N. 36 SENTENZA 6 - 13 febbraio 1995

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Paesaggio - Regione Campania - Redazione  e  approvazione  del  piano
 territoriale paesistico - Sostituzione dell'amministrazione regionale
 con  il  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali - Inattivita'
 degli organi regionali - Persistenza - Potere spettante allo Stato  -
 Insufficienza della forma dell'atto di disposizione - Ritiro da parte
 della   amministrazione   statale  -  Cessazione  della  materia  del
 contendere
 
(GU n.8 del 22-2-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.    Francesco
 GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con ricorsi della Regione Campania notificati
 l'11 giugno e il 3 settembre 1994, depositati in  Cancelleria  il  23
 giugno  e  l'11 settembre 1994, per conflitti di attribuzione sorti a
 seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  31
 marzo  1994  e  del  decreto  del  Presidente della Repubblica del 15
 giugno  1994,  con  i  quali  e'  stata  disposta   la   sostituzione
 dell'amministrazione  regionale  della Campania con il Ministro per i
 beni culturali ed ambientali nel compimento degli atti necessari  per
 la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico nella
 Regione  Campania,  ed iscritti ai nn. 21 e 33 del registro conflitti
 1994;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi l'avvocato  Michele  Scudiero  per  la  Regione  Campania  e
 l'avvocato  dello  Stato  Pier  Giorgio  Ferri  per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Regione Campania, con ricorso notificato l'11 giugno  1994
 (n.  21/94),  ha  sollevato  nei  confronti  dello Stato conflitto di
 attribuzione  -  con  richiesta  di   sospensione   dell'esecutivita'
 dell'atto  nelle  more  del  giudizio  -  in relazione al decreto del
 Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994, con il quale
 e' stata  disposta  la  sostituzione  dell'amministrazione  regionale
 della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali nel
 compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del
 piano territoriale paesistico nella Regione Campania.
    La  ricorrente  lamenta  la  lesione  delle  proprie competenze in
 materia urbanistica e ambientale, in quanto l'atto impugnato  sarebbe
 stato   adottato   in   assenza  del  presupposto  della  persistente
 inattivita' degli organi regionali, necessario  per  l'esercizio  nel
 settore in esame del potere di sostituzione da parte dello Stato. Dal
 che'  la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del
 principio di leale cooperazione tra Stato e Regione.
    2. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, deducendo che l'atto impugnato e' stato ritirato a  seguito
 del  rilievo  formulato dalla Corte dei conti, secondo cui tale atto,
 ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. ii), della legge 12  gennaio
 1991,  n.  13,  doveva  rivestire  la forma di decreto del Presidente
 della Repubblica.
    Il resistente fa, quindi, presente che sullo stesso oggetto e  con
 identico  contenuto  e'  stato successivamente emanato il decreto del
 Presidente della Repubblica 15 giugno 1994.
    3. - In relazione a quest'ultimo decreto la Regione Campania,  con
 ricorso  notificato  il  3 settembre 1994 (n. 33/94), ha sollevato un
 nuovo  conflitto  di  attribuzione,  con  richiesta  di   sospensione
 dell'esecutivita' del provvedimento nelle more del giudizio.
    La  Regione espone che l'art. 1- bis della legge 8 agosto 1985, n.
 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
 particolare  interesse  ambientale)  ha  imposto  alle  Regioni,  con
 riferimento  ai  beni e alle aree elencati all'art. 82, quinto comma,
 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616
 (come integrato dall'art. 1 della stessa legge n. 431), di sottoporre
 il  loro  territorio  a specifica normativa d'uso e di valorizzazione
 ambientale mediante piani paesistici o piani urbanistico-territoriali
 da approvarsi entro il  31  dicembre  1986.  La  stessa  normativa  -
 richiamando l'art. 4 del d.P.R. n. 616 citato, e, attraverso di esso,
 l'art.  2  della  legge  22  luglio  1975,  n.  382 - ha riservato al
 Ministro per i beni culturali e  ambientali  l'esercizio  del  potere
 sostitutivo  in  ordine  all'adozione  dei  suddetti atti, in caso di
 inerzia regionale protrattasi oltre il citato termine del 31 dicembre
 1986.
