N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 1994

                                 N. 63
 Ordinanza  emessa il 4 novembre 1994 dal pretore di Grosseto, sezione
 distaccata di Orbetello nel procedimento penale a carico di  Ciarallo
 Aurelio
 Processo penale - Incompatibilita' della difesa di piu' imputati
    nello  stesso  procedimento  -  Lamentata  omessa previsione della
    fattispecie della nomina di  un  difensore,  gia'  imputato  nello
    stesso   procedimento,   in  posizione  incompatibile  con  quella
    dell'imputato che lo nomini - Lesione  del  diritto  di  difesa  e
    dell'effettivita'  della  stessa  -  Violazione  del  principio di
    eguaglianza.
 (C.P.P. 1988, art. 106, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.7 del 15-2-1995 )
                              IL PRETORE
   Nel procedimento penale n. 3428/93 reg. dibattimento, nei confronti
 di Ciarallo Aurelio ed altri, imputati dei reati di  cui  agli  artt.
 1161  cod.  navigazione, 633 e 639- bis c.p., 1-sexies della legge n.
 431/1985, art. 20, lett. c) della legge 47/1985;
    Preso atto che l'imputato Ciarallo Aurelio ha dichiarato nel corso
 dell'udienza istruttoria  del  4  novembre  1994  di  nominare  quale
 proprio  difensore  l'avv.  Giuseppe Guarino, coimputato nel medesimo
 procedimento;
    Rilevata la eccezione proposta dal  p.m.  e  dai  difensori  delle
 parti  civili  Lega  Ambiente e Regione Toscana in relazione all'art.
 106  c.p.p.  stante  la  dedotta  inconciliabilita'  delle  posizioni
 difensive  degli  imputati Ciarallo Aurelio e Guarino Giuseppe, cosi'
 come emergerebbe dalle memorie depositate ex art. 129 del c.p.p.;
    Rilevato come l'art. 106 c.p.p. prevede  che  la  incompatibilita'
 tra le diverse posizioni di piu' imputati renda impossibile la difesa
 di  questi ad opera di uno stesso difensore con il conseguente potere
 da parte dell'autorita' giudiziaria di  rilevarla  e  di  fissare  un
 termine  per  la  rimozione  della  accertata incompatibilita', e con
 l'ulteriore obbligo di attivazione  ai  sensi  del  terzo  comma  del
 citato art. 106 in caso negativo;
    Ritenuto    che    debba   sollevarsi   d'ufficio   eccezione   di
 costituzionalita' del citato primo comma dell'art.  106  c.p.p  nella
 parte in cui non prevede che la difesa di un imputato non puo' essere
 assunta  da  un difensore che nello stesso giudizio abbia la veste di
 imputato in posizione incompatibile con quella dell'imputato  che  lo
 nomini;
    Si  ritiene  in  proposito  che  tale  ipotesi,  oltre ad apparire
 strumento idoneo ad aggirare, per l'avvocato  che  abbia  assunto  la
 veste  di  imputato,  il  divieto  di  difesa  personale,  appare  in
 contrasto con  i  principi  Costituzionali  regolanti  il  diritto  e
 l'effettivita' della difesa;
    Infatti nel caso che si sottopone alla Corte si possono realizzare
 le medesime conseguenze che la previsione dell'art. 106, primo comma,
 c.p.p.,  ha  voluto prevenire ed evitare, ovvero il danneggiamento di
 una o piu' difesa e la dichiarazione di nullita' da  cio'  derivante,
 nullita'  espressamente  inquadrata  dalla  Corte  di  cassazione tra
 quelle   insanabili   e   rilevabili   in  ogni  stato  e  grado  del
 procedimento.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del  giudizio   la   questione   di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 106, primo comma, c.p.p., in
 relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella  parte  in  cui
 non prevede l'ipotesi di cui in motivazione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
      Orbetello, addi' 4 novembre 1994
                         Il pretore: MONTAGNA
 
 95C0181