N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1995
N. 113 Ordinanza emessa il 27 novembre 1995 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Fioremisto Andrea Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Violazione dell'indipendenza personale e dell'imparzialita' del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 502/1991, 124/1992 e 432/1995. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma).(GU n.8 del 21-2-1996 )
IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale (artt. 1 della legge costituzionale n. 1/48 e 23 della legge n. 87/53). O s s e r v a All'udienza preliminare 27 novembre 1995 a carico di Fioremisto Andrea piu' altri per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, l'imputato chiedeva ed otteneva la celebrazione dal giudizio abbreviato. Nel corso di tale giudizio la difesa eccepiva l'incompatibilita' di tale giudice in quanto, nel corso delle indagini preliminari, con ordinanza 7 dicembre 1994 applicava all'odierno imputato la misura cautelare della custodia in carcere, misura tuttora in corso di esecuzione. A fondamento di tale eccezione la difesa poneva la sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 12 novembre 1991. Tale eccezione, con provvedimento a verbale, veniva rigettata non prevedendo l'art. 34, secondo comma, l'ipotesi di specie. Invero, nel caso di specie il problema della legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. si pone, con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 101 della Costituzione, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 15 settembre 1995. In generale, la Corte costituzionale, nella vigenza del nuovo codice di rito, si e' piu' volte occupata della compatibilita' o meno di un giudice che, esercitando le funzioni di g.i.p. o di componente del tribunale della liberta', si sia in qualche modo occupato della liberta' personale dell'indagato/imputato, attraverso l'applicazione di misure cautelari o il rigetto di reclami e/o appelli al tribunale della liberta' avverso provvedimenti applicativi di suddette misure. Su questioni analoghe a quella che a noi interessa (incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato da parte del g.i.p. che ha emesso una misura cautelare personale) la Corte ha, recentemente, con la sentenza n. 432/1995, cambiato completamente la propria giurisprudenza, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in riferimento a violazione dell'art. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzionale, "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato". Analoga questione, sia pure con riferimento agli artt. 25 e 72 della Costituzione, la Corte aveva gia' esaminato nella sentenza n. 502/91 che prospettava l'illegittimita' costituzionale dello stesso articolo nella parte in cui non prevede che la previa conoscenza degli atti di indagine preliminare, acquisita dal giudice in occasione del riesame ex art. 309 c.p.p., comporti l'incompatibilita' a partecipare al dibattimento. La questione, in quel caso, venne ritenuta non fondata rilevando che i provvedimenti sulla liberta' personale non comportano "una valutazione sul merito della res iudicanda idonea a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva del giudice". La citata sentenza concludeva nel senso che "i provvedimenti in tema di liberta' si caratterizzano per diversita' di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione; e cio' tanto piu' in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalita', che ne circoscrivevano al massimo l'ambito applicativo". Tale orientamento della Corte e' stato confermato nella successiva sentenza n. 124 del 16-25 marzo 1992, nonche' nell'ordinanza di manifesta infondatezza n. 516/1991. In particolare, nella sentenza n. 124, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 101 della Costituzione, si ribadisce "che a minare l'imparzialita' del giudizio sulla responsabilita' dell'imputato non vale ne' la mera conoscenza degli atti" nelle indagini preliminari, "ne' l'assunzione di provvedimenti sulla liberta' personale", confermando in toto la motivazione di cui alla sentenza n. 502/91 sopracitata. La sentenza n. 432/95 ha ribaltato completamente la giurisprudenza che sembrava, sul punto, consolidata, motivando, da un lato, con la "convizione di dover affermare un piu' pregnante significato dei valori costituzionali dal giusto processo (e del diritto di difesa che ne e' componente essenziale)" e, dall'altro, con "l'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor piu' il carattere di eccezionalita' dei provvedimenti limitativi della liberta' personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggior incisivita' dell'apprezzamento del giudice sul punto". Gli indizi di cui all'art. 273 c.p.p., continua la Corte, "vengono comunque ritenuti idonei a dimostrare una qual certa fondatezza dell'accusa, almeno fino all'emergere, in dibattimento, di nuovi, ed eventuali, elementi in contrario avviso; neppure e' certa la fase dibattimentale se l'imputato chede il patteggiamento o il giudizio abbreviato; in tali casi e' ancor piu' evidente che i medesimi elementi che nella fase delle indagini preliminari erano semplici indizi vengano sostanzialmente apprezzati come prove". Orbene, questo mutamento interpretativo pone seri dubbi sulla costituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato dal giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato per i reati di cui e' processo". La violazione costituzionale si pone con riferimento agli artt. 3, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza sostanziale), in quanto casi analoghi (come quello di cui alla sentenza n. 432/95) verrebbero trattati in modo diverso (compatibilita' in un caso, incompatibilita' nell'altro); 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata previsione dell'incompatibilita' e' suscettibile di compromettere la genuinita' e la correttezza del processo formativo del giudice, principio ricollegabile alla garanzia costituzionale del "giusto processo", 101 della Costituzione, sotto il profilo della violazione della c.d. indipendenza personale del giudice. Tale principio attiene piu' direttamente alla persona del giudice ed alla sua posizione nel processo, la quale deve essere indubbiamente super partes e di assoluta estraneita' alla res iudicanda, dovendo il giudice operare sempre con obiettivita' e comportarsi secondo le regole deontologiche che non ne mettono in dubbio l'imparzialita' nell'adempimento dei suoi compiti. Sul punto la Corte ha affermato alcuni principi di carattere generale, tra cui: a) che l'incompatibilita' ha rilievo solo rispetto al giudizio, cioe' rispetto alla decisione sul merito della res iudicanda e non anche a decisioni assunte ad altri fini; b) che occorre, inoltre, che il giudice abbia previamente compiuto, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari, una valutazione contenutistica della consistenza dell'ipotesi accusativa. Avendo la Corte con la sentenza n. 432/95 ritenuto che la valutazione sugli indizi ex art. 273, c.p.p. ma pregnante allo stesso modo della valutazione probatoria propria della fase del "giudizio" (quale indubbiamente e' il giudizio abbreviato), si e' venuto a creare una contraddizione nel panorama normativo in tema di incompatibilita' che solo la Corte costituzionale puo' dirimere, non potendo il giudice di merito esumersi da sollevare in siffatte ipotesi l'eccezione di incostituzionalita' (e cio' in linea con la rigidita' della nostra costituzione). Ritenuta pertanto la rilevanza della questione (non vi e' dubbio, infatti, che questo giudice, che ha ammesso con provvedimento reso all'udienza preliminare l'istanza di giudizio abbreviato presentata dall'imputato Fioremisto Andrea, e' la stessa persona fisica che con ordinanza 7 dicembre 1994 ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere per il reato sub capo I).
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dispone l'invio alla Corte costituzionale degli atti sollevando questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che, in qualita' di giudice per le indagini preliminari, ha applicato all'imputato una misura cautelare personale per gli stessi fatti per cui e' processo, con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 21, secondo comma e 101, secondo comma della Costituzione; Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei due rami del Parlamento; Si da atto che la presente ordinanza viene letta in udienza alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato Fioremisto Andrea e dei difensori. Cosi' deciso in Vigevano il 27 novembre 1995 Il giudice: Lupo 95C0169