N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 1994
N. 31 Ordinanza emessa il 23 aprile 1994 (pervenuta il 16 gennaio 1995) dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio nel pricedimento penale a carico di Ranalli Tommaso Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto ai reati (nella specie contestati all'imputato) di inquinamento idrico previsti dalla legge n. 319/1976, diversamente da quanto stabilito per le analoghe figure criminose contemplate da norme emesse in epoca successiva - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio del reinserimento sociale del condannato - Richiamo alle sentenze nn. 247 e 249 del 1993. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 27).(GU n.5 del 1-2-1995 )
IL PRETORE All'udienza dibattimentale del 23 aprile 1994 nel procedimento penale a carico di Ranalli Tommaso nato ad Ortona il 9 ottobre 1945, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perche' in qualita' di direttore dello stabilimento Kraft S.p.a. effettuava scarichi di reflui provenienti dal predetto insediamento industriale e con recapito in fognatura comunale, che per i valori di COD superavano i limiti di ammissibilita' della tabella C), allegata alla predetta legge. Accertato in Verdellino l'8 settembre 1992; Rilevato che la difesa ha sollevato la questione di legittimita' Costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte relativa all'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976) in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; Sentito il parere del p.m.; Ha pronunciato la seguente ordinanza: 1) Preliminarmente va rilevato che la questione posta appare rilevante ai fini del decidere, posto che il p.m. ha (peraltro motivatamente) espresso il proprio dissenso alla richiesta della difesa, appunto sulla base dell'art. 60 citato, con cio' automaticamente precludendo l'applicazione della pena ex art. 444 e segg. c.p.p. 2) La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Infatti la stessa Corte costituzionale ha avuto modo piu' volte di evidenziare che "si dimostra fortemente lesivo del principio di uguaglianza un complesso normativo che consente di beneficiare delle sanzioni a chi ha posto in essere, tra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella condotta di maggior gravita' discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico" (sentenza n. 249/1993). Cio' detto, e' necessario verificare se tale lesione del principio di uguaglianza sia ravvisabile anche nel complesso di norme poste a regolamentazione del sistema ecologico, idrico, prendendo in esame le normative succedentesi nel tempo. Anche rispetto a tale specifico e circoscritto ambito, la Corte costituzionale ha evidenziato una serie di squilibri ed ha auspicato "un celere ed adeguato intervento legislativo che valga a riarmonizzare l'intero sistema delle sanzioni sostitutive, pena altrimenti il permanere di seri e inaccettabili squilibri che non poco incidono sull'invocato principio di uguaglianza" (ordinanza n. 247/1993 - sentenza n. 249/1993). In particolare, in materia di inquinamento delle acque, alla legge n. 319/1976 ne sono succedute moltissime, che disciplinano ipotesi di reato connotate da una maggior gravita' ( ex d.P.R. n. 217/1988). Nessuna di queste leggi, tuttavia, prevede la non sostituibilita' delle pene ivi previste, con l'assurda conseguenza che chi commette un reato in tema di inquinamento delle acque previsto da una norma successiva al 1981, puo' essere favorito nel suo reinserimento sociale con la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (oggi anche piu' ampiamente applicabile, attesa la novella dell'art. 5 della legge n. 297/1993, per quanto riguarda i limiti). Va altresi' evidenziato che la materia dell'inquinamento e' l'unica a porre ancora analoghi problemi, specie tenuto conto, della risonanza della sentenza della Corte costituzionale n. 249/1993, che ha ammesso la sostituibilita' delle pene detentive con quella pecuniaria anche in materia di infortuni sul lavoro, che recano implicazioni personali e sociali non meno rilevanti di quelle ambientali. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, non resta che sottoporre al giudizio di legittimita' della Corte costituzionale la insostituibilita' della pena detentiva per i reati previsti dalla c.d. legge Merli. In caso di sentenza dichiarativa di incostituzionalita', dovrebbe ritenersi infondato il dissenso del p.m. all'applicazione della pena sostitutiva, ed accogliersi l'istanza della difesa, preliminarmente avanzata ex art. 444 c.p.p.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3, 24, 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione delle pene sostitutive al reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319; Sospende il presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Treviglio, addi' 23 aprile 1994 Il vice pretore ordinario: VIGO 95C0145