N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1994

                                 N. 48
 Ordinanza emessa il 23 novembre  1994  dal  pretore  di  Bologna  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Guio Leonida e Losurato Donato ed
 altra
 Locazione di immobili urbani - Ritenuta inapplicabilita' della
    possibilita' del recesso dal contratto ex art. 59 della  legge  n.
    392/1978,  quando  questo e' soggetto a disciplina ordinaria e con
    scadenza prorogata ex lege (d.-l.  n.  333/1992,  art.  11,  comma
    2-bis) - Lesione del principio di eguaglianza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.6 del 8-2-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento civile n.
 63/94 promosso da Guio Leonida nei confronti di Losurato Donato e  di
 Cirasola  Filomena  avente  ad  oggetto il recesso per necessita' del
 locatore da contratto di locazione soggetto a proroga legale.
    Letti gli atti, osserva quanto segue:
    Guio Leonida, con atto notificato il 6 gennaio 1993,  ha  intimato
 la  licenza  per finita locazione per la data del 28 novembre 1995 ai
 conduttori  dell'immobile  locato  con  contratto  verbale,  Losurato
 Donato e Cirasola Filomena.
    All'udienza  del  12 febbraio 1994 i conduttori si sono costituiti
 opponendosi alla convalida della licenza  per  la  data  indicata  ed
 invocando  la  proroga  biennale del contratto disposta dall'art. 11,
 comma 2- bis del d.-l.  11  febbraio  1992,  n.  333  convertito  con
 modifiche dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
   Il  locatore,  preso  atto dei motivi dell'opposizione, chiedeva di
 recedere dal contratto invocando la necessita' di adibire  l'alloggio
 ad abitazione del figlio Massimo e della di lui famiglia naturale, ai
 sensi dell'art. 29, lettera a) della legge n. 392/1978.
    Disposto  dal  pretore  il  mutamento di rito a norma dell'art. 48
 della citata legge n. 392/1978, il processo era riassunto dagli eredi
 dell'attore, nel frattempo deceduto. Assunte  prove  in  ordine  alla
 invocata  necessita',  le  parti  discutevano  la  causa  all'odierna
 udienza, insistendo per l'accoglimento delle rispettive posizioni.
    In   particolare   da   un   lato   gli  attori  sollecitavano  il
 riconoscimento  delle  condizioni  di  necessita'  del  locatore  che
 giustificavano il recesso dal contratto sottoposto a proroga legale a
 norma   dell'art.   59   della   legge   n.  392/1978,  sulla  scorta
 dell'interpretazione offerta dalla  Corte  costituzionale  in  ordine
 alla   fattispecie   contemplata  dall'art.  11,  comma  2-  bis  del
 menzionato d.-l. 11 febbraio 1992, n. 333, (cfr. sentenza n. 323  del
 21 luglio 1993).
    Dall'altro,  invece, i convenuti contestavano l'applicabilita' del
 recesso disciplinato dall'art. 59 in mancanza di  specifico  richiamo
 ad  esso da parte della norma che assoggettava il contratto a proroga
 legale.
    Poiche' la prova  della  sussistenza  della  necessita'  descritta
 dall'art.  59,  primo  comma,  n. 1 della citata legge n. 392/1978 e'
 stata fornita (cfr. certificazioni anagrafiche  dalle  quali  risulta
 che Guio Massimo vive in un nucleo familiare diverso da quello in cui
 vive  il  suo  figlio  naturale avuto da Anna Maria Fortuna, e che ha
 necessita' di un alloggio per ricomporre  il  nucleo  familiare),  il
 giudicante si trova dunque a dover stabilire se anche in un contratto
 di  locazione  sottoposto  a proroga legale per effetto dell'art. 11,
 comma 2- bis del d.-l.  11  febbraio  1992,  n.  333  convertito  con
 modifiche  dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359 sia applicabile il
 recesso del locatore ai sensi dell'art. 59 della legge n. 392/1978.
