N. 800 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1994

                                N. 800
 Ordinanza  emessa  il  20  dicembre  1994  dal  tribunale militare di
 sorveglianza nel procedimento penale a carico di Ferrante Vincenzo
 Ordinamento penitenziario - Condannato per il reato di mancanza  alla
 chiamata  del  servizio  militare - Pene alternative - Affidamento in
 prova al servizio sociale - Preclusione per precedente  condanna  per
 rapina  -  Lamentata  residua  deroga prevista solo per il condannato
 militare - Irragionevole e ingiustificata disparita'  di  trattamento
 in danno del cittadino alle armi.
 (Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                 IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA
    Ha  pronunciato,  all'udienza  del  20  dicembre 1994, la seguente
 ordinanza sulla domanda di affidamento in prova al  servizio  sociale
 ai  sensi  della  legge  29 aprile 1983, n. 167, proposta da Ferrante
 Vincenzo, nato a Poggiomarino il  24  novembre  1958  e  residente  a
 Calliano  (Asti)  in  via  Perrana  n. 2, in atto ristretto presso il
 carcere militare di S. Maria Capua Vetere in espiazione della pena di
 mesi  sei  di  reclusione  militare  inflittagli  con  sentenza   del
 tribunale  militare di Torino in data 9 dicembre 1992 per il reato di
 mancanza alla chiamata; inizio pena: 24 ottobre 1994; fine  pena:  24
 aprile 1995;
    Premesso  che l'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983,
 n. 167, esclude che la misura di cui trattasi possa  essere  concessa
 "quando  il condannato militare e' stato in precedenza condannato per
 rapina .." e che  quindi  l'istanza  indicata  in  premessa  dovrebbe
 essere dichiarata inammissibile;
    Considerato che tuttavia questo tribunale, con ordinanze in data 5
 luglio  1994, in procedimento Cadinu, 26 luglio 1994, in procedimento
 Guisa, 6 dicembre 1994, in  procedimento  Mercia,  ha  sollevato  sul
 punto questione di costituzionalita' del citato art. 1, per contrasto
 con  l'art.  3  della  Costituzione,  rilevando come la previsione di
 reati ostativi alla concessione dell'affidamento in prova fosse stata
 gia' opportunamente cancellata nell'ordinamento penitenziario  comune
 con  la  legge  n. 663/1986 e con siffatta residua deroga posta dalla
 legge nello speciale affidamento in prova del condannato militare non
 trovasse alcuna logica  giustificazione  una  volta  precisato  dalla
 Corte   costituzionale   (sentenza   n.  569/1989)  che  la  speciale
 disciplina di cui alla legge n. 167/1983 rappresenta niente altro che
 mera estensione  del  provvedimento  dell'affidamento  in  prova  del
 condannato   comune  al  condannato  militare,  con  gli  adattementi
 richiesti  dalle   particolarita'   della   organizzazione   militare
 (stabilimenti  militari di pena, comando o ente militare affidatario,
 giudice militare di sorveglianza) e quindi concretasse - tale  deroga
 -  una  irragionevole  ed ingiustificata disparita' di trattamento in
 danno del cittadino alle armi;
    Ritenuto che le considerazioni sopra  esposte  ben  si  attagliano
 anche   alla   fattispecie   in   esame  e  possono,  quindi,  essere
 integralmente ripetute in relazione alla stessa;
    Ritenuto altresi' che la  questione  appare  rilevante  in  quanto
 incide  direttamente  sull'ammissibilita'  dell'istanza  indicata  in
 premessa;
                               P. Q. M.
    Sentite le richieste delle  parti,  che  hanno  concluso  come  da
 verbale;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma,  della  legge
 29  aprile 1983, n. 167, nella parte in cui esclude che l'affidamento
 in prova del condannato militare possa essere concesso  a  chi  abbia
 riportato  precedente condanna per rapina, per contrasto con l'art. 3
 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  inoltre  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza   sia   notificata  al  Presidente  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Roma, addi' 20 dicembre 1994
                   Il presidente estensore: FABRETTI
 
 95C0081