N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1994- 23 gennaio 1995

                                 N. 51
 Ordinanza  emessa  il  29   giugno   1994   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  23  gennaio  1995)  dal  pretore  di  Milano  nel
 procedimento penale a carico di Bussachini Alberto Giovanni
 Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Decreto di
    citazione  a  giudizio  -  Casi  di  nullita'  -  Lamentata omessa
    previsione  del  caso  di  mancato  avviso  sulla   facolta'   per
    l'imputato  di  chiedere  il  giudizio abbreviato o l'applicazione
    della pena - Lesione del principio di parita' di  trattamento  tra
    cittadini  -  Incidenza  sul  diritto  di  difesa nonche' sul buon
    andamento dell'amministrazione della giustizia.
 (C.P.P. 1988, art. 555, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 97).
(GU n.6 del 8-2-1995 )
                              IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art.  23  della  legge  n.
 87/1953, imputato: Bassachini Alberto Giovanni.
                            FATTO E DIRITTO
    Letti gli atti, il pretore osserva quanto segue.
    Nel  decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. circondariale
 non vi e' traccia dell'avviso prescritto dall'art. 555  c.p.p.  lett.
 e)   sulla   facolta'  di  chiedere  il  giudizio  abbreviato  ovvero
 l'applicazione della pena, ne' consta che tale avvertimento sia stato
 fatto dal p.m. in altro, separato, precedente atto.
    Nonostante nella relazione al codice si dica  che  il  decreto  di
 citazione  nel  processo  pretorile e' un atto complesso, che produce
 diversi effetti, a seconda dell'atteggiamento dell'imputato, citato a
 giudizio e contestualmente avvisato della possibilita'  di  avvalersi
 di  riti  alternativi,  l'omissione  dell'avviso  in  parola  non  e'
 sanzionata con la nullita'.
    Questo pretore dubita della legittimita'  costituzionale  di  tale
 scelta  del  legislatore  delegato,  perche'  in un procedimento come
 quello pretorile in cui non vi e' udienza preliminare viene cosi'  ad
 essere  leso,  in  una  delle possibili manifestazioni, il diritto di
 difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione.
    Inoltre, senza specifica sanzione, viene anche ad essere reso vano
 l'intendimento  legislativo   di   "deflazionare"   il   dibattimento
 incentivando  l'imputato  ad  accedere  al  rito  abbreviato ovvero a
 chiedere il patteggiamento, con gravi  implicazioni  organizzative  e
 ritardi  della  fase  dibattimentale,  resa cosi' non obbligatoria ma
 quasi inevitabile: di qui ad avviso  di  questo  giudice  un  secondo
 profilo  di  incostituzionalita'  per  violazione  di quei criteri di
 efficienza cui deve essere improntata ogni attivita' pubblica, di cui
 all'art. 97 della Costituzione.
    E' infine implicito che per scelta discrezionale del p.m. viene ad
 essere violata anche la parita' di trattamento dei cittadini, ex art.
 3 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, solleva d'ufficio questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 555, secondo  comma,  Codice
 di  procedura  penale, nella parte in cui non commina la nullita' per
 mancanza degli  avvisi  prescritti  dalla  precedente  lett.  e),  in
 relazione  agli  artt.  3, primo comma, 24, secondo comma e 97, primo
 comma della Costituzione;
    Sospende il giudizio, ordina la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 comunicata  ai Presidenti delle due Camere e notificata al Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
    Cosi' deciso in Milano, all'udienza del 29 giugno 1994
                           Il pretore: PUNZO
 
 95C0169