N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 1995

                                 N. 1
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  9  gennaio  1995 (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Regione Sicilia - Lavoro (collocamento al) - Formazione professionale
 - Previsione che, per le finalita' di cui all'art.  2,  primo  comma,
 della legge regionale 1› settembre 1993, n. 25, l'assessore regionale
 per  il  lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
 l'emigrazione, e' autorizzato, tramite convenzioni, ad utilizzare  il
 personale   iscritto  all'albo  previsto  dall'art.  14  della  legge
 regionale 6 marzo 1976,  n.  24,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
 indeterminato   rimasto   totalmente  senza  incarico  a  seguito  di
 contrazione  delle  attivita'  corsuali,  presso  enti  pubblici  per
 finalita'  proprie di questi ultimi e per mansioni corrispondenti per
 livello a quelle possedute negli enti di appartenenza  -  Previsione,
 altresi',  per  dette  finalita',  che  il  menzionato  assessore  e'
 autorizzato ad avvalersi di parte delle disponibilita'  del  capitolo
 n.  34109  del  bilancio  della  regione (destinato alla gestione dei
 corsi di formazione professionale) - Indebita invasione  della  sfera
 di  competenza regionale in materia di formazione professionale, gia'
 disciplinata con legge 6 marzo 1976, n. 24 - Incidenza  sui  principi
 di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Delibera legislativa regione Sicilia 22 dicembre 1994, art. 2).
 (Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. f)).
(GU n.8 del 22-2-1995 )
    L'Assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 22 dicembre
 1994, ha approvato il disegno di legge n.  726/Norme  stralciate  dal
 titolo  "Integrazioni  all'art.  14  della  legge regionale 15 maggio
 1991, n. 27, e all'art. 2 della legge regionale 1› settembre 1993, n.
 25, in materia di formazione professionale", pervenuto il 27 dicembre
 1994 a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per  gli  effetti
 dell'art. 28 dello statuto speciale.
    L'Assemblea  regionale  siciliana,  nel  perseverare in una prassi
 piu' volte censurata  da  questo  ufficio  in  occasione  di  ricorsi
 avverso   disposizioni  legislative  approvate  senza  il  prescritto
 necessario  approfondimento  in  seno  alle  competenti   commissioni
 permanenti  ed  inserite  nel  corpo  di disegni di legge attinenti a
 materie estranee ed  eterogenee,  ha  introdotto,  a  seguito  di  un
 emendamento presentato estemporaneamente dal Governo, l'art. 2 che di
 seguito si riporta:
    "1. - Per le finalita' dell'art. 2, comma 1, della legge regionale
 1›  settembre  1993,  n.  25, l'assessore regionale per il lavoro, la
 previdenza sociale, la formazione professionale  e  l'emigrazione  e'
 autorizzato, tramite convenzioni, ad utilizzare il personale iscritto
 all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n.
 24,  con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimasto totalmente
 senza incarico a seguito di  contrazione  delle  attivita'  corsuali,
 presso  enti  pubblci  per  finalita'  proprie di questi ultimi e per
 mansioni corrispondenti per livello a quelle possedute negli enti  di
 appartenenza,  mantenendo  il trattamento giuridico ed economico gia'
 acquisito nel settore della formazione.
    2. - Per le finalita' del presente articolo l'assessore  regionale
 per  il  lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
 l'emigrazione  e'   autorizzato   ad   avvalersi   di   parte   delle
 disponibilita' del capitolo 34109 del bilancio della Regione".
    La   soprariferita   disposizione   suscita   rilievi   di  natura
 costituzionale, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di
 cui agli articoli 3 e 97 Cost. e dell'art. 17 lett. f) dello  statuto
 sociale.
    La  disposizione  teste'  approvata  ha  gia'  costituito oggetto,
 nell'arco di poco  meno  di  un  anno,  di  ben  tre  interventi  del
 legislatore  siciliano  che anzicche' premurarsi di dare un'esaustiva
 ed organica disciplina della formazione professionale da  piu'  parti
 auspicata  e  piu'  volte  preannunciata  come imminente, ha adottato
 l'ennesima norma-tampone destinata  esclusivamente  a  garantire  gli
 attuali   livelli   occupazionali  degli  oltre  6.000  addetti  alla
 formazione professionale.