    Ora, a giudizio della ricorrente, il decreto oggetto del  presente
 conflitto sarebbe stato emanato in assenza del requisito fondamentale
 della  persistente  inattivita'  degli organi regionali e, quindi, in
 violazione  del  presupposto  legale  per  l'esercizio   del   potere
 surrogatorio.
    La Regione, infatti, avrebbe adempiuto agli obblighi di intervento
 imposti  dalla  legge, dapprima con la delibera adottata dalla Giunta
 regionale il 5 dicembre 1986, n. 200, recante la  proposta  di  piano
 territoriale  regionale  per  la  tutela  paesistico-ambientale (che,
 peraltro, non ha avuto seguito); poi, con l'approvazione della  legge
 regionale  27  giugno  1987,  n.  35,  recante  il piano urbanistico-
 territoriale    dell'area    sorrentino-amalfitana;    infine,    con
 l'elaborazione dei piani paesistici di vari ambiti territoriali, fino
 all'adozione  degli  stessi  da  parte  della  Giunta  regionale  nel
 febbraio 1993.
    Non sarebbe, invece, imputabile alla  volonta'  della  Regione  la
 mancata  conclusione  dell'iter  di  approvazione  di  questi  piani,
 causata dal sopravvenuto sequestro dei relativi  atti  disposto,  nel
 marzo  1993,  dall'autorita'  giudiziaria nell'ambito di un'inchiesta
 concernente la convenzione stipulata dalla Regione  con  la  societa'
 IRITECNA, per consulenza nella elaborazione dei piani stessi.
    Solo  tale  evento  -  ed  il  successivo  rigetto dell'istanza di
 dissequestro avanzata dalla Regione - avrebbe, infatti, impedito alla
 Regione stessa di  ottemperare  alle  diffide  inviate  dallo  stesso
 Ministro  il 15 settembre 1993 ed il 16 febbraio 1994, sempre ai fini
 dell'approvazione del piano paesistico regionale.
    Pertanto, a  giudizio  della  ricorrente,  nella  fattispecie  non
 sussisterebbe  l'elemento  della inattivita' degli organi regionali e
 sarebbe, di conseguenza, illegittimo, in quanto privo del presupposto
 legale,   l'intervento   sostitutivo   disposto   con   il    decreto
 presidenziale di cui al conflitto in esame.
    Lo  stesso  decreto presidenziale - sempre secondo la ricorrente -
 risulterebbe, altresi', illegittimo sotto un diverso profilo.
    La Regione sostiene,  infatti,  che  -  a  seguito  della  mancata
 registrazione  del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
 del 31 marzo 1994, con il quale era  stato  originariamente  disposto
 l'intervento  sostitutivo  poi  attuato  con il decreto presidenziale
 oggetto del presente conflitto - si sarebbe chiuso il procedimento di
 sostituzione  avviato  con  la  diffida  del  15  settembre  1993   e
 proseguito  con  la  diffida  del  16 febbraio 1994. L'emanazione del
 successivo decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994
 avrebbe, pertanto, richiesto - a  giudizio  della  ricorrente  -  una
 integrale   rinnovazione   del   procedimento,   mediante  una  nuova
 istruttoria ed una nuova diffida ad adempiere, in conformita' con  il
 principio costituzionale di leale cooperazione.
    4. - Si e' costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.
    Il resistente deduce che il decreto impugnato e' stato adottato in
 conseguenza della perdurante assenza  degli  strumenti  regionali  di
 pianificazione,  imposti  dalla  legge  n. 431 del 1985, ben oltre la
 scadenza del termine del 31 dicembre 1986.
    La mancata adozione dei piani regionali  avrebbe  determinato  una
 grave  situazione  di pericolo per i valori paesistici del territorio
 campano nonche' diffusi fenomeni di abusivismo  edilizio,  stante  la
 difficolta'  di  prolungare  per  un  cosi' lungo periodo di tempo la
 rigida misura cautelare disposta con il decreto del  Ministro  per  i
 beni  culturali  e  ambientali  del  28  marzo 1985 e consistente nel
 divieto assoluto di  modificazione,  fino  alla  adozione  dei  piani
 regionali,  dei  luoghi  tutelati.  Tanto  che - insiste l'Avvocatura
 dello Stato - la stessa Regione Campania avrebbe  in  piu'  occasioni
 rilasciato  autorizzazioni  illegittime  - annullate poi dal Ministro
 per i beni culturali e ambientali - ad eseguire opere  in  violazione
 del suddetto divieto.
