N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1994- 3 gennaio 1995

                                 N. 2
 Ordinanza   emessa   il   17   giugno   1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 3 gennaio 1995 dalla Corte dei conti, sezione prima
 giurisdizionale sul ricorso proposto  da  Todaro  Alberto  contro  il
 Ministero del tesoro
 Pensioni  di  guerra  -  Pensione  indiretta  a  favore  di congiunti
 dell'avente diritto inabili per il compimento del  sessantacinquesimo
 anno   di   eta'   -  Decorrenza  del  termine  quinquennale  per  la
 presentazione della domanda dal giorno del compimento di detta  eta',
 anziche'  dall'anno successivo al giorno in cui si sono verificate le
 condizioni di inabilita' come previsto per  l'ipotesi  di  dipendenza
 dell'inabilita'  stessa da infermita' anziche' dall'eta' - Disparita'
 di trattamento di situazioni omogenee  -  Riferimento  alla  sentenza
 della Corte costituzionale n. 364/1988.
 (D.P.R.  23  dicembre  1978,  n.  915,  art. 100, terzo comma, ultima
 parte).
 (Cost., art. 3).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte
 costituzionale sul ricorso iscritto al  n.  893966  del  registro  di
 segreteria, proposta da Todaro Alberto nato il 2 marzo 1916 a Taranto
 avverso  il  silenzio  rigetto  formatosi  su r.g. avverso la DD atto
 numero  34467  F.T.  del  16 marzo 1990 e successivo D.M.T. RI.GE. n.
 075369 del 10 ottobre 1991;
    Uditi alla pubblica udienza del giorno 17 giugno 1994 il  relatore
 nella  persona  della dott.ssa Rosati, primo referendario; assente il
 pubblico ministero ex lege n. 19/1994, costituita l'amm.ne del Tesoro
 nella persona della dott.ssa Franchi;
    Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
                               F A T T O
    Il sig. Todaro Alberto orfano di Todaro Giovanni, morto nel  corso
 della  guerra  15-18,  ha  impugnato il silenzio rigetto formatosi su
 r.g. prodotto avverso la DD atto n. 34467 F.T. del 16 marzo 1990, con
 cui fu dichiarata intempestiva, per tardiva presentazione, la domanda
 presentata  dall'interessato  il   30   settembre   1986,   (ricevuta
 dall'amm.ne  il 2 ottobre 1986), intesa ad ottenere la devoluzione in
 suo favore della pensione di guerra, gia' fruita dalla madre sino  al
 25 agosto 1963 (data di morte).
    Risulta  dagli  atti  che  l'interessato  aveva presentato domanda
 pensionistica di devoluzione in  suo  favore  di  detta  pensione  di
 guerra,  il 30 settembre 1986, allegando la sua inabilita' a proficuo
 lavoro perche' ultra sessantacinquenne  e  con  i  requisiti  di  cui
 all'art. 45 d.P.R. n. 915/78.
    L'amministrazione  emano'  la  D.D.  gia'  citata, su segnalazione
 della D.P.T. Tesoro di Genova, che, in data 14 novembre 1989 prot. n.
 41450, aveva ritenuto intempestiva detta istanza per gli articoli 100
 e 101 d.P.R. n. 915/78.
    Risulta, altresi', dagli  atti  di  causa,  che  un'altra  istanza
 dell'interessato,  datata  2  marzo  1991,  e volta al riconoscimento
 della concessione  di  riversibilita'  dell'assegno  straordinario  -
 previsto  dall'art.  91 d.P.R. n. 915/1978 - era stata invece accolta
 dall'amministrazione, con il riconoscimento in  capo  all'interessato
 di  detto  assegno  dal  1›  novembre  1986.  La D.P.T., interpellata
 dall'interessato circa il differente esito della due istanze, rispose
 che cio' era conseguenza della diversa legislazione relativa a  detti
 trattamenti.
