N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 1994

                                 N. 31
 Ordinanza emessa il 23 aprile 1994 (pervenuta il 16 gennaio 1995) dal
 pretore  di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio nel pricedimento
 penale a carico di Ranalli Tommaso
 Reato in genere - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi -
    Ambito di applicazione - Inapplicabilita' per espresso divieto  ai
    reati  (nella  specie  contestati  all'imputato)  di  inquinamento
    idrico previsti dalla legge n. 319/1976,  diversamente  da  quanto
    stabilito  per  le  analoghe figure criminose contemplate da norme
    emesse  in epoca successiva - Lesione del principio di eguaglianza
    - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del  principio  del
    reinserimento  sociale del condannato - Richiamo alle sentenze nn.
    247 e 249 del 1993.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 27).
(GU n.5 del 1-2-1995 )
                              IL PRETORE
   All'udienza dibattimentale del  23  aprile  1994  nel  procedimento
 penale  a carico di Ranalli Tommaso nato ad Ortona il 9 ottobre 1945,
 imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge  n.
 319/1976  perche'  in  qualita' di direttore dello stabilimento Kraft
 S.p.a.  effettuava  scarichi  di  reflui  provenienti  dal   predetto
 insediamento  industriale  e  con recapito in fognatura comunale, che
 per i valori di COD  superavano  i  limiti  di  ammissibilita'  della
 tabella C), allegata alla predetta legge. Accertato in Verdellino l'8
 settembre 1992;
    Rilevato  che  la difesa ha sollevato la questione di legittimita'
 Costituzionale dell'art. 60, terzo comma,  della  legge  24  novembre
 1981, n. 689 (nella parte relativa all'art. 21, terzo comma, legge n.
 319/1976) in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;
    Sentito il parere del p.m.;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza:
      1)  Preliminarmente  va  rilevato  che la questione posta appare
 rilevante ai fini del  decidere,  posto  che  il  p.m.  ha  (peraltro
 motivatamente)  espresso  il  proprio  dissenso  alla richiesta della
 difesa,  appunto  sulla  base   dell'art.   60   citato,   con   cio'
 automaticamente  precludendo  l'applicazione della pena ex art. 444 e
 segg. c.p.p.
      2) La questione appare altresi'  non  manifestamente  infondata.
 Infatti  la  stessa  Corte costituzionale ha avuto modo piu' volte di
 evidenziare che "si  dimostra  fortemente  lesivo  del  principio  di
 uguaglianza  un complesso normativo che consente di beneficiare delle
 sanzioni a chi ha posto in  essere,  tra  due  condotte  gradatamente
 lesive  dell'identico  bene,  quella  condotta  di  maggior  gravita'
 discriminando, invece, chi ha realizzato il fatto che meno offende lo
 stesso valore giuridico" (sentenza n. 249/1993).
    Cio' detto, e' necessario verificare se tale lesione del principio
 di uguaglianza sia ravvisabile anche nel complesso di norme  poste  a
 regolamentazione del sistema ecologico, idrico, prendendo in esame le
 normative succedentesi nel tempo.
    Anche  rispetto  a  tale specifico e circoscritto ambito, la Corte
 costituzionale ha evidenziato una serie di squilibri ed ha  auspicato
 "un   celere   ed   adeguato   intervento  legislativo  che  valga  a
 riarmonizzare  l'intero  sistema  delle  sanzioni  sostitutive,  pena
 altrimenti  il  permanere  di  seri e inaccettabili squilibri che non
 poco incidono sull'invocato principio di uguaglianza"  (ordinanza  n.
 247/1993 - sentenza n. 249/1993).
    In particolare, in materia di inquinamento delle acque, alla legge
 n. 319/1976 ne sono succedute moltissime, che disciplinano ipotesi di
 reato connotate da una maggior gravita' ( ex d.P.R. n. 217/1988).
    Nessuna  di queste leggi, tuttavia, prevede la non sostituibilita'
 delle pene ivi previste, con l'assurda conseguenza che  chi  commette
 un  reato  in  tema di inquinamento delle acque previsto da una norma
 successiva al  1981,  puo'  essere  favorito  nel  suo  reinserimento
 sociale   con   la  sostituzione  della  pena  detentiva  con  quella
 pecuniaria (oggi anche piu' ampiamente applicabile, attesa la novella
 dell'art. 5 della legge n. 297/1993, per quanto riguarda i limiti).
    Va  altresi'  evidenziato  che  la  materia  dell'inquinamento  e'
 l'unica  a porre ancora analoghi problemi, specie tenuto conto, della
 risonanza della sentenza della Corte costituzionale n. 249/1993,  che
 ha  ammesso  la  sostituibilita'  delle  pene  detentive  con  quella
 pecuniaria anche in materia  di  infortuni  sul  lavoro,  che  recano
 implicazioni  personali  e  sociali  non  meno  rilevanti  di  quelle
 ambientali.
    Alla luce delle considerazioni fin  qui  esposte,  non  resta  che
 sottoporre  al giudizio di legittimita' della Corte costituzionale la
 insostituibilita' della pena detentiva per  i  reati  previsti  dalla
 c.d. legge Merli.
    In  caso di sentenza dichiarativa di incostituzionalita', dovrebbe
 ritenersi infondato il dissenso del p.m. all'applicazione della  pena
 sostitutiva,  ed  accogliersi l'istanza della difesa, preliminarmente
 avanzata ex art. 444 c.p.p.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge  n.
 87/1953,   dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60,  terzo  comma,
 della  legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione agli artt. 3, 24,
 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'applicazione
 delle pene sostitutive al reato di  cui  all'art.  21,  terzo  comma,
 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
    Sospende  il  presente procedimento e ordina trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Treviglio, addi' 23 aprile 1994
                    Il vice pretore ordinario: VIGO
 
 95C0145