N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 luglio 1994
N. 1 Ordinanza emessa il 27 luglio 1994 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, sul ricorso proposto da Siviglia Salvatore contro Direzione provinciale del tesoro di La Spezia Pensioni di guerra - Previsione che: a) l'indennita' integrativa speciale sulla pensione non spetti a coloro che fruiscono di altra pensione, assegno o retribuzione collegata con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico; b) le somme a tal titolo corrisposte o percepite fino al 31 dicembre 1981 (data di entrata in vigore del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) sono conservate a titolo di assegno personale non riversibile - Incidenza sul diritto di proprieta' per espropriazione senza indennizzo del diritto soggettivo alla pensione di guerra, entrato nel patrimonio dei soggetti beneficiari dal momento della domanda. Pensioni di guerra - Cumulo di indennita' integrative speciali - Obbligo di denunciare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 915/1978, le situazioni di cumulo per evitare il recupero delle somme in precedenza percepite a tal titolo - Incidenza sul diritto di proprieta' ed eccesso di delega. Pensioni di guerra - Cumulo di indennita' integrative speciali - Responsabilita' dei dirigenti ed impiegati delle DD.PP.TT., nonche' degli organi del sistema informatico per gli impegni di spesa assunti ed i pagamenti disposti in violazione del divieto di cumulo delle indennita' integrative - Attribuzione di responsabilita' eccedente le competenze (esattezza delle liquidazioni e regolarita' della documentazione) di detti impiegati che svolgono funzioni esecutive di provvedimenti emanati da ministri - Lesione dei criteri previsti per la responsabilita' dei dipendenti dello Stato - Eccesso di delega. (Legge 29 novembre 1977, n. 875, art. 11, penultimo comma; d.P.R. 21 dicembre 1978, n. 915 (recte: 23 dicembre 1978), art. 74, primo comma, e 80; legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 32, secondo e terzo comma; d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 1, sesto comma; d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, artt. 46, 47, 48 e 49). (Cost., artt. 28, 42 e 76).(GU n.4 del 25-1-1995 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi iscritti ai nn. 892806 e 893326 del registro di segreteria, proposti da Siviglia Salvatore, nato a Roghudi (Reggio Calabria) e residente in Sarzana (La Spezia) avverso i provvedimenti della direzione provinciale del tesoro di La Spezia rispettivamente del 2 gennaio 1991 e del 17 maggio 1992; Uditi alla pubblica udienza del giorno 27 luglio 1994 il relatore nella persona del cons. Francesco D'Amaro il difensore del ricorrente avv. Antonio Petrivelli, assente il procuratore generale per l'art. 6, punto 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 19. F A T T O Il direttore provinciale del tesoro di La Spezia, con determinazione n. 8861 in data 2 gennaio 1991, in osservanza dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, dell'art. 80 del d.P.R. 21 dicembre 1978, n. 915 e del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 e disposizioni connesse, contesto' al ricorrente sig. Siviglia Salvatore, titolare di pensione I.N.P.S. dal febbraio del 1985, l'indebita riscossione della indennita' integrativa speciale sulla pensione di guerra corrispostagli dal 1 febbraio 1985 al 30 novembre 1990, in quanto l'art. 11 della legge n. 875 del 1977 vieta di percepire tale emolumento a coloro che fruiscono di pensione collegata con le variazioni dell'indice del costo della vita, quantificando in L. 4.515.840 il corrispondente credito erariale e invitando l'interessato a corrispondere il detto importo entro 30 giorni. Avverso detto provvedimento l'interessato propose alla Corte dei conti il ricorso n. 892806 con richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato. Questa sezione, con decisione n. 288.328 in data 9 maggio 1991 respinse sia il ricorso che la richiesta di sospensiva in quanto l'art. 17 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 impediva che i provvedimenti emanati dalle direzioni provinciali del tesoro fossero impugnati in sede giurisdizionale presso la Corte di conti senza il previo esperimento del ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, e le sezioni riunite di questa Corte, con decisione n. 81/C del 3 maggio 1989 avevano statuito la inammissibilita' della istanza di sospensione proposta senza l'esperimento del ricorso gerarchico e il relativo decreto ministeriale di decisione. Con successivo decreto n. 2835, senza data, notificato all'interessato il 17 maggio 1991, la stessa Direzione provinciale del tesoro di La Spezia, venuta a conoscenza che il ricorrente