    Alla vigilia del deposito della recente sentenza n. 437 di codesta
 ecc.ma Corte, con cui sono stati accolti i ricorsi n. 13 e n. 30  del
 1994,   entrambi   concernenti   norme  che  prevedevano  provvidenze
 particolari  in  favore  del  personale   addetto   alla   formazione
 professionale   in   momentaneo  stato  di  inattivita',  l'Assemblea
 ripropone nella sostanza analogo intervento che, a giudizio di questo
 Ufficio, al pari dei precendenti non supera il vaglio di legittimita'
 costituzionale in quanto presenta i medesimi vizi  censurati  con  le
 citate impugnative.
    E',   infatti,  mero  artificio  lessicale  fare  riferimento  sia
 all'istituto delle  convenzioni  che  il  competente  assessorato  e'
 autorizzato   a   stipulare,  sia  l'espressione  "contrazione  delle
 attivita' corsuali" che costituisce il presupposto per  l'inserimento
 dei  lavoratori interessati nella struttura degli "enti pubblici", in
 modo cosi' assolutamente generico individuati.
    La previsione legislativa lascia, invero, con ogni verosimiglianza
 presumere che si siano volute riproporre le 4 ipotesi di  inattivita'
 degli  enti  gestori  la formazione professionale invocate a sostegno
 dei due precedenti interventi legislativi, ipotesi  che  vengono  ora
 formulate in maniera ancor piu' vasta e generica.
    A nulla vale, al fine di superare il giudizio di codesta Corte, la
 previsione  che le unita' di personale in questione, per mantenere la
 corresponsione  del  trattamento  economico  loro  spettante,   siano
 utilizzate  in  attivita' lavorativa e per mansioni corrispondenti al
 livello posseduto presso l'ente di appartenenza negli  enti  pubblici
 (si presume dipendenti dalla regione).
    Il  legislatore  regionale,  nel  ritenere  preminente la garanzia
 degli attuali livelli occupazionali degli operatori  nel  settore  in
 questione,  tralascia  di  tenere  nel  debito conto il fine pubblico
 della corretta gestione  delle  risorse  umane  e  finanziarie  della
 regione,   e  conseguentemente  del  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione, autorizzando eufemisticamente  l'assessore  preposto
 al  ramo  a stipulare convenzioni, senza specificare ne' le effettive
 esigenze di servizio e di organico degli enti  indicati,  come  sopra
 detto,  in  modo  del  tutto  generico  e  destinati ad accogliere il
 personale in questione, ne' tantomeno le professionalita' acquisite e
 proprie  di  quest'ultimo,  che  attengono  a  tutt'altra  sfera   di
 attivita' lavorativa.
    Risulta,  invero, difficile riscontrare quale utilita', in termini
 di  efficienza  della  p.a.,  gli  enti  pubblici  possano   ricavare
 nell'esercizio  dei propri compiti, attinenti in prevalenza a materia
 amministrativa   e/o   di   carattere   ausiliario   e   strumentale,
 dall'avvalimento  di soggetti in possesso di esperienze lavorative in
 un settore totalmente diverso, quale quello dell'attivita' formativa.
    La disposizione e' pertanto priva,  per  la  sua  genericita',  di
 criteri   cui  l'assessore  si  deve  attenere  nella  stipula  delle
 convenzioni e nella conseguente scelta delle unita' da  avviare  alla
 nuova occupazione.
    Il  legislatore  omette,  infatti,  di definire precise e puntuali
 modalita' per la  selezione  del  personale  nonche'  di  indicare  i
 criteri  in  base  ai  quali  valutare  le  priorita' per il relativo
 inserimento negli enti pubblici.
    Cio' induce a ritenere  che  indistintamente  tutto  il  personale
 potrebbe   essere   trasfuso  nelle  strutture  amministrative  della
 regione, peraltro notoriamente  pletoriche,  con  grave  ed  indubbio
 nocumento per le esigue finanze regionali.
    L'onere  finanziario  derivante dal provvedimento de quo verrebbe,
 inoltre, a ricadere sullo stanziamento destinato in via generale alla
 gestione  dei  corsi  di  formazione  professionale  inseriti   nella
 programmazione  di  settore,  arrecando cosi' oltre tutto in ingiusto
 pregiudizio alla collettivita' fruitrice del  suddetto  servizio,  in
 favore   di   una   ristretta  categoria  di  lavoratori,  intaccando
 sensibilmente risorse  da  destinare  al  finanziamento  della  tanto
 attesa legge organica di settore.
