N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 novembre 1995

                                N. 113
   Ordinanza  emessa  il  27  novembre  1995  dal giudice dell'udienza
 preliminare presso il tribunale di Vigevano nel procedimento penale a
 carico di Fioremisto Andrea
 Processo penale - Giudizio  abbreviato  -  Giudice  per  le  indagini
    preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
    confronti  dello  stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare
    le  funzioni  giudicanti  nel  suddetto  rito  speciale  -  Omessa
    previsione  -  Lesione  dei  principi  di uguaglianza e del giusto
    processo    -    Violazione    dell'indipendenza    personale    e
    dell'imparzialita'  del  giudice  -  Richiamo ai principi espressi
    dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 502/1991, 124/1992 e
    432/1995.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, 24, secondo  comma,  e  101,  secondo
    comma).
(GU n.8 del 21-2-1996 )
                  IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale (artt. 1 della legge costituzionale n. 1/48 e 23
 della legge n. 87/53).
                             O s s e r v a
   All'udienza preliminare 27 novembre 1995  a  carico  di  Fioremisto
 Andrea  piu'  altri  per  reati  di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90,
 l'imputato  chiedeva  ed  otteneva  la  celebrazione   dal   giudizio
 abbreviato.
   Nel corso di tale giudizio la difesa eccepiva l'incompatibilita' di
 tale  giudice  in  quanto,  nel corso delle indagini preliminari, con
 ordinanza 7 dicembre 1994 applicava all'odierno  imputato  la  misura
 cautelare  della  custodia  in  carcere,  misura  tuttora in corso di
 esecuzione.
   A fondamento di tale eccezione la difesa poneva la  sentenza  della
 Corte costituzionale n. 101 del 12 novembre 1991.
   Tale  eccezione,  con provvedimento a verbale, veniva rigettata non
 prevedendo l'art. 34, secondo comma,  l'ipotesi di specie.
   Invero,  nel  caso  di  specie  il  problema   della   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma,  c.p.p.  si pone, con
 riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 101 della Costituzione,
 alla luce della recente sentenza della Corte  costituzionale  n.  432
 del 15 settembre 1995.
   In  generale,  la  Corte  costituzionale,  nella  vigenza del nuovo
 codice di rito, si e' piu' volte occupata della compatibilita' o meno
 di un giudice che, esercitando le funzioni di g.i.p. o di  componente
 del  tribunale  della liberta', si sia in qualche modo occupato della
 liberta' personale dell'indagato/imputato, attraverso  l'applicazione
 di  misure cautelari o il rigetto di reclami e/o appelli al tribunale
 della liberta' avverso provvedimenti applicativi di suddette misure.
   Su   questioni   analoghe   a   quella   che   a   noi    interessa
 (incompatibilita'  a  celebrare  il  giudizio abbreviato da parte del
 g.i.p. che ha emesso una misura cautelare  personale)  la  Corte  ha,
 recentemente,  con la sentenza n. 432/1995, cambiato completamente la
 propria giurisprudenza, dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma,  c.p.p.  in  riferimento a violazione
 dell'art. 3, primo comma e 24, secondo  comma  della  Costituzionale,
 "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
 dibattimentale  il  g.i.p.   che abbia applicato una misura cautelare
 personale nei confronti dell'imputato".
   Analoga  questione,  sia  pure  con  riferimento agli artt. 25 e 72
 della Costituzione, la Corte aveva gia' esaminato nella  sentenza  n.
 502/91  che  prospettava l'illegittimita' costituzionale dello stesso
 articolo nella parte in cui non  prevede  che  la  previa  conoscenza
 degli   atti  di  indagine  preliminare,  acquisita  dal  giudice  in
 occasione   del   riesame      ex   art.   309    c.p.p.,    comporti
 l'incompatibilita'  a  partecipare  al dibattimento. La questione, in
 quel caso, venne ritenuta non fondata rilevando che  i  provvedimenti
 sulla  liberta'  personale non comportano "una valutazione sul merito
 della res iudicanda idonea a  determinare  un  pregiudizio  che  mini
 l'imparzialita' della decisione conclusiva del giudice".
   La  citata  sentenza  concludeva  nel senso che "i provvedimenti in
 tema di liberta' si caratterizzano per diversita'  di  oggetto  e  di
 funzione,  dato  che  la  relativa valutazione, puramente indiziaria,
 mira alla (e si esaurisce nella) verifica  delle  condizioni  che  ne
 legittimano  la  provvisoria  restrizione;  e  cio'  tanto piu' in un
 sistema, come  quello  vigente,  che  subordina  tale  restrizione  a
 precisi   e   ben   determinati   presupposti  e  finalita',  che  ne
 circoscrivevano al massimo l'ambito applicativo".
   Tale orientamento della Corte e' stato confermato nella  successiva
 sentenza  n.  124  del  16-25  marzo  1992, nonche' nell'ordinanza di
 manifesta infondatezza n. 516/1991.
   In  particolare,  nella  sentenza  n.  124,  con  riferimento  alla
 presunta  violazione  dell'art.  101 della Costituzione, si ribadisce
 "che a minare  l'imparzialita'  del  giudizio  sulla  responsabilita'
 dell'imputato  non  vale  ne'  la  mera  conoscenza degli atti" nelle
 indagini  preliminari,  "ne'  l'assunzione  di  provvedimenti   sulla
 liberta'  personale",  confermando in toto la motivazione di cui alla
 sentenza n. 502/91 sopracitata.
