N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 1995
N. 7 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1995 (della regione Campania) Acque minerali e termali - Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'E.A.G.A.T. - Trasferimento delle partecipazioni azionarie gia' appartenenti all'E.A.G.A.T. al Ministero del tesoro - Obbligo di detto Ministero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di provvedere alla dismissione delle partecipazioni stesse valendosi delle disposizioni in materia di acceleramento delle procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato - Denunciata emissione di decreto-legge in assenza dei presupposti della necessita' ed urgenza - Lamentata lesione delle competenze legislative e amministrative della regione in materia di assistenza sanitaria, di acque minerali e termali e di termalismo terapeutico - Incidenza sui principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione. (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 1, art. 7, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 77, 97, 117 e 118).(GU n.9 del 1-3-1995 )
La regione Campania, in persona del presidente, pro-tempore, della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ferrari dell'avvocatura regionale, in virtu' di mandato a margine del presente atto rilasciato in esecuzione della deliberazione della giunta regionale n. 432 del 31 gennaio 1995, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della regione Campania in via del Tritone, 61, ricorre, contro il Presidente, pro-tempore, del Consiglio dei Ministri, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonche' ope legis presso l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 - Roma, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.-l. n. 1 del 7 gennaio 1995 recante "Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e all'EAGAT", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 dell'11 gennaio 1995, per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, primo comma, 77, 32 e 97, primo comma, della Costituzione. F A T T O Il Governo, reiterando i precedenti dd.-ll. 7 settembre 1994, n. 528, e 7 novembre 1994, n. 617 non convertiti, insiste, con l'impugnato decreto, a voler dettare una disciplina in materia di assistenza sanitaria della quale fa parte sostanziale il termalisto terapeutico violando le competenze regionali previste dalla Costituzione. Invero il comma 1 dell'art. 7 del decreto in questione statuisce il trasferimento delle partecipazioni azionarie gia' appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (E.A.G.A.T.) al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, mentre il comma 2 abilita questo, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle dismissione delle predette partecipazioni. D I R I T T O 1. - Preliminarmente e' da porre in evidenza come il Governo, invocando la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle pro- cedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria, e all'E.A.G.A.T., detta norme, con l'impugnato art. 7, certamente carenti nel requisito sia della necessita' che dell'urgenza, concernenti il trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni azionarie dell'E.A.G.A.T. e l'autorizzazione al detto Ministero di provvedere alla dismissione delle stesse partecipazioni; in tal modo ha violato l'art. 77 della Costituzione ove si consideri anche che ben avrebbe potuto far ricorso ad un disegno di legge. Ma il Governo ha, non meno gravemente, violato le disposizioni costituzionali che riconoscono la competenza legislativa e amministrativa della regione nella materia dell'assistenza sanitaria, come appresso si dira'. La ricorrente regione ben conosce l'orientamento di codesta ecc.ma Corte secondo il quale le regioni non possono impugnare decreti-legge dello Stato sotto il profilo dell'insussistenza dell'urgenza e della necessita' per inammissibilita' per carenza di interesse, ma, nel caso di specie, nell'impugnare il decreto de quo perche' lesivo ed invasivo della propria sfera di competenza costituzionalmente garantita, non possono non evidenziarsi profili di insussistenza della straordinaria necessita' ed urgenza. 2. - Nell'ambito dell'assistenza sanitaria, le cui funzioni legis- lative ex art. 117 della Costituzione sono demandate alla regione, unitamente alle funzioni amministrative ex art. 118 della medesima Costituzione, sono incluse anche "Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico", cosi' come previsto dall'art. 36 (termalismo terapeutico) della legge di riforma sanitaria del 23 dicembre 1978, n. 833, il quale statuisce altresi' che "Le aziende termali gia' facenti capo all'E.A.G.A.T. e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali .. sono dichiarate presidi e servizi multinazionali delle unita' sanitarie nel cui territorio sono ubicate" (terzo comma). D'altra parte, in esecuzione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 1-quinquies del d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha soppresso l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (1 cpv.), ha assegnato le partecipazioni azionarie e i rapporti patrimoniali e giuridici all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera EFIM (3 cpv.) ed ha statuito che l'EFIM, nei modi e termini previsti da apposito provvedimento legislativo, provveda " c) al trasferimento alle regioni delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle aziende termali, ivi comprese le attivita' e i patrimoni alberghieri, per l'ulteriore destinazione agli enti locali nei tempi e nei modi previsti dalla legge di riforma sanitaria". Inopinatamente, l'impugnato decreto-legge, dispone il passaggio delle aziende gia' dell'EAGAT al Ministero del tesoro perche', di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provveda alla dismissione delle stesse "sulla base di criteri di valorizzazione delle finalita' istituzionali delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' degli interessi turistici e locali". Con cio' facendo, oltre a determinare un improvviso ed ingiustificato cambiamento di rotta rispetto al precedente uniforme quadro normativo in violazione dei principi della ragionevolezza e del buon andamento (artt. 3 e 97 della Costituzione), il Governo ha espressamente violato gli artt. 117 e 118 della Costituzione invadendo le competenze legislative ed amministrative delle regioni e sottraendo alle stesse beni destinati all'esercizio di funzioni attribuite dalla Costituzione.
P. Q. M. Si conclude chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.-l. n. 1 del 7 gennaio 1995 per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 nonche' dell'art. 77 della Costituzione. Roma, addi' 1 febbraio 1995 Avv. Sergio FERRARI 95C0201