N. 2 SENTENZA 11 - 12 gennaio 1995

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di  referendum
 popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -    Referendum  - Sanita'
 pubblica - Servizio sanitario nazionale - Obbligo di  iscrizione  dei
 cittadini   -  Obbligo  di  versamento  annuale  del  contributo  per
 l'assistenza sanitaria - Richiamo  alla  giurisprudenza  della  Corte
 (cfr.   sentenze  nn.  26/1982,  63/1990  e  534/1989)  -  Contributo
 richiesto ai cittadini a titolo  solidaristico  e  non  a  titolo  di
 corrispettivo di un servizio reso - Inammissibilita'.
 
 (Legge  23  dicembre  1978, n. 833, art. 63, secondo, terzo, quinto e
 ottavo comma)
 
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per  l'abrogazione  dell'art. 63 della legge 23
 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario  nazionale)
 nel  testo  risultante dalle successive modificazioni e integrazioni,
 limitatamente a:
      comma 2, limitatamente  alle  parole:  "che,  secondo  le  leggi
 vigenti",  alle  parole:  "ad  un  istituto  mutualistico  di  natura
 pubblica  sono  assicurati"  e  alle  parole:   "nel   limite   delle
 prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM";
      comma 3: "A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini
 di  cui  al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione
 della dichiarazione dei redditi  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
 delle  persone  fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un
 contributo  per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui
 ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino  nelle
 condizioni  indicate  nel  precedente  comma.  Gli adempimenti per la
 riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota  di  cui  al
 precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvedera' secondo le
 norme  e  le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro
 della sanita', di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  e  del  Ministro  delle  finanze.  Con lo stesso
 decreto sara' stabilita la procedura  di  segnalazione  all'INPS  dei
 soggetti  tenuti  al  pagamento.  Per  il  mancato  versamento  o per
 l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al
 comma precedente si applicano le sanzioni previste per  i  datori  di
 lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969";
      comma 4: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero
 anche  se  non  soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei
 redditi e' disciplinato dal decreto  di  cui  all'articolo  37  della
 presente legge";
      comma  5:  "Con  decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
 entro il 30 ottobre di ogni anno di  concerto  con  il  Ministro  del
 tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale, e' stabilita la
 quota  annuale  da  porre  a  carico  degli  interessati  per  l'anno
 successivo.  Detta  quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni
 previste nel costo  medio  pro-capite  dell'anno  precedente  per  le
 prestazioni sanitarie di cui al secondo comma";
      comma  8:  "Per  il  mancato  versamento o per omessa o infedele
 dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per  tali  casi  nel
 titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600", iscritto al n. 75 del
 registro referendum;
    Vista  l'ordinanza  del  30  novembre  1994 con la quale l'Ufficio
 Centrale per il referendum popolare presso la Corte di cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Udito l'avvocato Achille Chiappetti per  i  presentatori  Giuseppe
 Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  L'Ufficio  Centrale  per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352,  e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di refer-
 endum popolare, presentata da Giuseppe  Calderisi,  Rita  Bernardini,
 Ottavio  Lavaggi, Sergio Augusto Stanzani Ghedini, Elio Vito, Lorenzo
 Strik Lievers e Paolo Vigevano, concernente  l'abrogazione  dell'art.
 63  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
 sanitario  nazionale)   nel   testo   risultante   dalle   successive
 modificazioni e integrazioni, limitatamente a:
      comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "che,  secondo le leggi
 vigenti",  alle  parole:  "ad  un  istituto  mutualistico  di  natura
 pubblica   sono   assicurati"   e  alle  parole:  "nel  limite  delle
 prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM";
      comma 3: "A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini
 di cui al comma precedente soggetti all'obbligo  della  presentazione
 della  dichiarazione  dei  redditi  ai  fini dell'imposta sul reddito
 delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare  annualmente  un
 contributo  per l'assistenza di malattia, secondo le modalita' di cui
 ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino  nelle
 condizioni  indicate  nel  precedente  comma.  Gli adempimenti per la
 riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota  di  cui  al
 precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvedera' secondo le
 norme  e  le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro
 della sanita', di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  e  del  Ministro  delle  finanze.  Con lo stesso
 decreto sara' stabilita la procedura  di  segnalazione  all'INPS  dei
 soggetti  tenuti  al  pagamento.  Per  il  mancato  versamento  o per
 l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al
 comma precedente si applicano le sanzioni previste per  i  datori  di
 lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969";
      comma 4: "Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero
 anche  se  non  soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei
 redditi e' disciplinato dal decreto  di  cui  all'articolo  37  della
 presente legge";
      comma  5:  "Con  decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
 entro il 30 ottobre di ogni anno di  concerto  con  il  Ministro  del
 tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario nazionale, e' stabilita la
 quota  annuale  da  porre  a  carico  degli  interessati  per  l'anno
 successivo.  Detta  quota e' calcolata tenendo conto delle variazioni
 previste nel costo  medio  pro-capite  dell'anno  precedente  per  le
 prestazioni sanitarie di cui al secondo comma";
      comma  8:  "Per  il  mancato  versamento o per omessa o infedele
 dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per  tali  casi  nel
 titolo V del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".
