N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1994- 3 gennaio 1995
N. 2 Ordinanza emessa il 17 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1995 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale sul ricorso proposto da Todaro Alberto contro il Ministero del tesoro Pensioni di guerra - Pensione indiretta a favore di congiunti dell'avente diritto inabili per il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' - Decorrenza del termine quinquennale per la presentazione della domanda dal giorno del compimento di detta eta', anziche' dall'anno successivo al giorno in cui si sono verificate le condizioni di inabilita' come previsto per l'ipotesi di dipendenza dell'inabilita' stessa da infermita' anziche' dall'eta' - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988. (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 100, terzo comma, ultima parte). (Cost., art. 3).(GU n.4 del 25-1-1995 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte costituzionale sul ricorso iscritto al n. 893966 del registro di segreteria, proposta da Todaro Alberto nato il 2 marzo 1916 a Taranto avverso il silenzio rigetto formatosi su r.g. avverso la DD atto numero 34467 F.T. del 16 marzo 1990 e successivo D.M.T. RI.GE. n. 075369 del 10 ottobre 1991; Uditi alla pubblica udienza del giorno 17 giugno 1994 il relatore nella persona della dott.ssa Rosati, primo referendario; assente il pubblico ministero ex lege n. 19/1994, costituita l'amm.ne del Tesoro nella persona della dott.ssa Franchi; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; F A T T O Il sig. Todaro Alberto orfano di Todaro Giovanni, morto nel corso della guerra 15-18, ha impugnato il silenzio rigetto formatosi su r.g. prodotto avverso la DD atto n. 34467 F.T. del 16 marzo 1990, con cui fu dichiarata intempestiva, per tardiva presentazione, la domanda presentata dall'interessato il 30 settembre 1986, (ricevuta dall'amm.ne il 2 ottobre 1986), intesa ad ottenere la devoluzione in suo favore della pensione di guerra, gia' fruita dalla madre sino al 25 agosto 1963 (data di morte). Risulta dagli atti che l'interessato aveva presentato domanda pensionistica di devoluzione in suo favore di detta pensione di guerra, il 30 settembre 1986, allegando la sua inabilita' a proficuo lavoro perche' ultra sessantacinquenne e con i requisiti di cui all'art. 45 d.P.R. n. 915/78. L'amministrazione emano' la D.D. gia' citata, su segnalazione della D.P.T. Tesoro di Genova, che, in data 14 novembre 1989 prot. n. 41450, aveva ritenuto intempestiva detta istanza per gli articoli 100 e 101 d.P.R. n. 915/78. Risulta, altresi', dagli atti di causa, che un'altra istanza dell'interessato, datata 2 marzo 1991, e volta al riconoscimento della concessione di riversibilita' dell'assegno straordinario - previsto dall'art. 91 d.P.R. n. 915/1978 - era stata invece accolta dall'amministrazione, con il riconoscimento in capo all'interessato di detto assegno dal 1 novembre 1986. La D.P.T., interpellata dall'interessato circa il differente esito della due istanze, rispose che cio' era conseguenza della diversa legislazione relativa a detti trattamenti. Nelle more dell'attuale giudizio, il Ministero del tesoro ha emanato anche il decreto RIGE n. 075369 del 10 ottobre 1991 con cui e' stato respinto il R.G., a suo tempo proposto, avverso la DD n. 34467 FT del 16 marzo 1990, che, per l'effetto devolutivo, deve intendersi qui impugnato. Detto negativo decreto e' motivato dal fatto che l'istanza e' stata prodotta dall'interessato successivamente alla scadenza del quinquennio dalla data di possesso del requisito di legge. Medio tempore, l'interessato aveva altresi' prodotto all'amministrazione del Tesoro una istanza di revisione amministrativa del gia' citato decreto RIGE, presentata in data 18 dicembre 1991. Anche a tale istanza fu dato esito negativo con nota n. 3677 del 31 maggio 1993. Nel ricorso, depositato il 19 novembre 1991, e nelle ulteriori memorie aggiuntive del ricorrente, acquisite agli atti di causa, sino alla memoria in data 18 maggio 1994, l'interessato ha dedotto, a sostegno della sua tesi, due ordini di argomenti: uno, principale, e volto al riconoscimento da parte di questa Corte della tempestivita' della domanda devolutiva di pensione; l'altro, subordinato, volto