N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 1995

                                 N. 7
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 7 febbraio 1995 (della regione Campania)
 Acque minerali e termali - Disciplina operativa concernente
    partecipazioni   e   proventi  del  Tesoro,  nonche'  norme  sugli
    organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla tesoreria e
    all'E.A.G.A.T. - Trasferimento delle partecipazioni azionarie gia'
    appartenenti all'E.A.G.A.T. al Ministero del tesoro -  Obbligo  di
    detto  Ministero,  di concerto con il Ministro dell'industria, del
    commercio e dell'artigianato, di provvedere alla dismissione delle
    partecipazioni stesse valendosi delle disposizioni in  materia  di
    acceleramento  delle procedure di dismissione delle partecipazioni
    possedute direttamente  dallo  Stato  -  Denunciata  emissione  di
    decreto-legge  in  assenza  dei  presupposti  della  necessita' ed
    urgenza  -  Lamentata  lesione  delle  competenze  legislative   e
    amministrative  della  regione in materia di assistenza sanitaria,
    di  acque  minerali  e  termali  e  di  termalismo  terapeutico  -
    Incidenza  sui  principi  di ragionevolezza e buon andamento della
    pubblica amministrazione.
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 1, art. 7, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 77, 97, 117 e 118).
(GU n.9 del 1-3-1995 )
    La regione Campania, in persona del presidente, pro-tempore, della
 giunta regionale, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Sergio  Ferrari
 dell'avvocatura  regionale,  in  virtu'  di  mandato  a  margine  del
 presente atto rilasciato  in  esecuzione  della  deliberazione  della
 giunta  regionale  n.  432  del  31  gennaio  1995,  e  con lo stesso
 elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio di  rappresentanza
 della  regione  Campania  in  via del Tritone, 61, ricorre, contro il
 Presidente, pro-tempore, del Consiglio dei Ministri, domiciliato  per
 la   carica   in  Roma,  palazzo  Chigi,  nonche'  ope  legis  presso
 l'Avvocatura generale dello Stato, via dei Portoghesi 12 - Roma,  per
 la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale dei commi 1 e 2
 dell'art. 7 del d.-l. n. 1 del 7  gennaio  1995  recante  "Disciplina
 operativa  concernente  partecipazioni e proventi del tesoro, nonche'
 norme sugli organismi e sulle procedure attinenti  ai  mercati,  alla
 tesoreria  e  all'EAGAT",  pubblicato  sulla  Gazzetta Ufficiale n. 2
 dell'11 gennaio 1995, per violazione degli artt.  117,  primo  comma,
 118, primo comma, 77, 32 e 97, primo comma, della Costituzione.
                               F A T T O
    Il  Governo,  reiterando i precedenti dd.-ll. 7 settembre 1994, n.
 528,  e  7  novembre  1994,  n.  617  non  convertiti,  insiste,  con
 l'impugnato  decreto,  a  voler  dettare una disciplina in materia di
 assistenza sanitaria della quale fa parte sostanziale  il  termalisto
 terapeutico   violando   le   competenze   regionali  previste  dalla
 Costituzione.
    Invero il comma 1 dell'art. 7 del decreto in  questione  statuisce
 il  trasferimento delle partecipazioni azionarie gia' appartenenti al
 soppresso Ente autonomo  gestione  aziende  termali  (E.A.G.A.T.)  al
 Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, mentre il comma
 2  abilita  questo,  di concerto con il Ministero dell'industria, del
 commercio  e  dell'artigianato  alle   dismissione   delle   predette
 partecipazioni.
                             D I R I T T O
    1.  -  Preliminarmente  e'  da  porre in evidenza come il Governo,
 invocando  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
 disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni
 e dei proventi del tesoro, nonche' norme sugli organismi e sulle pro-
 cedure  attinenti ai mercati, alla Tesoreria, e all'E.A.G.A.T., detta
 norme, con l'impugnato art. 7, certamente carenti nel  requisito  sia
 della  necessita'  che  dell'urgenza, concernenti il trasferimento al
 Ministero del tesoro delle partecipazioni azionarie dell'E.A.G.A.T. e
 l'autorizzazione al detto Ministero di  provvedere  alla  dismissione
 delle  stesse  partecipazioni; in tal modo ha violato l'art. 77 della
 Costituzione ove si  consideri  anche  che  ben  avrebbe  potuto  far
 ricorso  ad  un  disegno  di  legge.  Ma  il  Governo  ha,  non  meno
 gravemente, violato le disposizioni costituzionali che riconoscono la
 competenza legislativa e amministrativa della regione  nella  materia
 dell'assistenza sanitaria, come appresso si dira'.
