N. 787 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 novembre 1994

                                N. 787
 Ordinanza  emessa  il  26  novembre  1994  dal pretore di Palermo nel
 procedimento civile vertente tra S.a.s. Navali Arredamenti e Guy Anne
 ed altro
 Locazione immobili urbani - Ordinanza di licenza per finita locazione
    -  Opposizione   di   terzo   ordinaria   -   Inammissibilita'   -
    Ingiustificata  disparita'  di trattamento rispetto alla possibile
    opposizione di terzo avverso le ordinanze di convalida di  sfratto
    per  finita  locazione  e per morosita' - Incidenza sul diritto di
    difesa.
 (C.P.C., art. 404, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                              IL PRETORE
    Esaminati gli atti della causa n. 6083/92  r.g.  promosso  innanzi
 allo stesso e posto in decisione;
                           ESPONE E OSSERVA
    In  data  12  ottobre  1992  il  pretore di Palermo convalidava la
 licenza per finita locazione intimata da Guy Anne  Contro  Cappellano
 Giuseppe  avente  a  oggetto l'immobile sito in Palermo, via Rosolino
 Pilo n. 20/a locato dalla prima al secondo, per la  scadenza  del  31
 dicembre 1992. Contro detta convalida la Navali Arredamenti S.a.s. di
 Cappellano  Giovanni  &  C., in persona del suo rappresentante legale
 pro-tempore,  con  atto  notificato  il  30  ottobre  1994  proponeva
 opposizione  di terzo ai sensi dell'art. 404 del c.p.c. e chiamava in
 giudizio Guy Anne e Cappellano Giuseppe affermando  che  la  predetta
 convalida  era  gravemente  lesiva  dei  suoi  interessi,  in  quanto
 effettiva   conduttrice   dell'immobile   oggetto    della    licenza
 convalidata;  cio'  in  qualita' di cessionaria dell'azienda, in esso
 condotte, da Cappellano Giuseppe.
    Chiedeva pertanto dichiararsi  l'inefficacia  ovvero  la  nullita'
 ovvero l'invalidita' della convalida.
    Chiedeva  nel merito darsi atto del rinnovo tacito della locazione
 in oggetto e in sede conclusionale chiedeva ancora il rimborso  delle
 spese  per  l'offerta  reale  dell'immobile alla proprietaria Guy e a
 carico della stessa.
    Si costituiva l'intimata Guy  Anne  e  si  opponeva  alle  domande
 dell'attrice     eccependo     preliminarmente     l'inammissibilita'
 dell'incoata  opposizione.  Restava   contumace   l'altro   convenuto
 Cappellano Giuseppe.
    Il  giudizio  veniva  istruito  sulla  base  della  documentazione
 prodotta dalle parti e,  sulle  conlusioni  dalle  stesse  precisate,
 all'udienza del 17 ottobre 1994 la causa veniva posta in decisione.
    La  causa sopra riassunta ha dunque per oggetto l'opposizione alla
 convalida della licenza per finita locazione proposta da un  soggetto
 estraneo  al  giudizio  di convalida, che pero' assume di essere leso
 nei propri diritti e situazioni giuridiche  soggettive  dalla  stessa
 convalida.  A  tale  proposito va osservato che l'art. 404 del c.p.c.
 prevede la possibilita', per chi afferma di essere stato  danneggiato
 da  una  sentenza  pronunziata  tra  altri soggetti in un processo al
 quale egli e' rimasto estraneo, di esperire un particolare  mezzo  di
 impugnazione   della   sentenza,   anche   se   passata  ingiudicato:
 l'opposizione di terzo. Con sentenza del 7 giugno 1984,  n.  167,  la
 Corte costituzionale ha esteso detto mezzo di impugnazione anche alle
 ordinanze  di  convalida  di  sfratto  per finita locazione emessa ai
 sensi dell'art. 663 del c.p.c. e al provvedimento di rilascio  emesso
 ai  sensi  dell'art.  30,  quarto comma, della legge n. 392/1978. Del
 pari con sentenza del 25  ottobre  1985,  n.  237,  la  stessa  Corte
 costituzionale  ha  esteso  l'opposizione  di  terzo all'ordinanza di
 convalida dello sfratto per morosita'.