    2.  - Con ordinanza emessa il 30 novembre 1994, l'Ufficio Centrale
 per  il  referendum,  verificati  i  risultati  delle  operazioni  di
 riscontro  compiute  dal  Centro  elettronico di documentazione della
 Corte di cassazione, ha dichiarato legittima la richiesta di referen-
 dum.
    3. -  Con  memoria  depositata  in  prossimita'  della  Camera  di
 consiglio, la difesa del comitato promotore sostiene l'ammissibilita'
 della richiesta di referendum abrogativo, avente ad oggetto l'art. 63
 della  legge  n.  833 del 1978, affermando che il quesito si presenta
 chiaro  e  uniforme,  e  che  la   normativa   da   sottoporre   alla
 consultazione  popolare  non  costituisce  ne'  una norma a contenuto
 costituzionalmente  vincolato,  ne'  una   norma   costituzionalmente
 obbligatoria, ne' una norma tributaria.
    Dopo aver ricordato che lo scopo del referendum sull'art. 63 della
 legge  n.  833  del  1978  e'  quello  di  consentire ai cittadini di
 ricorrere a forme di assicurazione  contro  la  malattia  diverse  da
 quella  costituita  dall'iscrizione  al servizio sanitario nazionale,
 mantenendo fermo il principio cardine - per l'attuazione dell'art. 32
 della  Costituzione  -  dell'assicurazione  obbligatoria  contro   le
 malattie,  il  comitato  promotore  afferma  che  la  chiarezza  e la
 uniformita'  del  quesito  non  sono   pregiudicate   dall'esclusione
 dall'oggetto  del  referendum  di alcune disposizioni legislative che
 regolano le modalita' per la determinazione del contributo  sanitario
 e  che stabiliscono l'entita' dello stesso (art. 1 della legge n. 421
 del 1992, art. 4 della legge n. 413 del 1991, art. 31 della legge  n.
 41 del 1986, art. 6 della legge n. 438 del 1992). Secondo il comitato
 promotore tali disposizioni, infatti, dovrebbero continuare a trovare
 applicazione nei confronti dei cittadini che sceglieranno di rimanere
 iscritti al servizio sanitario nazionale.
    Sotto   il   profilo   del   limite   delle   norme   a  contenuto
 costituzionalmente  vincolato,  il  comitato  promotore  ritiene  che
 l'eventuale  abrogazione  dell'art.  63  della legge n. 833 del 1978,
 lungi dal violare l'art. 32 della Costituzione,  sarebbe  in  armonia
 con  i  principi  che  da  esso  derivano,  secondo  le  piu' recenti
 interpretazioni date a tale articolo dalla Corte  costituzionale.  La
 necessita'  di  razionalizzare  il  servizio sanitario nazionale e di
 migliorare la sua efficienza, richiamata dalla  Corte  costituzionale
 nella  sentenza  n.  408  del  1994,  non  sarebbe  certo  ostacolata
 dall'eventuale esito positivo  del  referendum,  che,  al  contrario,
 contribuirebbe   a  ridurre  le  dimensioni  del  servizio  sanitario
 nazionale,  anche  dal  punto  di  vista  dell'entita'  della   spesa
 pubblica,   secondo  una  linea  di  tendenza  diffusa  all'estero  e
 soprattutto nel diritto comunitario, gia' parzialmente attuata  dalla
 legge  n.  421  del  1992.  Il comitato promotore afferma inoltre che
 l'art. 32 della  Costituzione,  secondo  la  costante  giurisprudenza
 costituzionale,  ha  carattere  programmatico  e che, di conseguenza,
 lascia al legislatore la  possibilita'  di  scegliere  liberamente  i
 moduli  organizzativi  del  sistema  sanitario,  onde  consentire  la
 concorrenza tra assicurazione pubblica e privata.
