N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 1994- 12 gennaio 1995

                                 N. 27
 Ordinanza  emessa  il  19  gennaio   1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  12  gennaio 1995) dalla commissione tributaria di
 primo grado di Larino sul ricorso proposto da  Cordone  Luigi  contro
 l'ufficio imposte dirette di Larino
 Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Redditi di
    terreni  -  Tassazione  determinata  in  base  al  criterio  delle
    risultanze catastali -  Mancata  previsione  della  determinazione
    sintetica  del  reddito  come previsto per i possessori di redditi
    diversi - Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee  e
    violazione della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30, in relazione al
    d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.5 del 1-2-1995 )
                LA COMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la  seguente decisione sul ricorso prodotto da Cordone
 Luigi avverso avviso di accertamento  n.  133/90,  relativo  a  Irpef
 1984, emesso da ufficio ii.dd. di Larino;
    Letti gli atti;
    Sentito il rappresentante dell'ufficio;
    Udito il relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso depositato il 9 febbraio 1991 Cordone Luigi impugnava
 innanzi a questa commissione l'avviso  di  accertamento  indicato  in
 epigrafe,  con  il  quale  l'ufficio ii.dd. di Larino aveva accertato
 sinteticamente il reddito relativo  all'anno  d'imposta  1984  in  L.
 26.620.000. Detto ufficio aveva proceduto all'accertamento sintetico,
 avendo  rilevato  il  possesso  da  parte  del  contribuente  di  tre
 autovetture. A sostegno della impugnativa  il  contribuente  deduceva
 che l'ufficio non avrebbe potuto ricorrere all'accertamento sintetico
 in  quanto lo stesso era possessore di soli redditi domenicali agrari
 e di fabbricati, mentre il coniuge svolgeva una modesta attivita',  i
 cui  redditi  erano  sempre stati regolarmente dichiarati. Sicche' il
 ricorrente eccepiva che, in presenza  di  soli  redditi  da  terreni,
 l'ufficio  ii.dd. non potesse ricorrere all'accertamento sintetico ai
 sensi  dell'art.  38,  quarto  comma,  del  d.P.R.  n.  600/1983.  Si
 costituiva  in  giudizio  l'ufficio,  ribadendo  la  legittimita' del
 proprio operato.
                             O S S E R V A
    La commissione:
      rilevato che oggetto dell'impugnativa e'  l'accertamento  di  un
 reddito  operato  in  via  sintetica  a  carico  di  un  contribuente
 esercente attivita' di coltivazione di terreni;
      considerato  che,  in  presenza  di  solo reddito da terreni, ai
 sensi degli artt. 24 e 30 del d.P.R.  29  settembre  1973,  non  puo'
 trovare applicazione l'accertamento sintetico di tale reddito ex art.
 38   del   d.P.R.  29  febbraio  1973,  n.  600,  come  da  specifica
 giurisprudenza della commissione centrale imposte (18 aprile 1991, n.
 2999; 8 giugno 1990, n. 4423);
      considerato che la disparita' tra il  trattamento  riservato  ai
 contribuenti, che traggano il proprio reddito dalla sola coltivazione
 di  terreni, e quello riservato agli altri contribuenti, assoggettati
 alla  possibilita'  di  accertamento  sintetico,  appare  essere   in
 contrasto con i principi fissati dalle norme di cui agli artt. 3 e 53
 della Costituzione;
                               P. Q. M.
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale delle norme di
 cui  agli  artt.  24  e  30  del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in
 relazione al disposto di cui all'art.  38  del  d.P.R.  29  settembre
 1973, n. 600;
    Manda  alla  segreteria  per la trascrizione degli atti alla Corte
 costituzionale ed agli organi competenti per l'esame della  questione
 sollevata.
      Larino, addi' 19 gennaio 1994
                         Il presidente: PILONE
 
 95C0141