    In base alle norme vigenti la risposta al quesito, ad  avviso  del
 giudicante, e' negativa.
    Infatti   l'art.   59  della  citata  legge  n.  392/1978  prevede
 espressamente che l'istituto del recesso sia operante soltanto  nella
 fase  transitoria  di  detta  legge,  con riferimento unicamente alla
 proroga dei contratti disciplinata dall'articolo  precedente  (l'art.
 58).
    Con  siffatta  formulazione  limitata  la norma ha disciplinato la
 facolta'  eccezionale  del  locatore  di  sciogliersi   dal   vincolo
 contrattuale  anche  prima  della data di scadenza del contratto (che
 sia  stata  prorogata  dall'art.  58  delle  citata  legge),   quando
 ricorrano situazioni meritevoli di particolare tutela (come, appunto,
 la necessita' invocata nel presente giudizio).
    Una volta esaurita la proroga concessa dall'art. 58, tuttavia, non
 e'   consentito   all'interprete  di  estendere,  in  via  analogica,
 l'applicazione dell'art. 59 ad altre ipotesi di  proroga  legale  del
 contratto  di locazione, determinate da leggi successivamente entrate
 in vigore.
    A cio' ostano, infatti, due ordini di ragioni.
    In primo luogo l'art. 14 delle preleggi esclude che possano essere
 applicate in via analogica  norme  che  fanno  eccezione  a  principi
 generali.
    A  tale  categoria  sono  state  ritenute  riconducibili  le norme
 transitorie (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 17 dicembre 1965, n.  965)
 tra  le  quali e', per l'appunto, ricompreso l'art. 59 della legge n.
 392/1978.
    Del  resto  non  puo'  sfuggire  come  il  principio  del  recesso
 unilaterale  di  una  parte  dagli  obblighi  assunti  in  base ad un
 contratto  possa  essere  riconosciuto  soltanto  in  forza  di   una
 eccezionalita'  della situazione che lo giustifica (nella fattispecie
 il concorso di un prolungamento della durata  del  contratto  imposto
 dalla  legge  e  l'esistenza  di  comprovate condizioni di necessita'
 dell'alloggio  locato  per  far fronte a bisogni primari propri o dei
 familiari). E che proprio in nome di  tale  eccezionalita'  esso  non
 possa  mai  assurgere a regola generale costituendo, anzi, una deroga
 al principio generale secondo cui pacta sunt servanda.
    In secondo luogo si deve,  poi,  osservare  che  una  riprova  del
 carattere  eccezionale attribuibile al recesso ex art. 59 della legge
 n. 392/1978 la si puo' ottenere dalla comparazione  delle  due  parti
 dello stesso testo normativo: il secondo ed il comma 2- bis dell'art.
 11 del d.-l. n. 333/1992.
    Mentre,  infatti,  al  secondo  comma il legislatore ha operato un
 esplicito richiamo all'art. 59 della legge n. 392/1978 per consentire
 al locatore, in presenza di situazioni di necessita',  di  disdettare
 comunque   il   contratto   alla  prima  scadenza,  nulla  invece  ha
 specificato sul punto nell'ipotesi di proroga legale  contemplata  al
 comma 2- bis.
    In  tal  modo  si  attribuiscono esplicitamente caratteristiche di
 eccezionalita' al recesso, suscettibile di applicazione differenziata
 (a pura discrezione del legislatore)  pur  in  presenza  di  analoghe
 condizioni di necessita' del proprietario dell'immobile.
   L'inapplicabilita'   dell'art.   59  della  legge  n.  392/1978  ai
 contratti la cui scadenza sia stata prorogata dal comma  2-  bis  del
 d.-l.   n.   333/1992  pone,  peraltro,  dei  dubbi  in  ordine  alla
 legittimita'  costituzionale   dell'art.   59   nella   sua   attuale
 formulazione.
