente lesiva dei suoi interessi, in quanto effettiva conduttrice dell'immobile oggetto della licenza convalidata; cio' in qualita' di cessionaria dell'azienda, in esso condotte, da Cappellano Giuseppe. Chiedeva pertanto dichiararsi l'inefficacia ovvero la nullita' ovvero l'invalidita' della convalida. Chiedeva nel merito darsi atto del rinnovo tacito della locazione in oggetto e in sede conclusionale chiedeva ancora il rimborso delle spese per l'offerta reale dell'immobile alla proprietaria Guy e a carico della stessa. Si costituiva l'intimata Guy Anne e si opponeva alle domande dell'attrice eccependo preliminarmente l'inammissibilita' dell'incoata opposizione. Restava contumace l'altro convenuto Cappellano Giuseppe. Il giudizio veniva istruito sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, sulle conlusioni dalle stesse precisate, all'udienza del 17 ottobre 1994 la causa veniva posta in decisione. La causa sopra riassunta ha dunque per oggetto l'opposizione alla convalida della licenza per finita locazione proposta da un soggetto estraneo al giudizio di convalida, che pero' assume di essere leso nei propri diritti e situazioni giuridiche soggettive dalla stessa convalida. A tale proposito va osservato che l'art. 404 del c.p.c. prevede la possibilita', per chi afferma di essere stato danneggiato da una sentenza pronunziata tra altri soggetti in un processo al quale egli e' rimasto estraneo, di esperire un particolare mezzo di impugnazione della sentenza, anche se passata ingiudicato: l'opposizione di terzo. Con sentenza del 7 giugno 1984, n. 167, la Corte costituzionale ha esteso detto mezzo di impugnazione anche alle ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione emessa ai sensi dell'art. 663 del c.p.c. e al provvedimento di rilascio emesso ai sensi dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 392/1978. Del pari con sentenza del 25 ottobre 1985, n. 237, la stessa Corte costituzionale ha esteso l'opposizione di terzo all'ordinanza di convalida dello sfratto per morosita'. Nessuna decisione e' stata pronunziata dalla Corte costituzionale in ordine alla esperibilita' dell'opposizione di terzo ordinaria contro un provvedimento di licenza per finita locazione pronunziato sempre in forza del suddetto art. 663 del c.p.c. secondo quanto ritiene autorevole dottrina, la mancata espressa pronunzia della Corte costituzionale impedisce di estendere la due decisioni sopra riportate all'altro caso specifico, ritenendo tassative le disposizioni di legge in materia di impugnazioni. Pertanto allo stato attuale del diritto oggettivo, la convalida di licenza per finita locazione non e' opponibile dal terzo che ai sensi dell'art. 404 del c.p.c., afferma di essere leso dalla convalida. Si configura dunque una disparita' di trattamento nei confronti dei terzi interessati alla caducazione di un provvedimento di convalida pronunziato tra altri soggetti, ritenuto lesivo di proprie situazioni giuridiche soggettive. Infatti l'esperibilita' dell'opposizione di terzo dipende solo dal momento in cui il locatore ha deciso di procedere: se infatti questi procede dopo la scadenza del contratto di locazione, intima sfratto per finita locazione e la convalida pronunziata dal competente pretore, grazie alla pronunzia della Corte costituzionale n. 167/1984, puo' ben essere impugnata dal terzo che assume lesioni alle proprie situazioni giuridiche soggettive. Se di contro il locatore procede prima della scadenza del contratto, intima licenza per finita locazione, non opponibile col rimedio dell'art. 404 del c.p.c. Siamo dunque in presenza di una lacuna dell'ordinamento giuridico che e' opportuno venga colmata. Infatti detta situazione, a parere di questo pretore, configura una violazione ai principi sanciti dell'art. 3 e 24 della Costituzione, laddove determina disparita' di trattamento ingiustificato - per quanto sopra osservato - tra cittadini e menoma il diritto di agire in giudizio a tutela di propri diritti soggetivi. Va infine osservato che, a parere di questo pretore decidente, la presente questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per il giudizio davanti allo stesso pendente: infatti la decisione di rigetto della questione di incostituzionalita' comporterebbe la declaratoria di inammissibilita' dell'opposizione proposta. L'accoglimento invece comporterebbe l'ammissibilita' dell'opposizione con la necessita' di esaminare e decidere la questione nel merito.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Promuove la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404 del c.p.c., primo comma, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo c.d. ordinaria avverso l'ordinanza di convalida della licenza per finita locazione, emanata per mancata comparizione dell'intimato ovvero mancata opposizione dell'intimato ancorche' comparso; Dispone la trasmissione immediata degli atti della presente causa alla Corte costituzionale affinche' esamini e decida la quesione di legittimita' costituzionale come sopra promossa; Dispone la sospensione del giudizio n. 6083/92 r.g. come da separata ordinanza; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953 citata, manda alla cancelleria affinche' curi la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e altresi' la comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Palermo, addi' 26 novembre 1994 Il pretore: (firma illeggibile) 95C0068