   La  ricorrente regione ben conosce l'orientamento di codesta ecc.ma
 Corte secondo il quale le regioni non possono impugnare decreti-legge
 dello Stato sotto il profilo dell'insussistenza dell'urgenza e  della
 necessita'  per  inammissibilita'  per  carenza di interesse, ma, nel
 caso di specie, nell'impugnare il decreto de quo  perche'  lesivo  ed
 invasivo   della   propria  sfera  di  competenza  costituzionalmente
 garantita, non possono  non  evidenziarsi  profili  di  insussistenza
 della straordinaria necessita' ed urgenza.
    2. - Nell'ambito dell'assistenza sanitaria, le cui funzioni legis-
 lative  ex  art.  117 della Costituzione sono demandate alla regione,
 unitamente alle funzioni amministrative ex art.  118  della  medesima
 Costituzione,   sono   incluse  anche  "Le  prestazioni  idrotermali,
 limitate al solo aspetto terapeutico", cosi' come previsto  dall'art.
 36  (termalismo  terapeutico) della legge di riforma sanitaria del 23
 dicembre 1978, n. 833, il quale statuisce altresi'  che  "Le  aziende
 termali gia' facenti capo all'E.A.G.A.T. e che saranno assegnate alle
 regioni,  per  l'ulteriore  destinazione  agli  enti  locali  .. sono
 dichiarate presidi e servizi multinazionali  delle  unita'  sanitarie
 nel cui territorio sono ubicate" (terzo comma).
    D'altra  parte,  in  esecuzione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
 l'art. 1-quinquies del d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella
 legge 21 ottobre 1978,  n.  641,  ha  soppresso  l'Ente  autonomo  di
 gestione   per   le   aziende  termali  (1  cpv.),  ha  assegnato  le
 partecipazioni  azionarie  e  i  rapporti  patrimoniali  e  giuridici
 all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera EFIM
 (3  cpv.)  ed  ha statuito che l'EFIM, nei modi e termini previsti da
 apposito provvedimento legislativo, provveda "  c)  al  trasferimento
 alle regioni delle attivita', patrimoni, pertinenze e personale delle
 aziende termali, ivi comprese le attivita' e i patrimoni alberghieri,
 per  l'ulteriore  destinazione  agli enti locali nei tempi e nei modi
 previsti dalla legge di riforma sanitaria".
    Inopinatamente, l'impugnato decreto-legge,  dispone  il  passaggio
 delle  aziende  gia'  dell'EAGAT  al Ministero del tesoro perche', di
 concerto  con  il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
 dell'artigianato,  provveda alla dismissione delle stesse "sulla base
 di criteri di  valorizzazione  delle  finalita'  istituzionali  delle
 aziende  interessate,  tenuto  conto dell'importanza delle stesse per
 l'economia generale, nonche' degli interessi turistici e locali".
    Con  cio'  facendo,  oltre  a   determinare   un   improvviso   ed
 ingiustificato  cambiamento  di rotta rispetto al precedente uniforme
 quadro normativo in violazione dei principi  della  ragionevolezza  e
 del  buon  andamento (artt. 3 e 97 della Costituzione), il Governo ha
 espressamente  violato  gli  artt.  117  e  118  della   Costituzione
 invadendo le competenze legislative ed amministrative delle regioni e
 sottraendo  alle  stesse  beni  destinati  all'esercizio  di funzioni
 attribuite dalla Costituzione.
                               P. Q. M.
    Si conclude chiedendo  alla  Corte  costituzionale  di  dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del d.-l.
 n.  1  del 7 gennaio 1995 per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118
 nonche' dell'art. 77 della Costituzione.
      Roma, addi' 1 febbraio 1995
                          Avv. Sergio FERRARI
 
 95C0201