aveva percepito anche "l'assegno mensile di assistenza" dal 1 gennaio 1977, accerto' un ulteriore credito erariale di L. 4.725.504 per indebita riscossione della indennita' integrativa speciale dal 1 gennaio 1977 al 31 gennaio 1985, ridotto a L. 3.096.576 per lo stesso periodo per intervenuta prescrizione decennale opposta dall'interessato, e invito' il medesimo Siviglia Salvatore a pagare l'importo complessivo di L. 7.612.416 comprensivo del credito accertato con il precedente provvedimento, poi ulteriormente ridotto a L. 7.329.722 in conseguenza delle ritenute gia' operate, ferma restando, medio tempore, la ritenuta cautelativa di L. 67.038 dalla rata di maggio del 1991, pari a 1/3 delle competenze. Anche avverso tale determinazione il Siviglia propose il 3 luglio 1991 il ricorso n. 893326, con contestuale richiesta di sospensiva. Il giudizio sul ricorso n. 893326 fu sospeso da questa sezione con ordinanza n. A.91.226 dell'8 ottobre 1991 in quanto questa stessa sezione con ordinanza n. A.9183 del 26 marzo 1991 aveva sollevato, in altro caso, la questione di costituzionalita' dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1986 nella parte in cui non consentiva la esperibilita' del ricorso alla Corte dei conti senza il preventivo ricorso gerarchico al Ministro. La Corte costituzionale, con sentenza n. 154 del 19 marzo-2 aprile 1992 dichiaro' la illegittimita' della citata norma nella parte in cui non consente l'azione in via giurisdizionale anche in mancanza di preventivo ricorso gerarchico. Questa sezione, riuniti i due ricorsi n. 892806 e n. 893326, dopo la discussione nella udienza del 3 novembre 1992 con ordinanza di pari data n. A.92.315 dispose la trasmissione degli atti al procuratore generale per le conclusioni di merito. Il procuratore generale non ha prodotto conclusioni di merito per la sopravvenuta legge 14 gennaio 1994 n. 19, art. 6, punto 6. All'odierna udienza il difensore avv. Antonio Petrivelli ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Il rappresentante dell'amministrazione ha espresso con nota del 27 luglio 1994 la conferma dei provvedimenti impugnati. D I R I T T O L'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585 ("Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra") dispose: "A decorrere dal 1 gennaio 1973 e' istituita l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra"; il quinto comma dispose: "L'indennita' integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di analogo beneneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere". La legge 29 novembre 1977 n. 875 ("Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra") con l'art. 11, comma primo comma dispose "l'indennita' integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno". Il penultimo e l'ultimo comma del predetto art. 11 disposero: "L'i.i.s. non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e' soppresso". Con l'art. 13 il Governo venne delegato ed emanare disposizioni aventi valore di legge intese a raccogliere in testo unico le norme sulle pensioni di guerra; procedere alla revisione del sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici; introdurre integrazioni e modifiche per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidita'; dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire per pro- cedure di liquidazione, anche mediante conglobamento dei vari assegni. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, n. 915 ("Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra") con l'art. 1 dispose: "La pensione, assegno o indennita' di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto". Detto articolo, "che definisce la natura alle pensioni di guerra" e' stato recepito dal punto c) dell'art. 1 della legge 23 settembre 1981 n. 533 ("Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra"). Con l'art. 74 (primo e secondo comma), il citato d.P.R. n. 915/1978 dispose: "Ai titolari di trattamento pensionistico di guerra compete un'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti stessi. L'i.i.s. non spetta a coloro che fruiscono di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegata con le variazioni dell'indice ddel costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'i.i.s. di cui al presente articolo e' corrisposta dalle competenti Direzioni provinciali del tesoro, previo rilascio da parte dell'interessato di una dichiarazione da cui risulta che si trova nelle condizioni prescritte per conseguire l'indennita' medesima. L'indennita' di cui al presente articolo non compete nei casi in cui i trattamenti pensionistici siano riscossi all'estero". L'art. 75 istitui' la "Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra" mediante l'attribuzione di un "assegno aggiuntivo" alla cui liquidazione "provvedono, d'ufficio le competenti Direzioni provinciali del tesoro". L'art. 80 "(Obbligo di denuncia del venir meno dei requisiti richiesti)" dispose: "In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinato la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale e' stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico. Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilita dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilita dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite". L'art. 138 del d.P.R. n. 915/1978 dispose che: "La disposizione contenuta nel penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, costituisce interpretazione autentica della precedente normativa in materia ed applicabile anche ai casi gia' disciplinati dal quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585. Le somme eventualmente corrisposte a titolo di indennita' integrativa speciale in base al disposto del quinto comma dell'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e non dovute ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 29 novembre 1977, n. 875, sono abbuonate". La legge 24 aprile 1980, n. 146, all'art. 32 ("Disposizioni varie") comma secondo e terzo dispose: "Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'indennita' integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, e' corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennita' stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalla variazione dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1 gennaio 1980 in poi. Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennita' integrativa speciale e non dovute in relazione al penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 975, ed al decimo comma dell'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate sempreche' gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennita' medesima". La legge 23 settembre 1981, n. 533 ("Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra") con l'art. 1 delego' il Governo ad emanare entro il 31 dicembre 1981 disposizioni per un definitivo riassetto legislativo diretto alla: a) introduzione di un diverso sistema di adeguamento automatico; b) rideterminazione dei trattamenti pensionistici; c) revisione degli istituti giuridici non strettamente aderente ai principi statuiti dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, che definisce la natura della pensione di guerra; per lo snellimento delle procedure, ecc. Il conseguente d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ("Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533") con l'art. 1 dispose che a decorrere dal 1 gennaio 1982 l'adeguamento automatico delle pensioni e di taluni assegni, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, e dispose inoltre (comma 4 e seguenti). "A decorrere dal 1 gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'art. 32 della legge 24 maggio 1980, n. 146. Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennita' integrativa speciale sono conservati a titolo di assegno personale non riversibile. L'assegno di cui al comma precedente non spetta a coloro che fruiscono o vengano a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Gli assegni aggintivi corrisposti ai sensi dell'art. 75 del citato d.P.R. n. 915, sono conglobati negli importi delle pensioni e degli assegni di cui alle tabelle indicate nel primo comma del presente articolo. Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio le competenti Direzioni provinciali del tesoro. Tanto premesso la sezione osserva che, come precisato dall'art. 1 del d.P.R. n. 915 del 1978, le pensioni, assegni e indennita' di guerra sono di natura risarcitoria nei confronti di coloro che a causa della guerra abbiano subito menomazioni dell'integrita' fisica o la perdita di un congiunto. La natura risarcitoria dei rapporti pensionistici di guerra e' stata confermata dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 che con il punto c) ha riconosciuto l'esistenza di istituti giuridici non aderenti alla natura risarcitoria del diritto pensionistico di guerra e ha delegato il Governo alla revisione di tali istituti. Analoga natura risarcitoria e' pacifica per i danni di guerra (decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per il rimborso di debiti contratti dalle formazioni partigiane; legge 9 gennaio 1951, n. 10, per i danni provocati dagli alleati; legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i danni di guerra in genere), che vengono liquidati in unica soluzione (solo per importi maggiori lo Stato provvede a liquidazione rateale). Per convenienza finanziaria l'atto risarcitorio per le menomazioni alle persone e per la morte, nel nostro Stato avviene mediante concessione di pensioni che