N. 10 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1994

                                 N. 10
 Ordinanza  emessa  il 27 ottobre 1994 dalla corte d'appello di Reggio
 Calabria nel procedimento penale a carico di Mangano Antonino
 Reato in genere - Oltraggio a magistrato  in  udienza  -  Trattamento
 sanzionatorio - Misura - Previsione di una pena minima edittale di un
 anno  di  reclusione  - Lamentata eccessiva afflitivita' a fronte del
 modesto disvalore sociale  del  fatto  -  Lesione  del  principio  di
 ragionevolezza,  della  finalita'  rieducativa  della  pena e di buon
 andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione.
 (C.P., art. 343).
 (Cost., artt. 3, 27 e 97).
(GU n.4 del 25-1-1995 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Udita la relazione della  causa  fatta  all'udienza  camerale  dal
 dott. Fiorenza Freni;
    Sentito  il  pubblico  ministero  nella  persona del s. proc. gen.
 dott. Francesco Scuderi;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Mangano Antonio, nato il 2 aprile 1955  a  Messina,  elettivamente
 domiciliato,  c/o  avv. A. De Caridi in Gallico (Reggio Calabria) via
 Lungomare, 47, presente, imputato per il reato di cui  all'art.  343,
 primo e terzo comma, del c.p. per aver offeso l'onere ed il prestigio
 del  dott. Domenico Lazzaro, presidente del tribunale per i minorenni
 di Messina, usando minacce, profferendo al suo indirizzo, in udienza,
 le seguenti parole: " ..  ma  lei  mi  vuole  veramente  provocare  e
 stuzzicare,  guardi  che  la  mia  sopportazione  ha  un  limite"  e,
 richiesto di chiarire il significato di tali espressioni, replicando:
 "glielo faro' sapere, io procedero' secondo la legge di Dio  e  degli
 uomini".
    In Messina il 9 marzo 1992.
                              APPELLANTE
    Avverso  la sentenza del pretore di Reggio Calabria emessa in data
 28 gennaio 1994 con cui dichiara Mangano Antonino colpevole del reato
 contestatogli e, concesse le attenuanti  generiche  prevalenti  sulla
 contestata  aggravante, nonche' la diminuente di cui all'art. 442 del
 c.p.p., lo condanna alla pena  di  mesi  cinque  e  giorni  dieci  di
 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.
    Con  sentenza  del  giudice  per le indagini preliminari presso la
 pretura di Reggio Calabria del 28 gennaio 1994 Mangano Antonio veniva
 condannato - previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti
 sulla contestata aggravante e con la diminuente di cui  all'art.  442
 c.p.p. - alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, quale
 colpevole  del  reato  di  cui all'art. 343, primo e terzo comma, del
 c.p., per aver offeso l'onore  e  il  prestigio  del  dott.  Domenico
 Lazzaro,  presidente  del tribunale per i minorenni di Messina usando
 anche minacce, profferendo al suo indirizzo, all'udienza del 9  marzo
 1992,  in  camera  di  consiglio,  le seguenti parole: " .. ma lei mi
 vuole  veramente  provocare  e  stuzzicare,   guardi   che   la   mia
 sopportazione  ha  un limite" e, richiesto di chiarire il significato
 di tali espressioni, replicando: "glielo faro' sapere, io  procedero'
 secondo  la  legge  di  Dio  e degli uomini". Con la stessa decisione
 veniva  concesso  al   Mangano   il   beneficio   della   sospensione
 condizionale della pena.
    Avverso  la  sentenza  proponeva appello l'imputato, lamentando la
 mancata assoluzione; in subordine, deducendo che le  espressioni  non
 sono  punibili  ex  artt.  51  del c.p. e 21 Cost; che, in ogni caso,
 avrebbe dovuto esser assolto ai sensi dell'art. 530 cpv., c.p.p.; in-
 fine, che la pena andava diminuita.
    All'odierna udienza, procedutosi in camera di consiglio,  presente
 il  Mangano,  il  p.g.  e la difesa hanno concluso come da verbali in
 atti.
    Le doglianze concernenti la mancata assoluzione, allo  stato,  non
 meritano accoglimento.
