N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 giugno 1994- 23 gennaio 1995
N. 51 Ordinanza emessa il 29 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1995) dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Bussachini Alberto Giovanni Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Casi di nullita' - Lamentata omessa previsione del caso di mancato avviso sulla facolta' per l'imputato di chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena - Lesione del principio di parita' di trattamento tra cittadini - Incidenza sul diritto di difesa nonche' sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia. (C.P.P. 1988, art. 555, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 97).(GU n.6 del 8-2-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza, ex art. 23 della legge n. 87/1953, imputato: Bassachini Alberto Giovanni. FATTO E DIRITTO Letti gli atti, il pretore osserva quanto segue. Nel decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. circondariale non vi e' traccia dell'avviso prescritto dall'art. 555 c.p.p. lett. e) sulla facolta' di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena, ne' consta che tale avvertimento sia stato fatto dal p.m. in altro, separato, precedente atto. Nonostante nella relazione al codice si dica che il decreto di citazione nel processo pretorile e' un atto complesso, che produce diversi effetti, a seconda dell'atteggiamento dell'imputato, citato a giudizio e contestualmente avvisato della possibilita' di avvalersi di riti alternativi, l'omissione dell'avviso in parola non e' sanzionata con la nullita'. Questo pretore dubita della legittimita' costituzionale di tale scelta del legislatore delegato, perche' in un procedimento come quello pretorile in cui non vi e' udienza preliminare viene cosi' ad essere leso, in una delle possibili manifestazioni, il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione. Inoltre, senza specifica sanzione, viene anche ad essere reso vano l'intendimento legislativo di "deflazionare" il dibattimento incentivando l'imputato ad accedere al rito abbreviato ovvero a chiedere il patteggiamento, con gravi implicazioni organizzative e ritardi della fase dibattimentale, resa cosi' non obbligatoria ma quasi inevitabile: di qui ad avviso di questo giudice un secondo profilo di incostituzionalita' per violazione di quei criteri di efficienza cui deve essere improntata ogni attivita' pubblica, di cui all'art. 97 della Costituzione. E' infine implicito che per scelta discrezionale del p.m. viene ad essere violata anche la parita' di trattamento dei cittadini, ex art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953, solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 555, secondo comma, Codice di procedura penale, nella parte in cui non commina la nullita' per mancanza degli avvisi prescritti dalla precedente lett. e), in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione; Sospende il giudizio, ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Milano, all'udienza del 29 giugno 1994 Il pretore: PUNZO 95C0169