    Nelle  more  dell'attuale  giudizio,  il  Ministero  del tesoro ha
 emanato anche il decreto RIGE n. 075369 del 10 ottobre 1991  con  cui
 e'  stato  respinto  il  R.G., a suo tempo proposto, avverso la DD n.
 34467 FT del 16 marzo  1990,  che,  per  l'effetto  devolutivo,  deve
 intendersi qui impugnato.
    Detto  negativo  decreto  e'  motivato  dal fatto che l'istanza e'
 stata prodotta dall'interessato  successivamente  alla  scadenza  del
 quinquennio dalla data di possesso del requisito di legge.
    Medio    tempore,    l'interessato    aveva    altresi'   prodotto
 all'amministrazione   del   Tesoro   una   istanza    di    revisione
 amministrativa  del  gia'  citato decreto RIGE, presentata in data 18
 dicembre 1991.
    Anche a tale istanza fu dato esito negativo con nota n.  3677  del
 31 maggio 1993.
    Nel  ricorso,  depositato  il  19 novembre 1991, e nelle ulteriori
 memorie aggiuntive del ricorrente, acquisite agli atti di causa, sino
 alla memoria in data 18 maggio  1994,  l'interessato  ha  dedotto,  a
 sostegno  della sua tesi, due ordini di argomenti: uno, principale, e
 volto al riconoscimento da parte di questa Corte della  tempestivita'
 della  domanda  devolutiva  di  pensione; l'altro, subordinato, volto
 all'applicazione,  nel  suo  caso,   della   sentenza   della   Corte
 costituzionale n. 364 del 23/24 marzo 1988.
    Per  il  primo  ordine di argomenti, l'interessato sostiene che il
 terzo comma dell'art. 100 vada interpretato nel senso che, verificate
 tutte le condizioni cui la  legge  attribuisce  il  diritto  al  t.p.
 indiretto (e, nel suo caso, il compimento del sessantacinquesimo anno
 d'eta')   il  termine  quinquennale  decorrerebbe  dal  primo  giorno
 dell'anno successivo a quello in cui le  condizioni  stesse  si  sono
 verificate  e,  nel caso all'esame, dal 1› gennaio 1982, primo giorno
 dell'anno successivo a quello del compimento del 65› anno (che fu  il
 2 marzo 1981).
    In  via  subordinata,  ha  chiesto  l'interessamento,  qualora  si
 sostenga che invece il termine decorreva dal 2  marzo  1981,  che  si
 applichi   in   suo   favore   la  sentenza  n.  364/88  della  Corte
 costituzionale,  laddove  ha  dettato  il  principio  che,  in   tema
 d'inescusabilita'  dell'ignoranza della legge penale, una esimente e'
 rappresentata dall'"ignoranza inevitabile".
    Nel caso di specie, ha sostenuto l'interessato, che egli  non  era
 al   corrente   dell'esistenza   di  una  norma  che  consentisse  la
 devoluzione del t.p. di guerra indiretto agli  orfani,  pur  avendone
 diritto  e  trattandosi di norma a lui favorevole e, per cio' stesso,
 la sua ignoranza sarebbe, piu' che verosimile  e  credibile;  e  tale
 ignoranza   sarebbe,   per  di  piu',  stata  avallata  dal  silenzio
 dall'amministrazione del Tesoro, che  avrebbe  dovuto,  a  suo  dire,
 quanto  meno dargli un avvertimento circa le sue possibilita' future,
 dopo la morte della madre, in omaggio all'art. 49 d.P.R. n. 915/1978,
 che statuisce un vero e proprio adempimento da parte delle competenti
 DD.PP.T., in ordine alla devoluzione ed accrescimento della  pensione
 tra vedova ed orfani.
    Alla  pubblica  odierna  udienza  e' intervenuta la rappresentante
 dell'amministrazione del Tesoro, la quale ha ritenuto non consone  al
 caso di specie le considerazioni svolte dall'interessato, confermando
 il diniego dell'amministrazione.
