N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1994
N. 21 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Brunelli Vincenzo Reati militari - Allontanamento illecito - Sottoposizione a sanzione penale anziche' disciplinare anche in caso di condotta non ripetuta - Lamentata omessa previsione della configurabilita' di reato penale solo in presenza del requisito dell'abitualita' - Irragionevolezza. (C.P.M.P., art. 147). (Cost., art. 3).(GU n.5 del 1-2-1995 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 2246/a/93 a carico di Brunelli Vincenzo, nato a Civitacastellana (Viterbo) il 14 febbraio 1974, aviere in servizio presso la SARVAM in Viterbo, libero, assente, imputato del reato di "allontanamento illecito" (art. 147, primo comma, c.p.m.p.) perche' aviere in servizio presso la SARVAM di Viterbo il 13 agosto 1993 se ne allontanava, senza autorizzazione, rimanendo assente per oltre un giorno e sino al 15 agosto 1993, quando faceva rientro al Corpo. FATTO E DIRITTO Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di allontanamento illecito (art. 147, comma primo, c.p.m.p.). All'udienza preliminare del 19 ottobre 1994 il pubblico ministero ha rinnovato la richiesta di rinvio a giudizio e il difensore non si e' opposto. Cio' premesso ritiene questo giudice debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147 c.p.m.p. nella parte in cui punisce l'assenza dal servizio, per un giorno, non ripetuta. La suddetta questione di costituzionalita' appare in primo luogo non manifestamente infondata. L'art. 147 c.p.m.p. punisce infatti (con la reclusione militare da un mese a sei mesi), sia nella fattispecie di allontanamento di cui al primo comma (cui la giurisprudenza riconduce pacificamente anche i mancati rientri dalla libera uscita) che in quella di ritardata presentazione prevista al secondo comma, le assenze dal servizio che raggiungano la durata di almeno un giorno e non superino i quattro giorni (in quanto altrimenti sarebbe applicabile il reato di diserzione). La sottoposizione a sanzione penale di assenze di tale durata, nel caso in cui non vi sia ripetizione della condotta, si pone tuttavia, a parere di questo giudice, in stridente contrasto con la previsione contenuta nel n. 31 dell'all. C) al Regolamento di disciplina militare (approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), secondo cui puo' essere punito con la consegna di rigore (sanzione che comporta il vincolo di rimanere fino a quindici giorni in apposito spazio dell'ambiente militare: art. 14, comma quinto, della legge n. 382/1978) solo il "ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso". La suddetta disposizione introduce quindi, per l'applicazione della sanzione disciplinare piu' grave, la consegna di rigore, un requisito di "abitualita'" che non e' invece posto dalla norma penale, determinando una rottura nella gradualita' del trattamento sanzionatorio fra condotte di assenza dal servizio di diversa gravita'. Secondo la normativa vigente, infatti, un ritardo che anche per pochi minuti non raggiunga la durata minima prevista per la configurabilita' del reato di allontanamento illecito non potrebbe essere sanzionato con la consegna di rigore ma solo con sanzioni disciplinari di minor gravita', se non sia ripetuto. Pertanto, per comportamenti immediatamente contigui sul piano della gravita' si passerebbe direttamente da una lieve sanzione disciplinare (esclusa la consegna di rigore) alla sanzione penale. Inoltre, la ripetizione anche per un numero indefinito di volte di ritardi di durata prossima a quella che assume rilevanza penale sarebbe punita un'unica volta con la sanzione disciplinare della consegna di rigore, pur apparendo comportamento complessivamente piu' grave di quello compiuto da chi ritardi per una sola volta e di un giorno il proprio rientro. In sostanza il sistema potrebbe garantire la necessaria progressivita' se la norma disciplinare non contenesse il requisito della "ripetizione" della condotta, che e' stato introdotto proprio per limitare il rigore della normativa disciplinare. L'irrazionalita' che si e' invece venuta a creare (rispetto ad una disciplina penale rimasta immutata dal 1941 e ispirata a valori del tutto difformi da quelli affermati dalla legge di principio sulla disciplina militare del 1978) puo' essere eliminata solo estendendo anche alla fattispecie penale di cui all'art. 147 c.p.m.p. un analogo requisito di abitualita', piu' volte utilizzato dal legislatore nella formulazione delle norme incriminatrici. Un analogo requisito non potrebbe mai invece estendersi per il reato di diserzione, che ha durata indeterminata nel massimo. L'intervento richiesto alla Corte, sulla base della palese irrazionalita' delle disposizioni in vigore, risponde peraltro alle piu' accreditate proposte di modifica legislativa, alla stregua di quanto si legge nella Relazione allo schema di legge delega per la riforma della legislazione penale militare di pace, elaborato dalla apposita commissione costituita presso il Ministero della difesa (in Documenti giustizia, aprile 1993, p. 718 s.). In ordine alla possibilita' di far rientrare nell'area dell'illecito penale le assenze brevi, che costituiscono nel sistema attuale il reato di allontanamento illecito, nella citata Relazione si rileva che "non sembrano meritare comunque la sanzione penale, in quanto palesemente inoffensive, condotte consistenti nell'assenza dal reparto per uno o per pochissimi giorni (tranne che si rientri nei casi c.d. di diserzione immediata). E' tuttavia anche da osservare che un rilevante grado di lesivita' puo' derivare, per i reati di assenza dal servizio, anche dalla ripetizione di condotte .. rispetto a cui la sanzione disciplinare non produca un adeguato effetto deterrente". Per queste fattispecie, fra gli strumenti per tutelare efficacemente gli interessi militari, e' indicata specificamente la "previsione di un reato abituale": comunque, "il criterio cui si dovra' ispirare il legislatore delegato, con lo strumento tecnico ritenuto piu' idoneo, e' quello di stabilire la non punibilita' delle assenze che oltre ad essere brevi siano anche occasionali, cioe' commesse una sola volta o ad intervalli di tempo comunque notevoli". Lo strumento indicato per rimuovere l'incongruita' della disciplina vigente corrisponde quindi alle proposte formulate in sede istituzionale per una organica futura riforma legislativa. Ne', indubbiamente, la garanzia della proporzione del trattamento sanzionatorio puo' essere ravvisata nella richiesta del comandante di Corpo, cui e' subordinata la procedibilita' per il reato di allontanamento illecito. Nessun criterio e' infatti posto ai comandanti per l'esercizio dell'insindacabile potere di cui all'art. 260 c.p.m.p. e tanto meno quello della reiterazione dell'assenza per il reato in esame. D'altro canto la richiesta di procedimento e' stata nel caso di specie ritualmente e tempestivamente proposta, cio' che rende del tutto estraneo, ai fini della valutazione dei rilevati profili di costituzionalita', ogni riferimento all'istituto della richiesta del comandante di Corpo. La rilevanza della questione proposta non e' dubbia, in quanto dalla documentazione matricolare in atti si evince che quello di cui all'imputazione e' il primo fatto di assenza (riconducibile all'art. 147 c.p.m.p.) di cui si e' reso autore l'imputato: nei confronti di questi dovrebbe essere quindi dichiarato il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., se la questione di costituzionalita' fosse accolta.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui punisce l'assenza dal servizio, per un giorno, non ripetuta, in relazione all'art. 3 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 19 ottobre 1994 Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI 95C0135