    Nessuna decisione e' stata pronunziata dalla Corte  costituzionale
 in  ordine  alla  esperibilita'  dell'opposizione  di terzo ordinaria
 contro un provvedimento di licenza per finita  locazione  pronunziato
 sempre  in  forza  del  suddetto  art.  663 del c.p.c. secondo quanto
 ritiene autorevole dottrina,  la  mancata  espressa  pronunzia  della
 Corte  costituzionale  impedisce  di estendere la due decisioni sopra
 riportate  all'altro   caso   specifico,   ritenendo   tassative   le
 disposizioni di legge in materia di impugnazioni. Pertanto allo stato
 attuale  del  diritto  oggettivo,  la convalida di licenza per finita
 locazione non e' opponibile dal terzo che ai sensi dell'art. 404  del
 c.p.c.,  afferma  di essere leso dalla convalida. Si configura dunque
 una disparita' di trattamento nei  confronti  dei  terzi  interessati
 alla  caducazione  di  un  provvedimento di convalida pronunziato tra
 altri soggetti, ritenuto  lesivo  di  proprie  situazioni  giuridiche
 soggettive. Infatti l'esperibilita' dell'opposizione di terzo dipende
 solo  dal  momento  in  cui  il  locatore  ha deciso di procedere: se
 infatti questi procede dopo la scadenza del contratto  di  locazione,
 intima  sfratto  per  finita locazione e la convalida pronunziata dal
 competente  pretore, grazie alla pronunzia della Corte costituzionale
 n. 167/1984, puo' ben essere impugnata dal terzo che  assume  lesioni
 alle  proprie  situazioni  giuridiche  soggettive.  Se  di  contro il
 locatore procede prima della scadenza del contratto,  intima  licenza
 per  finita  locazione,  non opponibile col rimedio dell'art. 404 del
 c.p.c.
    Siamo dunque in presenza di una lacuna dell'ordinamento  giuridico
 che e' opportuno venga colmata. Infatti detta situazione, a parere di
 questo   pretore,   configura  una  violazione  ai  principi  sanciti
 dell'art. 3 e 24 della Costituzione, laddove determina disparita'  di
 trattamento  ingiustificato  -  per  quanto  sopra  osservato  -  tra
 cittadini e menoma il diritto di agire in giudizio a tutela di propri
 diritti soggetivi.
    Va infine osservato che, a parere di questo pretore decidente,  la
 presente questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per il
 giudizio  davanti  allo  stesso  pendente:  infatti  la  decisione di
 rigetto  della  questione  di  incostituzionalita'  comporterebbe  la
 declaratoria    di    inammissibilita'   dell'opposizione   proposta.
 L'accoglimento invece comporterebbe l'ammissibilita' dell'opposizione
 con la necessita' di esaminare e decidere la questione nel merito.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Promuove la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 404
 del c.p.c., primo comma, per violazione degli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione,  nella  parte in cui non ammette l'opposizione di terzo
 c.d. ordinaria avverso l'ordinanza di  convalida  della  licenza  per
 finita  locazione,  emanata  per  mancata  comparizione dell'intimato
 ovvero mancata opposizione dell'intimato ancorche' comparso;
    Dispone la trasmissione immediata degli atti della presente  causa
 alla  Corte  costituzionale affinche' esamini e decida la quesione di
 legittimita' costituzionale come sopra promossa;
    Dispone la sospensione  del  giudizio  n.  6083/92  r.g.  come  da
 separata ordinanza;
    Visto  l'art.  23  della  legge  n.  87/1953  citata,  manda  alla
 cancelleria affinche' curi la notificazione della presente  ordinanza
 alle  parti  in  causa  e  al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 altresi' la comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti  della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Palermo, addi' 26 novembre 1994
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 
 95C0068