N. 3 SENTENZA 11 - 12 gennaio 1995

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di  referendum
 popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica italiana -  Referendum - Commercio di
 vendita al pubblico - Disciplina  -  Rilascio  dei  provvedimenti  di
 autorizzazione   all'apertura,   ampliamento  e  trasferimento  degli
 esercizi commerciali -  Criteri  -  Regime  fiscale  -  Normativa  in
 questione  non rientrante nelle ipotesi riguardanti leggi tributarie,
 di bilancio, di  amnistia  e  indulto  nonche'  di  autorizzazione  a
 ratificare   trattati   internazionali   -  Chiarezza,  univocita'  e
 omogeneita' del quesito - Richiamo alla  giurisprudenza  della  Corte
 (cfr.   sentenze  nn.  36/1993,  27  e  29  del  1981)  -  Iniziativa
 referendaria   incidente    esclusivamente    sul    momento    della
 pianificazione commerciale - Non contraddittorieta' con la disciplina
 dei poteri del sindaco in materia - Ammissibilita'.
 
 (Legge  11 giugno 1971, n. 426, artt. 11, 12, 14, 15, 16, 18, secondo
 comma, 20, 21, 22, 23, 24, secondo e terzo comma, 27, secondo  comma,
 30,  43,  secondo  comma;d.-l.  1 ottobre 1982, n. 697, convertito in
 legge, con modificazioni, del 29 novembre 1982, n. 887, art. 8, primo
 comma, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.-l. 26 gennaio 1987, n.
 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121)
 
(GU n.3 del 18-1-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare
    RUPERTO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare per l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n.
 426, recante "Disciplina del commercio" e successive modificazioni  e
 integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
      articolo 11; articolo 12; articolo 14; articolo 15; articolo 16;
 articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui
 agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il
 Presidente  della  Giunta  regionale  invita  a  provvedere  entro un
 termine da lui fissato non superiore  a  sessanta  giorni.  Trascorso
 tale  termine  senza  che la nomina sia avvenuta, il Presidente della
 Giunta regionale provvede con proprio  decreto,  tenuto  conto  delle
 designazioni  effettuate";  articolo  20;  articolo  21; articolo 22;
 articolo 23; articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "con la
 osservanza dei criteri stabiliti dal piano" nonche' alle  parole:  "e
 quindi  l'equilibrio  commerciale  previsto  dal  piano"  e  comma 3,
 limitatamente alle parole:  "del piano e"; articolo 27, comma 2:  "Il
 nullaosta  della Giunta regionale di cui al precedente ed al presente
 articolo puo' essere concesso anche in deroga a quanto  disposto  dal
 secondo  comma  dell'articolo 12"; articolo 30; articolo 43, comma 2:
 "Fino a  quando  non  siano  approvati  i  piani  di  sviluppo  e  di
 adeguamento   della  rete  distributiva,  le  autorizzazioni  saranno
 rilasciate  dai  sindaci  su conforme parere delle commissioni di cui
 agli articoli 15 e  16  nell'osservanza  dei  criteri  previsti  agli
 articoli  11  e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale per le
 autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge";
      nonche' del  decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697,  recante
 "Disposizioni  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, di regime
 fiscale  delle  manifestazioni  sportive  e  cinematografiche  e   di
 riordinamento  della distribuzione commerciale", convertito in legge,
 con  modificazioni,  dalla  legge   29   novembre   1982,   n.   887,
 limitatamente  a: articolo 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art.
 1  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 121: "Limitatamente ai
 comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del  pi-
 ano  di  sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio
 comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge
 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali  la  commissione  comunale
 per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare
 le  domande  di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo 43, secondo
 comma,   della   legge   stessa.   I   criteri   sono   validi   sino
 all'approvazione  del  piano.  La  mancata  indicazione  dei  criteri
 suddetti comporta la sospensione del  rilascio  delle  autorizzazioni
 relative  all'apertura  di esercizi di vendita al dettaglio di generi
 di largo e generale consumo", iscritto al n. 72 del registro referen-
 dum.