    A tale proposito e' da rilevare che la Corte costituzionale non ha
 affrontato  direttamente  tale  questione, essendosi limitata, con la
 sentenza n. 323/1993, ad interpretare la norma che disponeva la nuova
 proroga (il comma 2- bis dell'art. 11 del d.-l. n. 333/1992)  essendo
 stati  avanzati  solo  nei  confronti di essa i dubbi di legittimita'
 costituzionale da parte dei giudici di merito.
    La nuova questione  prospettabile  riguarda,  invece,  proprio  la
 formulazione  dell'art.  59 della legge n. 392/1978 il quale, essendo
 strutturato per operare soltanto nei " .. casi  di  cui  all'articolo
 precedente  .."  (e,  quindi,  unicamente con riferimento a contratti
 oggetto della proroga disposta dall'art. 58) appare in contrasto  con
 l'art.  3 della Costituzione perche', irragionevolmente, non consente
 di applicare l'istituto del recesso (compiutamente disciplinato dalla
 norma in esame sia sotto il  profilo  sostanziale  che  sotto  quello
 procedimentale)  ad  ogni  caso  di  proroga  legale della durata del
 contratto, pur in  assenza  di  specifici  richiami  da  parte  della
 normativa che dispone la proroga.
    Poiche',  infatti,  le situazioni giuridiche che si determinano in
 capo alle parti per effetto della proroga legale del  contratto  sono
 identiche  (indipendentemente  dalla  maggiore  o minore durata della
 proroga o dal fatto che essa reintroduca  un  regime  vincolistico  o
 rappresenti  uno  strumento  di  graduale  transizione dal vecchio al
 nuovo regime delle locazioni)  non  si  vede  per  quale  ragione  si
 possano, a totale discrezione del legislatore, allargare o comprimere
 i diritti delle parti (costrette dalla legge a rimanere vincolate per
 una  durata superiore a quella pattuita) pur in presenza di identiche
 condizioni  di  necessita'  di  ottenere  l'immediata  disponibilita'
 dell'alloggio.
    Le stesse argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale con
 la  citata  sentenza n. 323/1993 per interpretare l'art. 11, comma 2-
 bis del d.-l. n. 333/1992 in armonia con i principi  contenuti  negli
 artt.  3,  24  e 42 della Costituzione (alle quali ci si richiama, in
 particolare a quelle sviluppate sub. 9) possono essere utilizzate per
 invocare l'intervento della Suprema Corte medesima che, attraverso la
 declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  parziale,  consenta
 l'estensione  della  disciplina  di  cui  all'art.  59 della legge n.
 392/1978 a tutti i casi di proroga legale della durata del  contratto
 di  locazione anche in assenza di uno specifico richiamo normativo da
 parte delle disposizioni che introducono la proroga.
    La questione prospettata,  oltre  a  non  apparire  manifestamente
 infondata, e' sicuramente rilevante.
    Il  giudizio  in  corso,  infatti, non puo' essere definito se non
 previa soluzione del dubbio  di  costituzionalita'  dal  momento  che
 un'eventuale sentenza interpretativa di accoglimento consentirebbe al
 giudicante  di  applicare  quella  stessa  norma  giuridica della cui
 legittimita' costituzionale, nel testo non  emendato,  oggi,  invece,
 dubita.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione,  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'articolo  59, primo comma, della legge 27 luglio
 1978, n. 392 nella parte in cui  consente  il  recesso  del  locatore
 soltanto  "nei  casi  di  cui all'articolo precedente" e non anche in
 ogni altro caso di proroga legale del contratto di locazione;
    Ordina conseguentemente la  sospensione  del  giudizio  in  corso,
 disponendo   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone, infine, che la presente ordinanza sia notificata, a  cura
 della  cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed  al  Presidente
 del Senato della Repubblica.
      Bologna, addi' 23 novembre 1994
                         Il pretore: SCHIESARO
 
 95C0162