    Infatti, non vi e' dubbio che le frasi sopra riportate pronunciate
 dal  prevenuto, nel corso di un'udienza, nei confronti del presidente
 del tribunale per i minorenni di Messina,  non  sono  espressioni  di
 critica  serena,  avendo invece carattere offesivo del prestigio ("ma
 lei mi vuole veramente provocare e stuzzicare") e minaccioso ("glielo
 faro' sapere, il procedero' secondo la legge di Dio e degli uomini").
    Cio' detto, questa Corte dovrebbe esaminare il motivo con  cui  si
 lamenta l'eccessivita' della pena.
    A  tal  proposito, prevedendo l'art. 343 del c.p. il limite minimo
 edittale di un anno di reclusione, sorge la questione di legittimita'
 costituzionale di tale norma con riferimento agli artt. 3, 27,  terzo
 comma, e 97 della Costituzione.
    Ed  invero la Corte costituzionale (sentenza 19-25 luglio 1994, n.
 341), nel decidere una questione analoga e,  cioe',  la  legittimita'
 costituzionale della norma che prevedeva il limite minimo edittale di
 sei mesi di reclusione per l'oltraggio a p.u. (art. 341 del c.p.), ha
 osservato  che  tale  sanzione come minimo della pena e, quindi, come
 pena inevitabile anche per le piu' modeste infrazioni "non e' consona
 alla tradizione liberale italiana e a quella europea (ed)  ..  appare
 piuttosto come il prodotto della concezione autoritaria e sociale dei
 rapporti  tra  pubblici  ufficiali e cittadini, tipica di quell'epoca
 storica   (1930)   e  discendente  dalla  matrice  ideologica  allora
 dominante, condizione che  e'  estranea  alla  coscienza  democratica
 instaurata  della Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto
 tra amministrazione e societa' non e' un rapporto di imperio,  ma  un
 rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima".
    Anche  per  la  fattispecie  per  cui si procede puo' dirsi che il
 necessario e ragionevole bilanciamento di interessi che presiede alla
 determinazione della misura della pena deve tener  conto  del  mutato
 rapporto,  rispetto  al  codice  del  1930, tra amministrazione della
 giustizia e societa'.
    La Corte costituzionale ha, altresi', rilevato  che  la  manifesta
 irragionevolezza  dell'art.  341 del c.p. emerge dal raffronto con il
 trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 594 del c.p.
    Le  stesse  argomentazioni   possono   farsi   per   il   criterio
 sanzionatorio di cui all'art. 343 del c.p.
    Anche  se questo e' un reato plurioffensivo e rende ragionevole un
 trattamento sanzionatorio  piu'  grave,  cio'  non  toglie,  come  ha
 rilevato  la  Corte  costituzionale per l'art. 341, del c.p., che nei
 casi piu' lievi il prestigio e il buon andamento dell'amministrazione
 della giustizia appaiono colpiti  in  modo  cosi'  irrosorio  da  non
 giustificare una pena minima tanto elevata (un anno).
    Infine, appare pure un contratto con l'art. 97, primo comma, Cost.
 in quanto l'inadeguatezza in eccesso di una sanzione penale determina
 costi  processuali rilevanti e tale effetto viola il princio del buon
 andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione.
    La questione prospettata e' rilevante nel  presente  processo,  in
 quanto  se  essa  fosse  accolta,  questa  Corte  d'appello  potrebbe
 applicare una pena inferiore  a  quella  inflitta  dal  pretore  (pur
 ponendo   a   base  il  minimo  edittale,  concedendo  le  attenuanti
 generiche, formulando un giudizio di prevalenza ex art. 69 del c.p. e
 applicando la  diminuente  di  cui  all'art.  442  del  c.p.p.)  pena
 inferiore certamente piu' adeguata alla modestia del fatto.
    Sono   conseguenziali   i   provvedimenti  ordinativi  di  cui  al
 dispositivo.
                               P. Q. M.
    Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  solleva
 d'ufficio,  in  quanto  rilevante  e non manifestamente infondata, in
 relazione agli artt. 3, 27, terzo comma, e  97,  primo  comma,  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 343 del c.p. nella parte in cui prevede la pena minima edittale di un
 anno di reclusione;
    Sospende il presente procedimento;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notifica della presente ordinanza alla parte ed al  p.g.
 nonche'   al   Presidente   del  consiglio  dei  Ministri  e  la  sua
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Reggio Calabria, addi' 27 ottobre 1994
                      Il presidente: LANZA VOLPE
                                       Il consigliere estensore: FRENI
 95C0095