N. 24 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 1994
N. 24 Ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal pretore di Gorizia nel procedimento penale a carico di Pocar Gian Marco Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilita' di detto "istituto di clemenza" alla amnistia - Previsione con decreto-legge - Lamentata mancata osservanza della forma costituzionalmente prevista per la concessione dell'amnistia - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Richiamo alla sentenza n. 369/1988. (D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, modificato dal d.-l. 28 ottobre 1994, n. 601, art. 3, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 79).(GU n.5 del 1-2-1995 )
IL PRETORE Considerato che nel proc. sub. r.g. n. 578/1994 della pretura circondariale di Gorizia Pocar Gian Mario imputato del reato di cui agli artt. 81, del c.p., 20, lett. b) della legge n. 47/1985 accertato in Cormons (Gorizia) il 20 marzo 1993 ha chiesto di sospendere il procedimento pendendo il termine per la richiesta di condono edilizio di cui ai d.-l. 551 e 601 del 1994, sentite le parti, osserva quanto segue. Rilevanza di una questione di costituzionalita' dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, come modificato dall'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601. L'art. 1, primo comma, del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, ha previsto che le disposizioni del condono edilizio di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applichino anche ad opere ultimate dopo il 1 ottobre 1983 (data originariamente prevista dalla legge n. 47/1985) e fino al 31 dicembre 1993 purche' vi siano determinati requisiti, essenzialmente volumetrici. I commi da 2 a 7 del medesimo articolo, come modificato dal d.-l. 28 ottobre 1994, n. 601, hanno reso operativa la disciplina rifissando, alla luce delle nuove scadenze, forme e tempi dei vari passaggi procedurali, fra i quali la sospensione di cui all'art. 44 della legge n. 47/1985. Come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 369 del 31 marzo 1988 l'avvenuta richiesta di sospensione del procedimento penale, quale manifestazione inequivocabile della volonta' dell'imputato di avvalersi del condono, rende rilevante, nel giudizio in cui e' formulata, le questioni di legittimita' costituzionale relative alla legge che concede il condono stesso. Non manifesta infondatezza della questione suddetta per violaziane dell'art. 79 Cost. Dopo l'emanazione della legge di revisione costituzionale n. 1 del 6 marzo 1992 va rivisitata l'impostazione interpretativa accolta anche dalla Corte costituzionale, secondo cui il condono e' istituto non assimilabile, sotto il profilo delle garanzie procedurali, all'amnistia. Pur potendosi convenire che il condono e' misura di clemenza "particolare ed atipica" in quanto sfrutta l'antodenuncia, impone specifici oneri e sottopone il relativo adempimento a forme di controllo amininistrativo e giurisdizionale, non di scarso momento risultano gli elementi di collateralita' tra condono e amnistia condizionata, istituti che escludono la punibilita' per categorie generali di reati commessi fino ad una certa data e subordinano tale effetto a particolari adempimenti. E' dubbio che le gravose e garantistiche che modalita' di approvazione stabilite dal novellato art. 79 Cost. possano essere pretermesse ricorrendo, come nel caso del d.-l. n. 551/1994, a forme piu' o meno inedite di esercizio della "generale potesta' di clemenza dello Stato", purche' diverse dall'amnistia. Non manifesta infondatezza della questione suddetta per violazione dell'art. 3 Cost. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 369 del 31 marzo 1988) ogni qual volta il legislatore, interrompendo il nesso costante tra reato e punibilita', utilizza quest'ultima per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso l'incriminazione penale, tale uso, incidendo negativamente sul principio di eguaglianza, deve trarre la sua "giustificazione" nel quadro costituzionale e questa "giustificazione" deve essere particolarmente stringente quando l'effetto estintivo debba spiegarsi nei confronti di reati, come quelli edilizi, che violano precetti posti a tutela di fondamentali esigenze della comunita'. A questo proposito non e' piu' sostenibile (a meno di dieci anni dal precedente condono edilizio) che il legislatore abbia ritenuto che "le fondamentali esigenze sottese al governo del territorio non potevano essere validamente difese per il futuro se non attraverso l'estinzione della punibilita' dei passati abusi edilizi di massa" (cfr. Corte costituzionale n. 369/1988 cit.). Se questa giustificazione poteva avere un senso nel quadro di riforme complessive del 1985, essa risulta oggi come una formula di stile utilizzabile ad ogni (ciclica) occasione, mentre appare dubbio che l'abdicazione delle suddette fondamentali esigenze di governo del territorio alle logiche dell'abusivismo edilizio possa trovare adeguata legittimazione nelle esigenze, citate in premessa al decreto-legge n. 351/1994, di rilanciare le attivita' economiche e favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, beni la cui tutela costituzionale e' subordinata all'utilita' sociale e non gia' identificata con essa (art. 41 e 42 Cost.). Tantomeno ragionevole appare il sacrificio del principio di uguaglianza insito nella misura di clemenza quando la finalita' sia, invece, quella di recupero una tantum di risorse finanziarie.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 79 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 1 del decreto- legge 27 settembre 1994, n. 551, come modificato dall'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la sospensione del giudizio in corso; Ordina, altresi' che la presente ordinanza, letta in pubblica udienza, sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che ne sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Gorizia, addi' 18 novembre 1994 Il pretore: MILOECO 95C0138