N. 42 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1994

                                 N. 42
 Ordinanza emessa il 15 novembre 1994 dal  pretore  di  Perugia,  sez.
 distaccata  di  Assisi  nel  procedimento  penale a carico di Baldini
 Fulvio
 Inquinamento - Rifiuti (nella specie: sostanze esauste gia'
    utilizzate nel ciclo di lavaggio di indumenti) - Depenalizzazione,
    in caso di residui con possibilita' di riutilizzo, effettuata  con
    decreto-legge  ripetutamente  reiterato - Denunciato abuso di tale
    forma di legiferazione - Lesione del principio di legalita'  e  di
    riserva  di  legge in materia penale - Violazione del principio di
    parita' di trattamento - Mancata tutela dell'ambiente e della  sa-
    lute  -  Contrasto con la normativa comunitaria (in particolare le
    direttive nn. 156 e 689 del 1991 e reg. n. 259/1993).
 (D.-L. 7 novembre 1994, n. 619, art. 12).
 (Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).
(GU n.6 del 8-2-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunziato la seguente  ordinanza  sulla  questione  sollevata
 all'odierna  udienza  dal  p.m.  dott.ssa  Donatella  Castellani  nel
 processo di cui in epigrafe a carico di Baldini Fulvio.
                             O S S E R V A
    All'odierno processo l'avv.  Quinto  De  Santis,  quale  difensore
 dell'imputato, chiedeva emettersi declaratoria ex art. 129 c.p.p., in
 quanto il fatto non sarebbe preveduto piu' dalla legge come reato, ai
 sensi  e  per gli effetti di cui all'art.12 d.-l. 7 novembre 1994, n.
 619.
    In effetti rileva il  giudicante  come  l'ipotesi  accusatoria  in
 esame  attiene  ad  attivita' riguardanti sostanze classificabili, ex
 art. 1 del d.-l. n. 619  del  1994,  come  "residui".  Per  l'effetto
 sembra  applicabile all'odierna fattispecie l'art. 12, comma 6, d.-l.
 n. 619 del 1994, che realizza una abrogazione della normativa  penale
 dell'originario  impianto sanzionatorio di cui al d.P.R. 10 settembre
 1982, n. 915.
    Cio'  premesso  si  nota,  conformemente  a  quanto   testualmente
 ritenuto  da  Corte cost. 9 marzo 1988-10 marzo 1988, n. 302, che "in
 via di principio la  reiterazione  dei  decreti-legge  suscita  gravi
 dubbi  relativamente  agli  equilibri  istituzionali  e  ai  principi
 costituzionali, tanto piu' gravi allorche' gli effetti sorti in  base
 al  decreto  reiterato  sono  praticamente  irreversibili  (come,  ad
 esempio, quando incidono sulla liberta' personale  dei  cittadini)  o
 allorche'   gli   stessi   effetti   sono   fatti  salvi,  nonostante
 l'intervenuta  decadenza,  ad  opera  dei   decreti   successivamente
 riprodotti". Infatti nell'odierna vicenda il d.-l. n. 619 del 1994 fa
 seguito  ai  decreti-legge, non convertiti nei termini e ripresentati
 con modifiche, di cui al d.-l. 9  novembre  1993,  n.  443;  d.-l.  7
 gennaio  1994,  n.  12;  d.-l.  10 marzo 1994, n. 169; d.-l. 6 maggio
 1994, n. 279; d.-l. 8 luglio 1994, n. 438 e d.-l. 7  settembre  1994,
 n. 530.
