N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1994
N. 12 Ordinanza emessa il 17 novembre 1994 dal pretore di Pavia nel procedimento penale a carico di Pisati Carlo ed altro Processo penale - Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Requisiti - Lamentata mancata previsione dell'inserimento dell'informazione all'imputato degli oneri di notifica e di sollecitazione di consenso del p.m. che incombono su di lui in caso di richiesta di rito abbreviato contestuale all'atto di opposizione - Incidenza sul diritto di difesa - Eccesso di delega. Processo penale - Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Richiesta di rito abbreviato contestuale all'opposizione - Lamentata mancata previsione della notifica all'imputato opponente e all'eventuale difensore del decreto emesso dal g.i.p. di fissazione del termine per sollecitare il consenso del p.m. per il rito abbreviato e della decorrenza dello stesso dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento - Incidenza sul diritto di difesa - Eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 460, lett. e), e 464). (Cost., artt. 24 e 76).(GU n.5 del 1-2-1995 )
IL PRETORE Visti gli atti del procedimento a carico di Vitti Marco e Pisati Carlo, sulla eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 464 c.p.p. sollevata dalla difesa degli imputati osserva: l'eccezione sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, anche per ragioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle sinteticamente prospettate. Gli attuali imputati presentarono tempestiva opposizione a decreto penale n. 24/1994 del 15 febbraio 1994 con cui il g.i.p. presso la pretura di Pavia li aveva condannati per il reato di cui all'art. 663 c.p.; nell'atto di opposizione essi avevano richiesto il giudizio abbreviato e con decreto 28 aprile 1994 il giudice delle indagini preliminari aveva dato loro termine fino al successivo 12 maggio per richiedere il consenso del p.m. mediante notifica dell'atto di opposizione e dello stesso decreto. Trascorso il termine senza che nulla risultasse effettuato dell'attivita' prevista dall'art. 464 c.p.p., il g.i.p. emetteva decreto di citazione a giudizio. Lamentano in sostanza gli impuptati di non essere mai venuti a conoscenza del decreto del g.i.p. in data 28 aprile 1994 e dunque di non aver potuto osservare il termine imposto. Dagli atti in possesso del pretore effettivamente non risulta in alcun modo se e quando gli imputati o il difensore nominato in sede di opposizioine avessero avuto conoscenza del ricordato decreto e del termine ivi contenuto. E' indubbio pertanto che il decorso del termine e la conseguente omessa sollecitazione del consenso del P.M. siano frutto della mancata conoscenza (conoscenza effettiva o per presunzione legale) del provvedimento del g.i.p. Del resto l'art. 464 non detta alcunche' in ordine al modo in cui l'imputato possa avere conoscenza e tempestiva conoscenza del decreto stesso; ne' soccorre ad ovviare all'inconveniente il disposto dell'art. 128 c.p.p., il quale prevede la notifica alle parti di un provvedimento solo in quanto impugnabile, il che, nella fattispecie, non e'. Ancora l'art. 464 c.p.p. non prevede alcun termine entro il quale il g.i.p. debba provvedere sulla opposizione di richiesta di giudizio abbreviato e cio' comporta un ulteriore ostacolo alla tempestiva conoscenza del relativo provvedimento. Per questo aspetto non pare infondato il dubbio di costituzionalita' dell'art. 464 in quanto non prevede che il decreto del g.i.p. con fissazione di termine venga comunicato all'opponente e al suo difensore (se nominato) e nella parte in cui non prevede che il termine per le notifiche debba decorrere dal momento della conoscenza del provvedimento; dubbio di legittimita' che attiene principalmente alla violazione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione). A questo proposito si osserva che in sede di opposizione a decreto penale la nomina di difensore e' meramente eventuale (art. 462, comma 2, c.p.p.); ora poiche' le attivita' che incombono all'opponente si estrinsecano in sostanza in attivita' per le quali e' comunque richiesta una certa capacita' tecnica (per la notifica e per ottenere il consenso) la prospettata, violazioine del diritto di difesa pare ancor piu' evidente. Cio' induce il pretore a dubitare anche della legittimita' costituzionale dell'art. 460 lett. e), nella parte in cui, disponendo che il decreto contenga l'avviso al destinatario che puo' ricorrere a riti alternativi, non prevede pero' l'informativa sugli oneri che gli competono ex art. 464 c.p.p., allorche' faccia richiesta di giudizio abbreviato. Anche per questo aspetto sembra prospettabile una violazione dell'art. 24 Costituzione; in piu' la disciplina attuale del codice non sembra neppure conforme al dettato della legge delega, poiche' la direttiva 46 ivi contenuta esplicitava che nella fase dell'opposizionie a decreto penale dovevano essere rispettate "tutte le garanzie per la difesa"; e' dunque ipotizzabile anche una violazione dell'art. 76 costituzione con riferimento al mancato rispetto delle direttive. Infine, oltre che non manifestamente infondata, la questione pare rilevante, perche', qualora l'eccezione fosse accolta, gli imputati sarebbero ancora in grado di richiedere il consenso del p.m. in vista del giudizio abbreviato.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 460, lett. e), e 464 del c.p.p. per violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione: il primo in quanto non prevede che tra i requisiti del decreto penale vi sia informazione all'imputato degli oneri di notifica e di sollecitazione di consenso del p.m. che incombono su di lui allorche' con l'atto di opposizionie chieda il giudizio abbreviato; il secondo in quanto non prevede che il decreto con cui il g.i.p. fissa il termine per sollecitare il consenso del p.m. sia previamente notificato all'imputato opponente e al difensore eventualmente nominato e che il termine decorra dal momento di effettiva conoscenza del decreto stesso; Pertanto sospende il procedimento a carico di Vitti Marco e Pisati Carlo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che il cancelliere ne dia comunicazione al Presidente del Senato e al Presidente della camera dei deputati. Pavia, addi' 17 novembre 1994 Il pretore: dott. Cesare Beretta 95C0126