venivano aggiornate secondo proposte governative, e cio' fino al d.P.R. n. 834 del 1981, che dopo trentasei anni dalla fine della guerra dispose adeguamento automatico delle pensioni di guerra, al costo della vita. L'idennita' integrativa speciale, istituita con l'art. 25 della legge n. 585 del 1971 non puo' quindi non essere considerata come aggiornamento del quantum risarcito dallo Stato. L'art. 138 del d.P.R. n. 915 del 1978 nel disporre "L'abbuono" delle somme corrisposte a titolo di i.i.s. fino al 21 dicembre 1977, ne costituisce conferma. Come e' sopra descritto, tuttavia nella legislazione intercorrente dal 1971 al 1981 e' stato confermato il divieto di cumulo delle i.i.s. o analogo beneficio in aggiunta a pensioni, assegni o retribuzioni di qualsiasi genere. Tale divieto oltre che snaturare "l'atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e di solidarieta' da parte dello Stato" solennemente proclamato per le pensioni di guerra, comporta situazioni giuridiche contrastanti con le norme della Costituzione. La pensione di guerra, concessa dalla data della domanda, costituisce diritto soggettivo che entra nel patrimonio dei soggetti beneficiari (intendendo per patrimonio il complesso di rapporti giuridici convergenti su una determinata persona e suscettibili di valutazione economica). Se il beneficiario contemporaneamene o in momento successivo acquisisce nel suo patrimonio altro analogo diritto compreso la i.i.s., questo nuovo diritto di per se' completo e perfetto, convergendo sulla medesima persona non puo' trasformarsi in una illegittimita'. Ossia la somma di due diritti non possono determinare una illegittimita', con conseguente limitazione degli stessi diritti. Tale situazione e' in contrasto con l'art. 42 della Costituzione nella parte in cui e' previsto che "la proprieta' privata non puo' essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale". L'ultima norma in ordine di tempo relativa alle i.i.s. sulle pensioni di guerra (art. 1, comma 6, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) contrasta con l'art. 6 della costituzione perche' la delega conferita al Governo dalla legge 23 settembre 1981, n. 533 era nel senso opposto, ossia di rivedere le norme non aderenti al principio della natura risarcitoria del diritto alla pensione di guerra. Di conseguenza contrastano con il citato art. 42 della Costituzione: il penultimo comma dell'art. 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875; il primo comma dell'art. 74 del d.P.R 21 dicembre 1978, n. 915; il secondo e terzo comma dell'art. 32 della legge 24 aprile 1980, n. 146; il comma sesto dell'art. 1 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ossia tutte quelle norme che, nonostante il conclamato diritto risarcitorio della pensione di guerra, e pur avendo la legge compreso nell'adeguamento automatico l'i.i.s. e pur avendo "abbuonate" le somme a tale titolo corrisposte fino al 21 dicembre 1977, perseguono lo scopo del "recupero alle finanze dello Stato delle somme dovute a titolo di i.i.s. in presenza di altra pensione o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico" anche quando tali asssegni siano di entita' irrisoria. La sezione osserva che con sentenza n. 566 del 13 dicembre 1989 e con sentenza n. 204 del 15 aprile 1992 la Corte costituzionale ha legittimato in campo diverso da quello pensionistico di guerra, la coesistenza di due indennita' integrative speciali, ma sia parte della giurisprudenza (Sezioni riunite della Corte dei conti con la decisione n. 100/c del 20 aprile 1994 che ha vietato, applicando "in via analogica" l'art. 12, secondo comma, delle disposizoni sulla legge in generale, il cumulo della i.i.s. "con altra indennita' della stessa natura, pur se diversamente denominata"), sia alcune leggi (come la legge 24 dicembre 1993, n. 539, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1944, pag. 206, titolo primo, sezione X, riporta come "assistenza pubblica" i pagamenti delle pensioni di guerra e come il Conto riassuntivo del tesoro al 31 maggio 1994, pag. 35, alla sez. 10 rubrica quale "assistenza pubblica" le pensioni di guerra e assegni vitalizi), sembrano ignorare la natura di "doveroso risarcimento" conclamato per le pensioni di guerra, compresa la i.i.s. La sezione inoltre rileva che l'art. 80 del d.P.R. 21 dicembre 1978, n. 915, che impone l'obbligo di autodenuncia del sussistere di determinati requisiti o condizioni, contraddice la natura risarcitoria delle pensioni di guerra, in quanto comporta la modifica della res debita che se fosse stata concessa in unica soluzione non potrebbe comportare alcuna restituzione, e contrasta sia con il citato art. 42 della Costituzione, sia con l'art. 76 della Costituzione in quanto nella legge di delega 29 