    La   previsione   del  beneficio  in  parola  non  puo'  ritenersi
 giustificata dal richiamo alle finalita' di cui all'art. 2, comma  1,
 della  l.r. 1› settembre 1993, n. 25. Da tale norma, invero, non puo'
 farsi derivare il riconoscimento di una sorta di diritto  soggettivo,
 cosi'  come  asserito  dalla regione, in favore degli operatori della
 formazione professionale alla continuita', in ogni  caso  e  ad  ogni
 condizione,  dell'attivita' lavorativa ed il conseguente mantenimento
 del trattamento economico.
    La  disposizione  in  parola,   piuttosto,   come   implicitamente
 riconosciuto  da  codesta  ecc.ma  Corte  con  la  citata sentenza n.
 437/1994, va intesa come  rivolta  agli  enti  gestori  il  servizio,
 giusta  anche il collegamento con la previsione del secondo comma del
 medesimo   articolo,   in   quanto   se  effettivamente  cogente  per
 l'amministrazione regionale  configurerebbe  un  anamalo  ed  atipico
 istituto di garanzia del posto di lavoro che, per la ristrettezza del
 numero  di  beneficiari, violerebbe il principio della uniformita' di
 trattamento,  in  assenza  di  analoghe  misure  della   legislazione
 nazionale  di  riferimento,  cui il legislatore siciliano e' tenuto a
 conformarsi (art. 17, lett. f) dello statuto speciale).
    In proposito, alla luce delle considerazioni  esposte  non  appare
 piu'  sostenibile l'argomentazione addotta dalla difesa della regione
 in occasione delle precedenti impugnative, secondo  cui  l'iniziativa
 del  legislatore  trarrebbe  spunto dalla prospettiva di una maggiore
 efficienza dell'azione amministrativa,  nell'intento  di  evitare  la
 dispersione   del   patrimonio   di  professionalita'  acquisito  dal
 personale in questione.
    Se questo fosse realmente lo  scopo  perseguito  dal  legislatore,
 risulterebbe di palmare evidenza l'incongruenza della disposizione de
 qua,  che  prevede  l'utilizzazione  di detto personale per compiti e
 mansioni  diversi  da  quelli  attinenti  alla  professionalita'  che
 s'intende  salvaguardare  (le  finalita' sono, infatti, proprie degli
 enti riceventi).
    A cio' aggiunge la circostanza, come prima  cennato,  che  per  il
 finanziamento     dell'iniziativa    vengono    destinate,    suppure
 parzialmente, le disponibilita' del cap. 34109  relativo  alle  spese
 per  la  gestione  dei  corsi di formazione professionale, sottraendo
 cosi' nella realta',  come  gia'  rilevato,  risorse  ed  energie  al
 settore che si intende in un prossimo futuro potenziare e promuovere.
    Dalle motivazioni teste' addotte emerge, dunque, che l'effettiva e
 unica   finalita'  perseguita  dalla  norma  oggetto  di  censura  e'
 preminentemente assistenziale e, pertanto, esorbita dalla  competenza
 del  legislatore  siciliano  in  materia di assistenza sociale, tanto
 piu' che essa si configura come disciplina non contingente bensi'  di
 efficacia non limitata nel tempo.
    Vieppiu'  la  possibilita'  di  impiego  tout court, in assenza di
 preesistenti  ed   individuate   necessita'   degli   enti   pubblici
 destinatari   delle   stipulande  convenzioni,  rivela  l'intento  di
 giustificare, in ogni caso, il notevole esborso  di  denaro  pubblico
 senza  il  documentato  interesse  dell'amministrazione ad assumere i
 connotati di "ammortizzatore sociale", la cui  natura  e'  del  tutto
 anomala e difforme dai corrispondenti istituti previsti dalla vigente
 legislazione nazionale.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto  dott.  Vittorio  Piraneo,  commissario  dello
 Stato  per  la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto
 sociale, con il presente atto impugna l'art. 2 del disegno  di  legge
 n.  726/norme  stralciate  dal titolo "Integrazioni all'art. 14 della
 legge regionale 15 maggio 1991,  n.  27  e  all'art.  2  della  legge
 regionale  1›  settembre  1993,  n.  25,  in  materia  di  formazione
 professionale", approvato dall'assemblea  regionale  siciliana  nella
 seduta  del 22 dicembre 1994, per violazione degli artt. 3 e 97 della
 Costituzione nonche' dell'art. 17, lett. f), dello statuto speciale.
      Palermo, addi' 2 gennaio 1995
 Il  commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana:  prefetto
 Vittorio PIRENEO
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