    Vista l'ordinanza del 30 novembre  1994  con  la  quale  l'Ufficio
 centrale  per il referendum popolare presso la Corte di cassazione ha
 dichiarato legittima la richiesta e la successiva  ordinanza  del  20
 dicembre  1994  con  la quale l'Ufficio Centrale per il referendum ha
 modificato il quesito;
    Udito nella camera di consiglio del  9  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Udito  l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
 Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito.
                           Ritenuto in fatto
   1. - L'Ufficio centrale per  il  referendum  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione  ha esaminato la richiesta, presentata da venti
 cittadini elettori il 4 novembre 1993,  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  di  alcune disposizioni della legge 11 giugno 1971, n.
 426,   recante   la   "Disciplina    del    commercio";    l'annuncio
 dell'iniziativa  e  i termini del quesito sono stati pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 5 novembre 1993.
    2. - Con ordinanza del  30  novembre  1994,  il  predetto  Ufficio
 centrale  ha  dichiarato,  a norma dell'art. 32 della legge 25 maggio
 1970,  n.  352,  la  legittimita'  della  richiesta  di   referendum,
 provvedendo,   su   istanza   dei   promotori,  alla  integrazione  e
 riformulazione del quesito gia' pubblicato,  includendovi  l'art.  8,
 comma  1,  del  decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con
 modificazioni, dalla legge  29  novembre  1982,  n.  887,  nel  testo
 sostituito  dall'articolo  1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
    3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio  centrale,
 il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1995 per
 la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone regolare
 comunicazione.
    4.  - Con ordinanza del 20 dicembre 1994 l'Ufficio centrale per il
 referendum, preso atto dell'entrata in vigore del  d.P.R.  18  aprile
 1994,  n.  384  -  che,  operando  in  materia  delegificata  a norma
 dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in
 attuazione  dell'art. 2, commi 7, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1993,
 n. 597, ha semplificato, tra l'altro, il procedimento di rilascio dei
 provvedimenti   di   autorizzazione   all'apertura,   ampliamento   e
 trasferimento  degli esercizi commerciali, eliminando il parere delle
 commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge n. 426 del  1971
 ed   introducendo   il   meccanismo   del   silenzio-assenso   quanto
 all'autorizzazione  -   ha   ulteriormente   precisato   il   quesito
 referendario,  eliminando da esso i riferimenti a disposizioni oramai
 incompatibili con la nuova disciplina.
    Il quesito referendario quale da ultimo  riformulato  dall'Ufficio
 centrale e' il seguente:
      "Volete  voi  che  sia abrogata la legge 11 giugno 1971, n. 426,
 recante "Disciplina  del  commercio"  e  successive  modificazioni  e
 integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
       articolo  11;  articolo  12; articolo 14; articolo 15; articolo
 16; articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di
 cui agli articoli  15  e  16  non  siano  nominate  entro  i  termini
 previsti,  il  Presidente  della Giunta regionale invita a provvedere
 entro un termine da lui fissato  non  superiore  a  sessanta  giorni.
 Trascorso   tale  termine  senza  che  la  nomina  sia  avvenuta,  il
 Presidente della  Giunta  regionale  provvede  con  proprio  decreto,
 tenuto  conto  delle  designazioni effettuate"; articolo 20; articolo
 21; articolo 22; articolo 23; articolo  24,  comma  2,  limitatamente
 alle  parole:  "con  la  osservanza  dei criteri stabiliti dal piano"
 nonche' alle parole: "e quindi l'equilibrio commerciale previsto  dal
 piano"  e comma 3, limitatamente alle parole: "del piano e"; articolo
 27,  comma  2:  "Il  nullaosta  della  Giunta  regionale  di  cui  al
 precedente  ed  al  presente  articolo  puo' essere concesso anche in
 deroga  a  quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'articolo  12";
 articolo 30; articolo 43, comma 2: "Fino a quando non siano approvati
 i  piani  di  sviluppo  e  di adeguamento della rete distributiva, le
 autorizzazioni saranno rilasciate  dai  sindaci  su  conforme  parere
 delle  commissioni  di  cui agli articoli 15 e 16 nell'osservanza dei
 criteri previsti agli articoli 11 e 12,  previo  il  nullaosta  della
 Giunta  regionale  per le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27
 della presente legge";
      nonche'  il  decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697,  recante
 "Disposizioni  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, di regime
 fiscale  delle  manifestazioni  sportive  e  cinematografiche  e   di
 riordinamento  della distribuzione commerciale", convertito in legge,
 con  modificazioni,  dalla  legge   29   novembre   1982,   n.   887,
 limitatamente  a: articolo 8, comma 1, nel testo sostituito dall'art.