all'applicazione, nel suo caso, della sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 23/24 marzo 1988. Per il primo ordine di argomenti, l'interessato sostiene che il terzo comma dell'art. 100 vada interpretato nel senso che, verificate tutte le condizioni cui la legge attribuisce il diritto al t.p. indiretto (e, nel suo caso, il compimento del sessantacinquesimo anno d'eta') il termine quinquennale decorrerebbe dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate e, nel caso all'esame, dal 1 gennaio 1982, primo giorno dell'anno successivo a quello del compimento del 65 anno (che fu il 2 marzo 1981). In via subordinata, ha chiesto l'interessamento, qualora si sostenga che invece il termine decorreva dal 2 marzo 1981, che si applichi in suo favore la sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale, laddove ha dettato il principio che, in tema d'inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale, una esimente e' rappresentata dall'"ignoranza inevitabile". Nel caso di specie, ha sostenuto l'interessato, che egli non era al corrente dell'esistenza di una norma che consentisse la devoluzione del t.p. di guerra indiretto agli orfani, pur avendone diritto e trattandosi di norma a lui favorevole e, per cio' stesso, la sua ignoranza sarebbe, piu' che verosimile e credibile; e tale ignoranza sarebbe, per di piu', stata avallata dal silenzio dall'amministrazione del Tesoro, che avrebbe dovuto, a suo dire, quanto meno dargli un avvertimento circa le sue possibilita' future, dopo la morte della madre, in omaggio all'art. 49 d.P.R. n. 915/1978, che statuisce un vero e proprio adempimento da parte delle competenti DD.PP.T., in ordine alla devoluzione ed accrescimento della pensione tra vedova ed orfani. Alla pubblica odierna udienza e' intervenuta la rappresentante dell'amministrazione del Tesoro, la quale ha ritenuto non consone al caso di specie le considerazioni svolte dall'interessato, confermando il diniego dell'amministrazione. D I R I T T O Osserva il Collegio che, nel caso all'esame, sussistono rilevanti e fondati dubbi circa la legittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 100, terzo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. In particolare, va posto in evidenza che una attenta lettura delle norme contestate statuisce il principio che dal momento giuridico in cui si sono verificate determinate condizioni che la legge richiede per l'esercizio di un diritto (nel caso all'esame: inabilita' a lavoro proficuo) tale diritto puo' essere esercitato e deve essere esercitato nel termine di cinque anni che decorrono - non gia' dall'esatto momento in cui tutte le condizioni si sono avverate e, cioe', l'inabilita' e' stata accertata -, ma dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le stesse condizioni si sono verificate. Questo in linea di principio. Praticamente accade che il diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di guerra da parte dei congiunti inabili di militari o di civili deceduti o dispersi a causa di guerra, deve essere esercitato, a domanda e in un determinato periodo di tempo, che corrisponde ad un arco temporale di cinque anni, il cui dies a quo non e' quello esatto in cui si e' verificato lo stato di inabilita', ma un momento successivo (primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la condizione di inabilita'). Diversamente e' statuito per i casi in cui l'inabilita' a proficuo lavoro, anziche' derivare da patologia o altri stati nosologici, derivi dalla tarda eta'; si versa nelle ipotesi della inabilita' presunta che, ex lege, si acquista al compimento del sessantacinquesimo anno d'eta' (art. 45, secondo comma, d.P.R. n. 915/1978). Pero' per tali soggetti, divenuti inabili per eta', il tempo in cui puo' essere esercitato il diritto a chiedere il t.p.g. devolutivo si puo' esercitare in un lasso di cinque anni, il cui dies a quo, questa volta, coincide con il momento in cui le condizioni di inabilita' si e' verificata e, cioe', con la data del compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. E' di tutta evidenza che siffatto termine quinquennale (di prescrizione o di decadenza?) computato diversamente, fa si' che un uguale diritto (domanda intesa ad ottenre t.p.g. devolutivo) venga