    In conclusione,  secondo  i  promotori,  il  contenuto  essenziale
 dell'art.  32  della  Costituzione  non sarebbe pregiudicato, perche'
 rimarrebbe comunque l'obbligo per tutti i  cittadini  di  assicurarsi
 contro  la  malattia e perche' non sarebbe intaccata la struttura del
 servizio sanitario nazionale per i cittadini che desiderassero fruire
 delle sue prestazioni.
    Per quanto  riguarda  il  limite  delle  norme  costituzionalmente
 obbligatorie,  si osserva che l'effetto abrogativo del referendum non
 pregiudicherebbe  la  possibilita'  di  funzionamento  del   servizio
 sanitario nazionale. Il comitato promotore ritiene, anzitutto, che la
 normativa   risultante  da  una  eventuale  abrogazione  referendaria
 diverrebbe operativa solo  a  seguito  di  un  successivo  intervento
 legislativo,    che   stabilisca   le   modalita'   per   l'esercizio
 dell'opzione,  da  parte  dei  cittadini,  tra  servizio  pubblico  e
 assicurazioni  private  e  che  istituisca una forma di contribuzione
 solidale che rimarrebbe comunque a carico dei  cittadini  che  optano
 per  l'assistenza  sanitaria  privata. Inoltre, il comitato promotore
 osserva che la riduzione dei contributi sanitari  non  paralizzerebbe
 il  servizio  sanitario nazionale, dato che anche oggi essi bastano a
 coprire solo una parte (cinquanta per cento) dei costi  correnti  del
 servizio.
    La normativa oggetto della richiesta di referendum non ha, secondo
 il  comitato  promotore,  natura  tributaria.  A  sostegno  di questa
 affermazione,   si   richiamano   alcune   pronunce    della    Corte
 costituzionale secondo le quali il contributo sanitario non ha natura
 tributaria certa (sentt. n. 167 del 1986, n. 431 del 1987, n. 408 del
 1994).  Anzi,  precisa il comitato, cosi' come nel 1990 (sent. n. 63)
 la Corte costituzionale aveva  ammesso  un  referendum  sulla  caccia
 sulla  base  del  fatto  che eliminando la possibilita' di emettere i
 provvedimenti cui era  collegato  l'onere  tributario  -  licenza  di
 caccia  - non poteva non discendere anche l'eliminazione dei relativi
 oneri,  allo  stesso modo, nel caso del servizio sanitario nazionale,
 poiche' si  elimina  l'erogazione  di  prestazioni  sanitarie  per  i
 cittadini   che   optino   per   le   assicurazioni   private,   deve
 conseguentemente essere eliminato l'obbligo di contribuire alle spese
 sanitarie.
   Da ultimo, il comitato osserva che nessun dubbio di  ammissibilita'
 puo'  derivare  dal  ritaglio  operato  dalla richiesta di referendum
 sulle norme contenute nell'art. 63 della legge n. 833 del 1978,  dato
 che  tale  tipo  di  intervento  referendario  e' stato pacificamente
 ammesso dalla Corte nella sentenza n. 32 del 1993.
    4. - Nel corso della Camera  di  consiglio  del  9  gennaio  1995,
 l'avvocato  Achille  Chiappetti,  intervenuto  in  rappresentanza dei
 promotori e presentatori del referendum abrogativo, ha insistito  per
 l'ammissibilita' della proposta referendaria con argomenti analoghi a
 quelli espressi nella memoria.
                        Considerato in diritto
   1.   -   La   richiesta   di   referendum   abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita'  la  Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi  a   seguito
 dell'ordinanza   dell'Ufficio  Centrale  per  il  referendum  del  30
 novembre 1994, che ne ha dichiarato la legittimita', investe i  commi
 secondo,  terzo,  quarto, quinto e ottavo dell'art. 63 della legge 23
 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
    In particolare, la richiesta riguarda alcune  parole  del  secondo
 comma  dell'art.  63  sopra  menzionato,  di  modo  che,  in  seguito
 all'eventuale esito positivo del referendum, esso assuma il  seguente
 contenuto:  "I  cittadini  non  sono  tenuti all'iscrizione presso il
 servizio  sanitario  nazionale".  Inoltre,  la  richiesta  e'  vo'lta
 all'abrogazione  totale  dei commi terzo, quarto, quinto e ottavo del
 medesimo art. 63, che prevedono l'obbligo per i cittadini di  versare
 annualmente  un  contributo  per l'assistenza sanitaria, di modo che,
 ove la votazione popolare avesse successo, il predetto obbligo, quale
 attualmente disciplinato (addossamento dell'obbligo di contribuire al
 servizio sanitario nazionale su tutti i  cittadini  che  percepiscono
 una  retribuzione o un reddito imponibile ai fini fiscali; versamento
 annuale commisurato  al  reddito  e  indipendente  dalle  prestazioni
 erogate  dal  servizio  sanitario  a favore del singolo contribuente;
 applicazione per il mancato versamento  o  per  l'omessa  o  infedele
 dichiarazione  delle sanzioni previste per l'analogo comportamento in
 materia tributaria, etc.), verrebbe abolito. La richiesta di referen-
 dum ha, dunque,  un  duplice  oggetto:  l'obbligo  di  iscrizione  al
 servizio  sanitario  nazionale  e l'obbligo di versare annualmente un
 contributo per l'assistenza di malattia.
