N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1994

                                 N. 12
 Ordinanza emessa il  17  novembre  1994  dal  pretore  di  Pavia  nel
 procedimento penale a carico di Pisati Carlo ed altro
 Processo penale - Procedimenti speciali - Procedimento per decreto -
    Requisiti   -   Lamentata   mancata   previsione  dell'inserimento
    dell'informazione  all'imputato  degli  oneri  di  notifica  e  di
    sollecitazione  di  consenso  del  p.m. che incombono su di lui in
    caso di richiesta  di  rito  abbreviato  contestuale  all'atto  di
    opposizione - Incidenza sul diritto di difesa - Eccesso di delega.
 Processo penale - Procedimenti speciali - Procedimento per decreto -
    Richiesta   di   rito  abbreviato  contestuale  all'opposizione  -
    Lamentata mancata previsione della notifica all'imputato opponente
    e  all'eventuale  difensore  del  decreto  emesso  dal  g.i.p.  di
    fissazione del termine per sollecitare il consenso del p.m. per il
    rito  abbreviato  e  della  decorrenza  dello  stesso  dal momento
    dell'effettiva  conoscenza  del  provvedimento  -  Incidenza   sul
    diritto di difesa - Eccesso di delega.
 (C.P.P. 1988, art. 460, lett. e), e 464).
 (Cost., artt. 24 e 76).
(GU n.5 del 1-2-1995 )
                              IL PRETORE
    Visti  gli  atti del procedimento a carico di Vitti Marco e Pisati
 Carlo, sulla eccezione di legittimita' costituzionale  dell'art.  464
 c.p.p.  sollevata  dalla  difesa  degli imputati osserva: l'eccezione
 sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata, anche  per
 ragioni   diverse  ed  ulteriori  rispetto  a  quelle  sinteticamente
 prospettate.
    Gli attuali imputati presentarono tempestiva opposizione a decreto
 penale n. 24/1994 del 15 febbraio 1994 con cui il  g.i.p.  presso  la
 pretura di Pavia li aveva condannati per il reato di cui all'art. 663
 c.p.;  nell'atto  di  opposizione  essi avevano richiesto il giudizio
 abbreviato e con decreto 28 aprile 1994  il  giudice  delle  indagini
 preliminari  aveva dato loro termine fino al successivo 12 maggio per
 richiedere il  consenso  del  p.m.  mediante  notifica  dell'atto  di
 opposizione e dello stesso decreto.
    Trascorso   il  termine  senza  che  nulla  risultasse  effettuato
 dell'attivita' prevista dall'art.  464  c.p.p.,  il  g.i.p.  emetteva
 decreto di citazione a giudizio.
    Lamentano  in  sostanza  gli  impuptati di non essere mai venuti a
 conoscenza del decreto del g.i.p. in data 28 aprile 1994 e dunque  di
 non  aver potuto osservare il termine imposto. Dagli atti in possesso
 del pretore effettivamente non risulta in alcun modo se e quando  gli
 imputati  o  il  difensore  nominato in sede di opposizioine avessero
 avuto conoscenza del ricordato decreto e del termine ivi contenuto.
    E' indubbio pertanto che il decorso del termine e  la  conseguente
 omessa  sollecitazione  del  consenso  del  P.M.  siano  frutto della
 mancata conoscenza (conoscenza effettiva o  per  presunzione  legale)
 del provvedimento del g.i.p.
    Del  resto l'art. 464 non detta alcunche' in ordine al modo in cui
 l'imputato possa avere conoscenza e tempestiva conoscenza del decreto
 stesso;  ne'  soccorre  ad  ovviare  all'inconveniente  il   disposto
 dell'art.  128  c.p.p., il quale prevede la notifica alle parti di un
 provvedimento solo in quanto impugnabile, il che, nella  fattispecie,
 non e'.
    Ancora  l'art. 464 c.p.p. non prevede alcun termine entro il quale
 il g.i.p. debba provvedere sulla opposizione di richiesta di giudizio
 abbreviato e cio' comporta  un  ulteriore  ostacolo  alla  tempestiva
 conoscenza del relativo provvedimento.
    Per   questo   aspetto   non   pare   infondato   il   dubbio   di
 costituzionalita' dell'art. 464 in quanto non prevede che il  decreto
 del g.i.p. con fissazione di termine venga comunicato all'opponente e
 al  suo  difensore (se nominato) e nella parte in cui non prevede che
 il termine  per  le  notifiche  debba  decorrere  dal  momento  della
 conoscenza  del  provvedimento;  dubbio  di  legittimita' che attiene
 principalmente  alla  violazione  del  diritto  di  difesa  (art.  24
 Costituzione).
    A questo proposito si osserva che in sede di opposizione a decreto
 penale la nomina di difensore e' meramente eventuale (art. 462, comma
 2,  c.p.p.);  ora poiche' le attivita' che incombono all'opponente si
 estrinsecano in sostanza  in  attivita'  per  le  quali  e'  comunque
 richiesta una certa capacita' tecnica (per la notifica e per ottenere
 il  consenso)  la prospettata, violazioine del diritto di difesa pare
 ancor piu' evidente.
   Cio'   induce  il  pretore  a  dubitare  anche  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 460 lett. e), nella parte in cui, disponendo
 che il decreto contenga l'avviso al destinatario che puo' ricorrere a
 riti alternativi, non prevede pero' l'informativa sugli oneri che gli
 competono ex art. 464 c.p.p., allorche' faccia richiesta di  giudizio
 abbreviato.
    Anche  per  questo  aspetto  sembra  prospettabile  una violazione
 dell'art. 24 Costituzione; in piu' la disciplina attuale  del  codice
 non sembra neppure conforme al dettato della legge delega, poiche' la
 direttiva    46    ivi   contenuta   esplicitava   che   nella   fase
 dell'opposizionie a decreto penale dovevano essere rispettate  "tutte
 le  garanzie  per  la  difesa";  e'  dunque  ipotizzabile  anche  una
 violazione dell'art.  76  costituzione  con  riferimento  al  mancato
 rispetto delle direttive.
    Infine,  oltre che non manifestamente infondata, la questione pare
 rilevante, perche', qualora l'eccezione fosse accolta,  gli  imputati
 sarebbero ancora in grado di richiedere il consenso del p.m. in vista
 del giudizio abbreviato.
                                P.Q.M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 460,
 lett. e), e 464 del c.p.p. per violazione degli artt. 24 e  76  della
 Costituzione:
      il  primo  in quanto non prevede che tra i requisiti del decreto
 penale vi sia informazione all'imputato degli oneri di notifica e  di
 sollecitazione di consenso del p.m. che incombono su di lui allorche'
 con l'atto di opposizionie chieda il giudizio abbreviato;
      il  secondo  in  quanto  non  prevede  che il decreto con cui il
 g.i.p. fissa il termine per sollecitare  il  consenso  del  p.m.  sia
 previamente   notificato   all'imputato   opponente  e  al  difensore
 eventualmente nominato e  che  il  termine  decorra  dal  momento  di
 effettiva conoscenza del decreto stesso;
    Pertanto sospende il procedimento a carico di Vitti Marco e Pisati
 Carlo;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  questa  ordinanza  sia  notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e che il cancelliere ne dia  comunicazione  al
 Presidente del Senato e al Presidente della camera dei deputati.
      Pavia, addi' 17 novembre 1994
                   Il pretore: dott. Cesare Beretta
 
 95C0126