esercitato in modo diverso da soggetti che si trovano in identita' di situazione giuridica di partenza (invalidi perche' infermi, invalidi perche' anziani, entrambi, pero', inabili a proficuo lavoro, i primi perche' riconosciuti tali a seguito di accertamenti diagnostici, i secondi perche' riconosciuti tali, ex lege, per la tarda eta'), provocando una alterazione al sistema costituzionale, con riferimento al principio fondamentale dell'uguaglianza, sancito dall'art. 3 della costituzione repubblicana. In effetti, consentire a cittadini aventi identita' di situazione giuridica di partenza l'esercizio di un diritto con modalita' non perequative, provoca una disparita' di trattamento ingiustificata e non motivata. Perche' mai un inabile anziano dovrebbe avere meno diritti di un inabile infermo? Perche' la legge non dovrebbe tutelare alla stessa stregua uguali categorie svantaggiate, in quanto inabili? Si realizza, con la contestata applicazione dell'art. 100, terzo comma, d.P.R. n. 915/1978, l'affermazione di un principio del tutto irrazionale e immotivato, in quanto per un inabile infermo si avrebbe un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a chiedere t.p.g. devolutivo di sei (6) anni - cioe', i cinque anni decorrerebbero dall'anno successivo a quello in cui si e' verificato lo stato di inabilita' - mentre per un inabile anziano si avrebbe un termine di decadenza di cinque (5) anni effettivi, cioe', dal giorno del compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'. Tale sistema, oltre a realizzare una ingiustificata disparita' di trattamento per chi versa in identica situazione giuridica di svantaggio, risulta, di fatto, notevolmente gravoso per gli interessati che potrebbero non essere perfettamente consci della differenza fra inabilita' effettiva (da infermita') e inabilita' presunta (da tarda eta') e, quindi, delle possibilita', differenziate di presentazione della d.p., ingenerando dubbi e malcontenti avallati anche dalla stessa formulazione letterale della norma di cui all'art. 100, terzo comma, d.P.R. n. 915/1978, che lascerebbe intendere trattarsi di un principio generale "di favore" quello accordato agli inabili, in quanto tali, che possono (e devono) presentare domanda di t.p.g., una volta verificate tutte le condizioni generali richieste dal testo dello stesso decreto, nel termine di cinque anni, che decorrono dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di inabilita' (combinato disposto terzo e quarto comma, art. 100). Questo collegio ritiene, pertanto, necessario sollevare una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, terzo comma, d.P.R. n. 915/1978 per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale nella parte in cui, operando una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti degli inabili presunti (per la tarda eta') non prevede che anche per essi il termine di presentazione della domanda di t.p.g. devolutivo decorra, come per regola generale, dal primo giorno dell'anno successivo a quello del possesso di tutte le condizioni di legge. Ritenuta la rilevanza della proposta questione di costituzionalita' nel presente giudizio, ai fini della decisione di merito; attesa la necessita' di addivenire ad una corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 915/1978, che non ledano uguali categorie di cittadini, meritevoli di tutela particolare, dato lo stato di inabilita' a proficuo lavoro; ritenuta la non manifesta infondatezza della proposta questione.
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 1; Ritenuto di dover sospendere il giudizio de quo in attesa della decisione della Corte costituzionale; Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione e relativamente al punto in cui pone una decorrenza diversa, quale dies a quo, nei termini di presentazione della domanda di t.p.g. devolutivo, da parte dell'inabile presunto rispetto all'inabile infermo; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la contestuale sospensione del giudizio; Ordina la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle parti costituite e la comunicazione della medesima ai Presidenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. Cosi' provveduto in Roma, in camera di consiglio 17 giugno 1994. Il presidente: LAURIA 95C0087