    Risulterebbe,  percio',  evidente - conclude l'Avvocatura - che il
 decreto impugnato ha promosso l'intervento  sostitutivo  dello  Stato
 non  tanto  per  sanzionare un prolungato inadempimento della Regione
 agli obblighi di legge, quanto per rimuovere gli  effetti  gravemente
 pregiudizievoli  conseguenti  alla  omessa  pianificazione paesistica
 regionale. E questo porterebbe ad escludere  che  l'intervento  dello
 Stato si sia svolto in violazione del principio di leale cooperazione
 affermato dalla giurisprudenza costituzionale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Con  ricorso  n.  21 del 1994, notificato in data 11 giugno
 1994, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato  in  relazione  al decreto del Presidente del
 Consiglio dei ministri 31 marzo 1994,  mediante  il  quale  e'  stata
 disposta   la   sostituzione   dell'amministrazione  regionale  della
 Campania con il Ministero per  i  beni  culturali  e  ambientali  nel
 compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del
 piano territoriale paesistico della stessa Regione.
    A  seguito del rilievo prospettato dalla Corte dei conti in ordine
 alla insufficienza della forma di tale atto, l'atto stesso  e'  stato
 ritirato dall'amministrazione statale e non ha avuto ulteriore corso.
 In  sua sostituzione e' stato poi emanato, con identico contenuto, il
 decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994.
    Nei confronti del ricorso in esame  va,  pertanto,  dichiarata  la
 cessazione della materia del contendere.
    2.  -  Con  successivo  ricorso  n.  33  del 1994, notificato il 3
 settembre 1994, la Regione Campania ha sollevato un nuovo  conflitto,
 con  istanza  di  sospensione  dell'atto  impugnato,  in relazione al
 decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1994  che,  a  sua
 volta,  -  dopo  il  ritiro  del decreto del Presidente del Consiglio
 oggetto del precedente conflitto - ha disposto la sostituzione  della
 Regione  con  il Ministero dei beni culturali e ambientali, sempre ai
 fini  del  compimento  degli  atti  necessari  per  la  redazione   e
 l'approvazione del piano territoriale paesistico regionale.
    Ad  avviso  della  ricorrente,  tale decreto avrebbe leso la sfera
 delle  attribuzioni  regionali  per  aver  disposto  la  sostituzione
 dell'amministrazione  regionale  con l'amministrazione statale pur in
 assenza dei presupposti necessari per l'esercizio di  tale  potere  e
 cioe'  senza  che  nella  specie si fosse determinata una persistente
 inattivita' da parte degli organi regionali: dal  che  la  violazione
 degli  artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale
 cooperazione. Pertanto, la Regione ricorrente chiede a  questa  Corte
 di  voler  dichiarare  che  non  spetta  allo  Stato,  e  per esso al
 Presidente   della   Repubblica,   di   disporre   la    sostituzione
 dell'amministrazione  regionale  della  Campania  per la redazione ed
 approvazione del piano  territoriale  paesistico  e,  per  l'effetto,
 annullare il d.P.R. 15 giugno 1994.
    3. - Il ricorso non e' fondato.
    Il  potere  sostitutivo esercitato con il decreto presidenziale di
 cui e' causa trova il suo fondamento nel secondo comma  dell'art.  1-
 bis  della  legge  8  agosto  1985,  n. 431, dove si stabilisce che -
 decorso inutilmente il termine del  31  dicembre  1986,  fissato  nel
 primo  comma dello stesso articolo ai fini dell'approvazione da parte
 delle  Regioni  dei  piani  paesistici  o  dei   piani   urbanistico-
 territoriali  destinati a sottoporre a specifica normativa d'uso e di
 valorizzazione ambientale i  beni  e  le  aree  incluse  nel  vincolo
 paesistico  - il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita
 i poteri di cui agli artt. 4 e 82 del decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
    Tra  questi  poteri  risulta  compreso - ai sensi del quarto comma
 dell'art. 4 del  d.P.R.  n.  616  del  1977  -  anche  il  potere  di
 sostituzione  previsto  dall'art.  2 della legge n. 382 del 22 luglio
 1975, dove si prevede che "in caso di persistente  inattivita'  degli
 organi  regionali  nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le
 attivita' relative alle materie delegate  comportino  adempimenti  da
 svolgersi  entro  termini perentori previsti dalla legge o risultanti
 dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta
 del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in
 sostituzione dell'amministrazione regionale".