    2. - La proposta referendaria oggetto  del  presente  giudizio  va
 dichiarata inammissibile.
    Ai  sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
 1, e degli artt. 32, secondo comma, e 33 della legge 25 maggio  1970,
 n.  352,  questa  Corte, allorche' e' investita della decisione sulla
 ammissibilita' di referendum abrogativi di leggi  o  di  atti  aventi
 valore  di  legge,  e'  tenuta  a  verificare,  innanzitutto,  se  le
 disposizioni che si intende abolire rientrino  fra  quelle  sottratte
 alla  votazione  diretta  del  corpo elettorale a norma dell'art. 75,
 secondo comma, della Costituzione ("leggi tributarie e  di  bilancio,
 di  amnistia  e  di  indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
 internazionali").
    Nel definire le "leggi tributarie" nei sensi del ricordato art. 75
 e  ai fini del giudizio di ammissibilita' del referendum, la Corte ha
 costantemente affermato che  tale  nozione  e'  caratterizzata  dalla
 ricorrenza  di  due elementi essenziali: da un lato, l'imposizione di
 un sacrificio economico individuale  realizzata  attraverso  un  atto
 autoritativo  di carattere ablatorio; dall'altro, la destinazione del
 gettito scaturente da tale ablazione al fine di integrare la  finanza
 pubblica,  e cioe' allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno
 finanziario necessario a coprire spese pubbliche (v.  sentt.  nn.  26
 del  1982,  63  del  1990).  Tali  elementi  ricorrono  nel  caso del
 contributo per l'assistenza di malattia  disciplinato  dall'art.  63,
 terzo, quarto, quinto e ottavo comma, della legge n. 833 del 1978, di
 cui  si  chiede  l'abrogazione totale. Nella specie, infatti, tutti i
 cittadini aventi una retribuzione o  un  reddito  imponibile  a  fini
 fiscali sono tenuti a versare annualmente il contributo e il relativo
 gettito  e'  attribuito  alle  regioni al fine di finanziare la spesa
 pubblica sanitaria.
    Ne' vale argomentare in senso contrario che, come nel caso  deciso
 con la sentenza n. 63 del 1990, l'eliminazione del contributo sarebbe
 meramente  consequenziale  all'abolizione del presupposto (iscrizione
 obbligatoria al servizio sanitario nazionale), di modo che, una volta
 abrogato quest'ultimo, il relativo onere verrebbe meno in ogni  caso,
 cioe' anche se non fosse stato ricompreso nella richiesta di referen-
 dum. In realta', nell'ipotesi ora esaminata, un legame del genere tra
 il  presupposto  della  contribuzione  e  l'obbligo  della stessa non
 sussiste, poiche', come questa Corte ha gia' affermato (v.  sent.  n.
 534  del  1989), il contributo disciplinato dalle norme oggetto della
 domanda referendaria e' richiesto ai cittadini ivi indicati a  titolo
 solidaristico,  e  non  gia',  come  nel precedente caso, a titolo di
 corrispettivo di un servizio reso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione dell'art. 63, secondo comma, limitatamente alle parole:
 "che,  secondo  le  leggi  vigenti",  alle  parole:  "ad  un istituto
 mutualistico di natura pubblica sono assicurati" e alle parole:  "nel
 limite  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  agli  assicurati  del
 disciolto INAM", terzo, quarto, quinto e ottavo comma, della legge 23
 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),
 richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 30  novembre  1994,
 dall'Ufficio  Centrale  per il referendum, costituito presso la Corte
 di cassazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0097