   La sentenza n. 432/95 ha ribaltato completamente la  giurisprudenza
 che  sembrava,  sul punto, consolidata, motivando, da un lato, con la
 "convizione di dover affermare  un  piu'  pregnante  significato  dei
 valori  costituzionali  dal  giusto processo (e del diritto di difesa
 che ne e' componente essenziale)" e, dall'altro,  con  "l'intervenuto
 mutamento  del  quadro normativo a seguito della legge 8 agosto 1995,
 n.  332,  la  quale,  accentuando  ancor   piu'   il   carattere   di
 eccezionalita'  dei provvedimenti limitativi della liberta' personale
 disposti prima della condanna,  comporta  indubbiamente  una  maggior
 incisivita' dell'apprezzamento del giudice sul punto".
   Gli  indizi di cui all'art. 273 c.p.p., continua la Corte, "vengono
 comunque ritenuti idonei  a  dimostrare  una  qual  certa  fondatezza
 dell'accusa,  almeno fino all'emergere, in dibattimento, di nuovi, ed
 eventuali, elementi in contrario avviso; neppure  e'  certa  la  fase
 dibattimentale  se  l'imputato  chede il patteggiamento o il giudizio
 abbreviato; in tali casi  e'  ancor  piu'  evidente  che  i  medesimi
 elementi  che  nella  fase  delle indagini preliminari erano semplici
 indizi vengano sostanzialmente apprezzati come prove".
   Orbene, questo  mutamento  interpretativo  pone  seri  dubbi  sulla
 costituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. "nella parte in
 cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato
 dal  giudice  per le indagini preliminari che abbia emesso una misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato per i reati di cui e'
 processo".
   La violazione costituzionale si pone con riferimento agli artt.  3,
 secondo  comma,  della  Costituzione  (eguaglianza  sostanziale),  in
 quanto casi analoghi (come quello di cui  alla  sentenza  n.  432/95)
 verrebbero  trattati  in  modo  diverso  (compatibilita'  in un caso,
 incompatibilita' nell'altro); 24, secondo comma, della  Costituzione,
 in quanto la mancata previsione dell'incompatibilita' e' suscettibile
 di   compromettere  la  genuinita'  e  la  correttezza  del  processo
 formativo  del  giudice,  principio   ricollegabile   alla   garanzia
 costituzionale  del  "giusto processo", 101 della Costituzione, sotto
 il profilo della violazione della  c.d.  indipendenza  personale  del
 giudice.
   Tale  principio  attiene piu' direttamente alla persona del giudice
 ed  alla  sua  posizione  nel  processo,   la   quale   deve   essere
 indubbiamente  super  partes  e  di  assoluta  estraneita'  alla  res
 iudicanda, dovendo il  giudice  operare  sempre  con  obiettivita'  e
 comportarsi  secondo  le  regole  deontologiche che non ne mettono in
 dubbio l'imparzialita' nell'adempimento dei suoi compiti.
   Sul punto la  Corte  ha  affermato  alcuni  principi  di  carattere
 generale, tra cui:
     a)  che  l'incompatibilita' ha rilievo solo rispetto al giudizio,
 cioe' rispetto alla decisione sul merito della  res iudicanda  e  non
 anche a decisioni assunte ad altri fini;
     b)  che  occorre,  inoltre,  che  il  giudice  abbia  previamente
 compiuto,  sulla  base  dei  risultati  complessivi  delle   indagini
 preliminari,   una   valutazione   contenutistica  della  consistenza
 dell'ipotesi accusativa.
   Avendo  la  Corte  con  la  sentenza  n.  432/95  ritenuto  che  la
 valutazione sugli indizi ex art. 273, c.p.p. ma pregnante allo stesso
 modo  della  valutazione probatoria propria della fase del "giudizio"
 (quale indubbiamente e' il  giudizio  abbreviato),  si  e'  venuto  a
 creare   una   contraddizione  nel  panorama  normativo  in  tema  di
 incompatibilita' che solo la Corte costituzionale puo' dirimere,  non
 potendo  il  giudice  di  merito  esumersi  da  sollevare in siffatte
 ipotesi l'eccezione di incostituzionalita' (e cio' in  linea  con  la
 rigidita' della nostra costituzione).
   Ritenuta  pertanto  la rilevanza della questione (non vi e' dubbio,
 infatti, che questo giudice, che ha ammesso  con  provvedimento  reso
 all'udienza  preliminare  l'istanza di giudizio abbreviato presentata
 dall'imputato Fioremisto Andrea, e' la stessa persona fisica che  con
 ordinanza  7  dicembre  1994  ha  applicato  allo  stesso  la  misura
 cautelare della custodia in carcere per il reato sub capo I).
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  n.  1  del 9 febbraio 1948 e 23 della legge  11 marzo
 1953 n. 87;
   Dispone l'invio alla Corte  costituzionale  degli  atti  sollevando
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma
 del c.p.p. "nella parte in cui  non  prevede  l'incompatibilita'    a
 celebrare  il  giudizio  abbreviato  del  giudice che, in qualita' di
 giudice per le indagini preliminari, ha  applicato  all'imputato  una
 misura  cautelare personale per gli stessi fatti per cui e' processo,
 con riferimento agli artt. 3, secondo comma, 21, secondo comma e 101,
 secondo comma della Costituzione;
   Ordina   la   sospensione   del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria perche' la presente ordinanza sia notificata
 al Presidente del Consiglio dei due rami del Parlamento;
   Si da atto che la presente ordinanza viene letta  in  udienza  alla
 presenza  del  pubblico  ministero, dell'imputato Fioremisto Andrea e
 dei difensori.
   Cosi' deciso in Vigevano il 27 novembre 1995
                           Il giudice:  Lupo
 95C0169