N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 1994- 12 gennaio 1995
N. 27 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 gennaio 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Larino sul ricorso proposto da Cordone Luigi contro l'ufficio imposte dirette di Larino Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Redditi di terreni - Tassazione determinata in base al criterio delle risultanze catastali - Mancata previsione della determinazione sintetica del reddito come previsto per i possessori di redditi diversi - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee e violazione della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30, in relazione al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.5 del 1-2-1995 )
LA COMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Cordone Luigi avverso avviso di accertamento n. 133/90, relativo a Irpef 1984, emesso da ufficio ii.dd. di Larino; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio; Udito il relatore; RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato il 9 febbraio 1991 Cordone Luigi impugnava innanzi a questa commissione l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'ufficio ii.dd. di Larino aveva accertato sinteticamente il reddito relativo all'anno d'imposta 1984 in L. 26.620.000. Detto ufficio aveva proceduto all'accertamento sintetico, avendo rilevato il possesso da parte del contribuente di tre autovetture. A sostegno della impugnativa il contribuente deduceva che l'ufficio non avrebbe potuto ricorrere all'accertamento sintetico in quanto lo stesso era possessore di soli redditi domenicali agrari e di fabbricati, mentre il coniuge svolgeva una modesta attivita', i cui redditi erano sempre stati regolarmente dichiarati. Sicche' il ricorrente eccepiva che, in presenza di soli redditi da terreni, l'ufficio ii.dd. non potesse ricorrere all'accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1983. Si costituiva in giudizio l'ufficio, ribadendo la legittimita' del proprio operato. O S S E R V A La commissione: rilevato che oggetto dell'impugnativa e' l'accertamento di un reddito operato in via sintetica a carico di un contribuente esercente attivita' di coltivazione di terreni; considerato che, in presenza di solo reddito da terreni, ai sensi degli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, non puo' trovare applicazione l'accertamento sintetico di tale reddito ex art. 38 del d.P.R. 29 febbraio 1973, n. 600, come da specifica giurisprudenza della commissione centrale imposte (18 aprile 1991, n. 2999; 8 giugno 1990, n. 4423); considerato che la disparita' tra il trattamento riservato ai contribuenti, che traggano il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni, e quello riservato agli altri contribuenti, assoggettati alla possibilita' di accertamento sintetico, appare essere in contrasto con i principi fissati dalle norme di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 24 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione al disposto di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Manda alla segreteria per la trascrizione degli atti alla Corte costituzionale ed agli organi competenti per l'esame della questione sollevata. Larino, addi' 19 gennaio 1994 Il presidente: PILONE 95C0141