 1  del  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9,   convertito,   con
 modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 121: "Limitatamente ai
 comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del  pi-
 ano  di  sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio
 comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge
 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali  la  commissione  comunale
 per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare
 le  domande  di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo 43, secondo
 comma,   della   legge   stessa.   I   criteri   sono   validi   sino
 all'approvazione  del  piano.  La  mancata  indicazione  dei  criteri
 suddetti comporta la sospensione del  rilascio  delle  autorizzazioni
 relative  all'apertura  di esercizi di vendita al dettaglio di generi
 di largo e generale consumo. "?".
    5. - In data 3 gennaio 1995, i presentatori e promotori del refer-
 endum, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 33  della  legge
 n.  352 del 1970, hanno depositato una memoria nella quale, esaminati
 i diversi princi'pi affermati da questa Corte in materia di  referen-
 dum   abrogativo,   si   conclude   nel  senso  della  ammissibilita'
 dell'iniziativa in esame.
    6. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 e'  stato  udito
 in  qualita' di difensore dei promotori l'avvocato Beniamino Caravita
 di Toritto, che ha insistito per l'ammissibilita' della richiesta  di
 referendum.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Questa  Corte deve accertare la sussistenza dei requisiti di
 ammissibilita' della richiesta di referendum  abrogativo  oggetto  di
 esame.  A tal fine deve stabilire se ricorrano i limiti espressamente
 previsti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione  o  comunque
 impliciti  nell'ordinamento  costituzionale,  relativi alle normative
 non  suscettibili  di  consultazioni  referendarie   abrogative,   ed
 accertare altresi' se la struttura del quesito proposto risponda alle
 esigenze  di  chiarezza,  univocita'  ed  omogeneita', quali definite
 dalla  consolidata   giurisprudenza   costituzionale   in   tema   di
 ammissibilita' delle richieste referendarie.
    2.  -  Oggetto  di  esame  e' la richiesta di abrogazione parziale
 della  legge  11  giugno  1971,  n.  426,  recante  "Disciplina   del
 commercio",  e  precisamente di una serie di disposizioni - contenute
 nei capi secondo e terzo di detta  legge;  piu'  l'art.  43,  secondo
 comma,  che  e' norma di carattere transitorio collegata alle prime -
 le  quali  delineano  il  sistema  della  pianificazione  commerciale
 affidato  ai  Comuni,  sistema  incentrato sull'adozione da parte dei
 consigli  comunali  dello  strumento  del  piano  di  sviluppo  e  di
 adeguamento  della  rete  di vendita (artt. 11 e 12 della legge), cui
 devono  conformarsi  le  autorizzazioni   amministrative   rilasciate
 dell'autorita'   comunale   per   l'apertura,   il   trasferimento  e
 l'ampliamento degli esercizi di vendita (art. 24 della legge).
   Il quesito riguarda altresi', nella formulazione  definitiva  quale
 risultante  dalle  integrazioni e precisazioni apportate dall'Ufficio
 centrale per il referendum con le ordinanze del 30 novembre e del  20
 dicembre  1994,  l'articolo  8,  comma 1, del decreto-legge 1 ottobre
 1982, n. 697 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
 di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche  e
 di  riordinamento  della  distribuzione  commerciale),  convertito in
 legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n.  887  (nel
 testo  sostituito  dall'art.  1  del  decreto-legge  n.  9  del  1987
 convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  121  del  1987,  come
 puntualizzato dall'Ufficio centrale). Questa disposizione riguarda la
 determinazione    dei   criteri   finalizzati   al   rilascio   delle
 autorizzazioni commerciali nei Comuni  con  popolazione  superiore  a
 5.000  abitanti,  che  siano  sprovvisti dello strumento del piano di
 sviluppo  e  adeguamento  della  rete  commerciale,  in  collegamento
 espresso con la disposizione transitoria dell'art. 43, secondo comma,
 della  legge  n.  426  del  1971  inclusa,  come  si  e' detto, nella
 richiesta.
    3. - Il quesito e' ammissibile sotto tutti i profili.