    Sorge  il  fondato  sospetto che la reiterazione cosi' ostinata di
 decreti-legge  non  convertiti  nei  termini  e  contenenti  profonde
 modifiche   l'uno   dall'altro  con  rilevanti  effetti  in  tema  di
 abrogazione  o  meno  delle  norme  contenenti  fattispecie   penali,
 costituisca  una  palese  violazione  del  combinato  disposto  degli
 articoli 25 e 77 Cost. in materia penale, in quanto non si  comprende
 come  la  necessita'  ed  urgenza  della decretazione normativa possa
 conciliarsi con la provvisorieta' della  normativa  penale  protratta
 per l'arco di oltre un anno (sempre che l'attuale decreto-legge venga
 finalmente  convertito  o  definitivamente  abbandonato).  In pratica
 questo pretore potrebbe emettere  una  sentenza  assolutoria  per  un
 fatto  che,  pur  essendo  in  ipotesi offensivo in quanto penalmente
 sanzionato,  viene  depenalizzato   in   forza   di   una   normativa
 provvisoria,  costantemente  reiterata, addirittura con modifiche, in
 mancanza di conversione legislativa.
    Ne' sul punto puo'  obiettarsi  che  l'urgenza  sia  rappresentata
 dalla  necessita'  di  attuare  le  direttive  CEE 156/91 e 689/91 in
 quanto, a prescindere dal  fatto  che  la  normativa  comunitaria  e'
 vincolante  per  l'Italia  sin  dal  1 aprile 1993 (sui problemi gia'
 sollevati con riferimento alla  normativa  comunitaria  dal  d.l.  in
 esame,  cfr. ordinanza pretore di Terni, sezione distaccata di Amelia
 datata 14 novembre 1994 nel processo n.  5161/93  a  carico  di  Muzi
 Giovanni  ed  altri),  in  ogni  caso  la  normativa interna puo', se
 sussistono i  presupposti,  essere  disapplicata  immediatamente  dal
 giudice   ordinario.  Nel  caso  di  specie,  dunque,  sussistendo  i
 presupposti  questo  giudice  puo'   sollevare   la   questione   con
 riferimento al menzionato dettato costituzionale.
    In ogni caso anche sotto altri parametri, meglio precisati gia' in
 altra  questione  sollevata (cfr. ordinanza pretore di Terni, sezione
 distaccata di Amelia datata 14 novembre 1994 nel processo n.  5161/93
 a carico di Muzi Giovanni ed altri) e che qui per brevita' espositiva
 possono  intendersi sostanzialmente richiamati in quanto condivisi da
 questo giudice, il disposto dell'art. 12 d.-l. n. 619 del 1994 sembra
 confliggere con il dettato costituzionale. In specie:
      con il combinato disposto degli articoli 3 e 25 Cost., in quanto
 il decreto in esame, che sembra reintrodurre il contenuto del d.m. 26
 gennaio    1990    gia'    parzialmente    dichiarato     illegittimo
 costituzionalmente,  sottrae  la  disciplina  dei  rifiuti  a  quelle
 sostanze che la camera di commercio inserisce nei listini  ufficiali,
 con  cio'  creando  contrasto di fatto coi principi costituzionali di
 parita' di trattamento e riserva di legge penale;
      con l'art. 10 per il contrasto di fondo tra il decreto-legge  in
 esame  e  la normativa comunitaria, segnatamente direttive CEE n. 156
 del 18 marzo 1991, n. 689 del 12 dicembre 1991 e regolamento  n.  259
 del 1 febbraio 1993, ancora da recepire;
      con  il  combinato  disposto  degli  articoli  9  e 32 Cost. che
 tutelano l'ambiente e la salute come ambiente naturale in senso lato.
    Per queste considerazioni  la  questione  sollevata  nel  presente
 processo  e'  rilevante  e  non manifestamente infondata per cui puo'
 essere sollevata.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
 degli articoli 3,  9,  10,  25,  32  e  77  Cost.,  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 novembre
 1994, n. 619, nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che a
 cura  della  cancelleria  gli  atti  del  presente  giudizio  vengano
 trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  che la presente ordinanza,
 letta all'odierna pubblica udienza, venga trasmessa al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
      Assisi, addi' 15 novembre 1994
                          Il pretore: SOTTANI
 
 95C0156