                             D I R I T T O
    Osserva  il Collegio che, nel caso all'esame, sussistono rilevanti
 e fondati dubbi circa  la  legittimita'  costituzionale  delle  norme
 contenute  nell'art.  100,  terzo  comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
 915.
    In particolare, va posto in evidenza che una attenta lettura delle
 norme contestate statuisce il principio che dal momento giuridico  in
 cui  si  sono verificate determinate condizioni che la legge richiede
 per l'esercizio di un  diritto  (nel  caso  all'esame:  inabilita'  a
 lavoro  proficuo)  tale  diritto puo' essere esercitato e deve essere
 esercitato nel termine di  cinque  anni  che  decorrono  -  non  gia'
 dall'esatto  momento  in  cui tutte le condizioni si sono avverate e,
 cioe', l'inabilita'  e'  stata  accertata  -,  ma  dal  primo  giorno
 dell'anno  successivo  a  quello  in cui le stesse condizioni si sono
 verificate. Questo in linea di principio. Praticamente accade che  il
 diritto  ad  ottenere il trattamento pensionistico di guerra da parte
 dei congiunti inabili di militari o di civili deceduti o  dispersi  a
 causa   di  guerra,  deve  essere  esercitato,  a  domanda  e  in  un
 determinato periodo di tempo, che corrisponde ad un arco temporale di
 cinque anni, il cui dies a quo non e' quello  esatto  in  cui  si  e'
 verificato  lo  stato  di inabilita', ma un momento successivo (primo
 giorno dell'anno successivo a quello  in  cui  si  e'  verificata  la
 condizione di inabilita'). Diversamente e' statuito per i casi in cui
 l'inabilita'  a  proficuo  lavoro,  anziche'  derivare da patologia o
 altri stati nosologici, derivi  dalla  tarda  eta';  si  versa  nelle
 ipotesi  della  inabilita'  presunta  che,  ex  lege,  si acquista al
 compimento del  sessantacinquesimo  anno  d'eta'  (art.  45,  secondo
 comma, d.P.R. n. 915/1978). Pero' per tali soggetti, divenuti inabili
 per  eta',  il  tempo  in  cui  puo'  essere  esercitato il diritto a
 chiedere il t.p.g. devolutivo si  puo'  esercitare  in  un  lasso  di
 cinque anni, il cui dies a quo, questa volta, coincide con il momento
 in  cui le condizioni di inabilita' si e' verificata e, cioe', con la
 data del compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'.
    E'  di  tutta  evidenza  che  siffatto  termine  quinquennale  (di
 prescrizione  o  di decadenza?) computato diversamente, fa si' che un
 uguale diritto (domanda intesa ad ottenre  t.p.g.  devolutivo)  venga
 esercitato in modo diverso da soggetti che si trovano in identita' di
 situazione  giuridica di partenza (invalidi perche' infermi, invalidi
 perche' anziani, entrambi, pero', inabili a proficuo lavoro, i  primi
 perche'  riconosciuti  tali  a seguito di accertamenti diagnostici, i
 secondi perche' riconosciuti tali,  ex  lege,  per  la  tarda  eta'),
 provocando una alterazione al sistema costituzionale, con riferimento
 al principio fondamentale dell'uguaglianza, sancito dall'art. 3 della
 costituzione  repubblicana. In effetti, consentire a cittadini aventi
 identita' di situazione  giuridica  di  partenza  l'esercizio  di  un
 diritto  con  modalita'  non  perequative,  provoca una disparita' di
 trattamento ingiustificata e non motivata.  Perche'  mai  un  inabile
 anziano dovrebbe avere meno diritti di un inabile infermo? Perche' la
 legge  non  dovrebbe  tutelare  alla  stessa stregua uguali categorie
 svantaggiate, in quanto inabili?