    Esso, infatti, non riguarda materie  che  espressamente  non  sono
 ammesse   alla  votazione  popolare  secondo  l'indicazione  testuale
 dell'art. 75, secondo comma,  della  Costituzione,  ne'  materie  che
 implicitamente   sono   escluse  dal  referendum  abrogativo  secondo
 l'interpretazione  logico-sistematica  della  medesima   disposizione
 costituzionale,  quale  piu'  volte precisata dalla giurisprudenza di
 questa Corte (cfr. in particolare la sent. n. 16  del  1978).  E'  di
 tutta  evidenza  che  la  normativa  in  argomento  non rientra nelle
 ipotesi riguardanti le leggi tributarie, di bilancio, di  amnistia  e
 indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; ne'
 la proposta di referendum ha per oggetto norme strettamente collegate
 a  quelle  espressamente  escluse,  o  dotate  di  una  forza passiva
 peculiare   o,   infine,   disposizioni   legislative   a   contenuto
 costituzionalmente vincolato.
    4.  -  Sussistono  altresi' i requisiti di chiarezza, univocita' e
 omogeneita' del quesito.
    Le disposizioni interessate dall'iniziativa referendaria,  consid-
 erate  nella  loro  struttura  e  nella  loro  finalita', contengono,
 obiettivamente, quel comune principio unitario la cui eliminazione  o
 permanenza dipende dalla risposta che il corpo elettorale fornira' al
 quesito;   l'alternativa   sottesa  ad  esso  e'  individuabile,  con
 sufficiente chiarezza, nella scelta circa la prefigurazione o meno di
 criteri regolatori dell'equilibrio tra domanda e offerta dei  servizi
 commerciali, in funzione degli obiettivi indicati in termini generali
 negli  articoli  11  e  12  della  legge  n. 426 del 1971, attraverso
 strumenti  di  piano  o  -  in  difetto  di   questi   -   attraverso
 l'equipollente predeterminazione di criteri normativi e direttivi cui
 attenersi   in   sede   di   rilascio  delle  singole  autorizzazioni
 commerciali.
    5.  -  Neppure  rileva  nel  senso  della  inammissibilita'  della
 richiesta referendaria la mancata inclusione, in essa, di altre norme
 regolatrici  del  settore  commerciale,  quali quelle contenute nelle
 leggi che disciplinano il commercio su aree pubbliche (legge 28 marzo
 1991, n. 112) o nei pubblici esercizi (legge 25 agosto 1991, n. 278),
 e che prevedono anche per questi comparti procedure di pianificazione
 e conformazione  del  conseguente  atto  autorizzativo  all'esercizio
 commerciale.   Queste   normative   coinvolgono,  infatti,  interessi
 pubblici diversi ed ulteriori  rispetto  a  quello  della  disciplina
 della  distribuzione,  quali  l'utilizzazione  di  aree pubbliche, la
 tutela igienico-sanitaria,  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica.  La
 permanenza  di  dette discipline, tradizionalmente distinte da quella
 concernente l'attivita' commerciale  in  generale,  non  puo'  dunque
 ritenersi in se' incoerente e contraddittoria con l'abrogazione delle
 norme  oggetto  del referendum (cfr. sent. n. 36 del 1993; n. 27 e n.
 29 del 1981), neppure avuto riguardo  alla  specifica  previsione  di
 "adeguato  equilibrio"  tra  densita'  della rete commerciale su aree
 pubbliche e "installazioni commerciali a posto fisso e altre forme di
 distribuzione in uso" (art. 3, comma 4, della legge n. 112  del  1991
 citata):  una  previsione, questa, che non implica necessariamente la
 pianificazione del settore commerciale dalla stessa  non  regolato  e
 cui genericamente essa fa richiamo.
    6.  -  Analoghe considerazioni possono farsi in relazione ad altre
 norme che si ricollegano, sul piano degli effetti pratici,  a  quelle
 oggetto  del  quesito  e che sono costituite: a) dalla disciplina del
 credito agevolato al commercio (legge 10 ottobre 1975,  n.  517);  b)
 dalla  previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9
 dicembre 1986,  n.  832  (titolato  "Misure  urgenti  in  materia  di
 contratti  di  locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello
 di  abitazione"),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   6
 febbraio 1987, n. 15.