novembre 1977, n. 875, non vi e' traccia ne' in via di principio ne' nei criteri direttivi ne' per oggetto definito della volonta' di introdurre tale obbligo di autodenuncia. La sezione osserva infine che le norme sopra citate hanno imposto alla Direzione provinciale del tesoro la gestione della i.i.s. e il rapporto di questa con la pensione di guerra o altre i.i.s. o altri trattamenti pensionistici ancorche' non deliberati ma solo corrisposti dalla D.P.T., con una specie di responsabilita' oggettiva in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Cosi' che le Direzioni provinciali del tesoro, in base a norme sopravvenute alla soppressione dell'i.i.s. per le pensioni di guerra si sono trasformate in revisori e censori di situazioni giuridiche determinate dai vari Ministri competenti nella concessione di pensioni a carico dello Stato. La legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della direzione generale dei servizi periferici del tesoro .. ecc.) delego' il Governo ad emanare norme aventi legge ordinaria riguardanti "il funzionamento delle direzioni provinciali del tesoro per definire le specifiche responsabilita' amministrative: a) dei direttori provinciali del tesoro e degli altri dirigenti preposti ..; b) dei dirgenti del settore dell'informatica ..". Con d.P.R. 19 aprile 1986, n. 138, fu data "parziale attuazione della delega" e con l'art. 2 fu disposto il controllo di legittimita' della Corte dei conti sui titoli di spesa solo in via successiva e solo attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, mentre con l'art. 12 venne disposto la semplice comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti nel caso di concessioni o modificazioni di "trattamenti di attivita' o pensionistici senza provvedimento formale". Con d.P.R. 8 luglio 1989, n. 429 "considerata l'urgente necessita' di provvedere alla graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione a pagamento di stipendi e pensioni .. definendo le specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni direzioni provinciali del tesoro e degli organi del settore informativo", vennero disposte, con gli artt. 46, 47, 48 e 49, le responsabilita', rispettivamente dei dirigenti e degli altri impiegati delle D.P.T. "responsabilita' amministrativa degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza", dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni, dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, e per la revisione dei pagamenti direttamente disposti dai centri del sistema informativo. In particolare con l'art. 48 fu disposto l'abrogazione dell'art. 405 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827, secondo il quale "i capi delle delegazioni del tesoro sono responsabili personalmente dell'esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, nonche' delle regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori, e sono sottoposti alle disposiioni del titolo V (degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato), capo II (della responsabilita' degli agenti e altri pubblici funzionali)". Tanto premesso gli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, sembrano contrastare con gli artt. 28 e 76 della Costituzione nel senso che ai detti funzionari e' stata attribuita una responsabilita' eccedente le loro competenze (esattezza delle liquidazioni e della regolarita' dei documenti) mentre tali impiegati svolgono prevalentemente funzioni esecutive di decreti e provvedimenti emanati da vari Ministri, di cui in pratica divengono i censori obbligati con responsabilita' oggettiva. Il sospetto di incostituzionalita' delle indicate norme e' rafforzato dalla notazione che il d.P.R. n. 429 del 1986, (che porta la firma degli stessi proponenti la legge di delega n. 428 del 1985) ha particolarita' di essere un regolamento che con l'art. 43 abroga quindici norme di legge, due regolamenti (d.P.R.) e una legge (3 febbraio 1951), senza alcuna specifica delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 11, penultimo comma, della legge 29 novembre 1977, n. 875; dell'art. 74, primo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1978, n. 915; dell'art. 32, secondo e terzo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146; per contrasto con l'art. 42 della Costituzione; b) dell'art. 80 del d.P.R. 21 dicembre 1978, n. 915 e l'art. 1, sesto comma, del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834; per contrasto con gli artt. 42 e 76 della Costituzione; c) gli artt. 46, 47, 48 e 49 del d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, per contrasto con l'art. 28 della Costituzione, e con l'art. 76; Sospende conseguentemente il giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 27 luglio 1994. Il presidente: FABIANO 95C0086