    Si realizza, con la contestata applicazione dell'art.  100,  terzo
 comma,  d.P.R.  n. 915/1978, l'affermazione di un principio del tutto
 irrazionale e immotivato, in quanto per un inabile infermo si avrebbe
 un termine di decadenza per l'esercizio del diritto a chiedere t.p.g.
 devolutivo di sei (6) anni -  cioe',  i  cinque  anni  decorrerebbero
 dall'anno  successivo  a  quello  in cui si e' verificato lo stato di
 inabilita' - mentre per un inabile anziano si avrebbe un  termine  di
 decadenza  di  cinque  (5)  anni  effettivi,  cioe',  dal  giorno del
 compimento del sessantacinquesimo anno d'eta'.
    Tale sistema, oltre a realizzare una ingiustificata disparita'  di
 trattamento  per  chi  versa  in  identica  situazione  giuridica  di
 svantaggio,  risulta,  di  fatto,  notevolmente   gravoso   per   gli
 interessati  che  potrebbero  non  essere  perfettamente consci della
 differenza fra inabilita'  effettiva  (da  infermita')  e  inabilita'
 presunta (da tarda eta') e, quindi, delle possibilita', differenziate
 di presentazione della d.p., ingenerando dubbi e malcontenti avallati
 anche dalla stessa formulazione letterale della norma di cui all'art.
 100,  terzo  comma,  d.P.R.  n.  915/1978,  che  lascerebbe intendere
 trattarsi di un principio generale "di favore" quello accordato  agli
 inabili, in quanto tali, che possono (e devono) presentare domanda di
 t.p.g.,  una  volta verificate tutte le condizioni generali richieste
 dal testo dello stesso decreto,  nel  termine  di  cinque  anni,  che
 decorrono  dal  primo  giorno dell'anno successivo a quello in cui si
 sono verificate le condizioni di inabilita' (combinato disposto terzo
 e quarto comma, art. 100).
    Questo   collegio  ritiene,  pertanto,  necessario  sollevare  una
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, terzo  comma,
 d.P.R.   n.   915/1978   per  contrasto  con  l'art.  3  della  Carta
 costituzionale  nella  parte  in  cui,  operando  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento nei confronti degli inabili presunti (per
 la tarda  eta')  non  prevede  che  anche  per  essi  il  termine  di
 presentazione  della  domanda  di t.p.g. devolutivo decorra, come per
 regola generale, dal primo giorno dell'anno successivo a  quello  del
 possesso di tutte le condizioni di legge.
    Ritenuta    la    rilevanza    della    proposta    questione   di
 costituzionalita' nel presente giudizio, ai fini della  decisione  di
 merito;   attesa   la   necessita'  di  addivenire  ad  una  corretta
 applicazione dei principi contenuti nell'art. 100, terzo  comma,  del
 d.P.R.  n.  915/1978,  che  non ledano uguali categorie di cittadini,
 meritevoli di tutela particolare,  dato  lo  stato  di  inabilita'  a
 proficuo   lavoro;  ritenuta  la  non  manifesta  infondatezza  della
 proposta questione.
                               P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953, n. 1;
    Ritenuto di dover sospendere il giudizio de quo  in  attesa  della
 decisione della Corte costituzionale;
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  e  la  rilevanza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, terzo  comma,
 ultima  parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione, nei termini  di  cui  in  motivazione  e
 relativamente al punto in cui pone una decorrenza diversa, quale dies
 a   quo,  nei  termini  di  presentazione  della  domanda  di  t.p.g.
 devolutivo,  da  parte  dell'inabile  presunto  rispetto  all'inabile
 infermo;
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
 contestuale sospensione del giudizio;
    Ordina la notifica della presente ordinanza  alla  Presidenza  del
 Consiglio  dei  ministri  e  alle parti costituite e la comunicazione
 della medesima ai Presidenti della camera dei deputati e  del  Senato
 della Repubblica;
    Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
    Cosi' provveduto in Roma, in camera di consiglio 17 giugno 1994.
                         Il presidente: LAURIA
 
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