    Quanto   alla   prima   normativa,   l'eventuale   esito  positivo
 dell'iniziativa  referendaria  ne  determina   in   modo   automatico
 l'inoperativita'  per la parte in cui essa collega la concessione del
 credito agevolato alle finalita' della pianificazione commerciale ivi
 richiamata (art. 1 e art. 6, quinto comma, punto 4,  della  legge  n.
 517  del  1975).  Quanto  alla seconda, va rilevato che essa consente
 alle autorita' comunali di prefigurare  ipotesi  di  incompatibilita'
 tra  insediamenti  commerciali e zone di particolare interesse locale
 in  funzione  di  interessi  ambientali  e  storici;  il  che  spiega
 l'esclusione  di  detta  peculiare  normativa  -  che  pone un limite
 esterno alla liberta' di commercio, con connotati di pianificazione -
 dall'ambito dell'iniziativa referendaria.
    7. - Per tutte le ragioni svolte risulta chiaro  che  l'iniziativa
 referendaria  incide  esclusivamente sul momento della pianificazione
 commerciale e non e' contraddittoria con la  disciplina  -  contenuta
 nello  stesso testo di legge e non toccata dal quesito referendario -
 relativa  al  potere   del   sindaco   di   autorizzare   l'esercizio
 dell'attivita'  commerciale,  che  puo' continuare a permanere in via
 autonoma, anche in assenza di poteri pianificatori, qualora il refer-
 endum avesse esito positivo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina
 del   commercio"   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
 limitatamente alle seguenti parti:
      articolo 11; articolo 12; articolo 14; articolo 15; articolo 16;
 articolo 18, limitatamente al comma 2: "Qualora le commissioni di cui
 agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il
 Presidente della  Giunta  regionale  invita  a  provvedere  entro  un
 termine  da  lui  fissato  non superiore a sessanta giorni. Trascorso
 tale termine senza che la nomina sia avvenuta,  il  Presidente  della
 Giunta  regionale  provvede  con  proprio decreto, tenuto conto delle
 designazioni effettuate"; articolo  20;  articolo  21;  articolo  22;
 articolo 23; articolo 24, comma 2, limitatamente alle parole: "con la
 osservanza  dei  criteri stabiliti dal piano" nonche' alle parole: "e
 quindi l'equilibrio  commerciale  previsto  dal  piano"  e  comma  3,
 limitatamente  alle  parole: "del piano e"; articolo 27, comma 2: "Il
 nullaosta della Giunta regionale di cui al precedente ed al  presente
 articolo  puo'  essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal
 secondo comma dell'articolo 12"; articolo 30; articolo 43,  comma  2:
 "Fino  a  quando  non  siano  approvati  i  piani  di  sviluppo  e di
 adeguamento  della  rete  distributiva,  le  autorizzazioni   saranno
 rilasciate  dai  sindaci  su conforme parere delle commissioni di cui
 agli  articoli  15  e  16  nell'osservanza  dei criteri previsti agli
 articoli 11 e 12, previo il nullaosta della Giunta regionale  per  le
 autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge";
      nonche'  del  decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  697, recante
 "Disposizioni in materia di imposta sul valore  aggiunto,  di  regime
 fiscale   delle  manifestazioni  sportive  e  cinematografiche  e  di
 riordinamento della distribuzione commerciale", convertito in  legge,
 con   modificazioni,   dalla   legge   29   novembre  1982,  n.  887,
 limitatamente a: articolo 8, comma 1, nel testo sostituito  dall'art.
 1   del   decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  9,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121:  "Limitatamente  ai
 comuni  con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del pi-
 ano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita  il  consiglio
 comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge
 11  giugno  1971,  n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale
 per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare
 le domande di  autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo  43,  secondo
 comma,   della   legge   stessa.   I   criteri   sono   validi   sino
 all'approvazione  del  piano.  La  mancata  indicazione  dei  criteri
 suddetti  comporta  la  sospensione del rilascio delle autorizzazioni
 relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio  di  generi
 di largo e generale consumo";
    Richiesta dichiarata legittima, con ordinanze del 30 novembre 1994
 e  del  20  dicembre  1994,  dall'Ufficio  centrale per il referendum
 costituito presso la Corte di cassazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0098