    La ricorrente contesta  che,  nella  specie,  fosse  maturata  una
 "persistente inattivita'" degli organi regionali tale da giustificare
 l'esercizio  del potere sostitutivo e, a questo fine, richiama le di-
 verse azioni svolte dalla Regione, a partire dal  1986,  in  funzione
 dell'adempimento  dell'obbligo  di approvazione di una pianificazione
 paesistica. Senonche' tali attivita' o non sono approdate a risultati
 conclusivi (come nel caso della delibera di  Giunta  del  5  dicembre
 1986, n. 200) o hanno investito soltanto aree limitate del territorio
 regionale  (come  nelle ipotesi della legge regionale n. 35 del 1987,
 concernente il piano urbanistico-territoriale  dell'area  sorrentino-
 amalfitana,  o  dei piani paesistici relativi a determinati territori
 comunali adottati dalla Giunta regionale nel febbraio del 1993).
    In ogni caso si e' trattato di attivita' che  non  sono  state  in
 grado  di  superare  il  fatto  oggettivo  dell'assenza  di  un piano
 paesistico relativo all'intero territorio regionale a piu'  di  sette
 anni  di  distanza dalla scadenza del termine fissato dalla legge. La
 persistenza  dell'inattivita'  viene,  dunque,  in  questo  caso,   a
 derivare  non  solo  dal comportamento inadeguato tenuto dal soggetto
 obbligato, ma anche dall'assenza del risultato che la legge  imponeva
 di perseguire e che di fatto - nonostante il tempo trascorso - non e'
 stato realizzato.
    Ne',  su  questo  piano,  puo'  assumere  rilievo  il fatto che il
 ritardo nello svolgimento dell'attivita' richiesta  dalla  legge  sia
 derivato  anche  dal  sequestro degli elaborati di piano disposto dal
 giudice penale: a parte il rilievo che il  sequestro  e'  intervenuto
 soltanto  nel  1993,  resta  il  fatto  che  tale  elemento,  se puo'
 concorrere  a  spiegare,  non  puo'  certo  giustificare  il  ritardo
 nell'adempimento  in  cui sono incorsi gli organi regionali. E questo
 tanto piu' ove si consideri che la stessa Regione,  dopo  il  rigetto
 dell'istanza di dissequestro rivolta al giudice penale ed in risposta
 alla  prima  diffida del Ministero per i beni culturali e ambientali,
 forniva allo stesso Ministero "formale  assicurazione"  che  i  piani
 paesistici della Regione Campania sarebbero stati approvati entro sei
 mesi  dalla data di adozione della delibera della Giunta regionale n.
 6564 del 16 novembre 1993 (v. lettera 15 dicembre 1993 del Presidente
 della Regione al Ministro per i beni culturali e ambientali).
    D'altro canto, neppure puo' essere ragionevolmente contestata allo
 Stato una violazione del principio di leale cooperazione, nei termini
 in cui  lo  stesso  e'  stato  ripetutamente  richiamato,  anche  con
 riferimento al settore in esame, nella giurisprudenza di questa Corte
 (v. sentt. nn. 151 e 153 del 1986). In proposito basti solo accennare
 ai  ripetuti  solleciti  (quali  emergono  anche dalla corrispondenza
 prodotta in giudizio) nonche' al fatto che la Regione  e'  stata  per
 due volte diffidata all'adempimento, con atti rispettivamente in data
 15  settembre  1993 e 16 febbraio 1994, adottati a distanza di cinque
 mesi l'uno dall'altro. Solleciti e diffide che  ponevano  chiaramente
 in  luce  sia  i  danni  per  l'economia  e  per  l'ordinato sviluppo
 urbanistico  conseguenti  alla   mancata   approvazione   del   piano
 paesistico  (in  relazione  al  protrarsi  del  blocco dell'attivita'
 edilizia ed al dilagare dell'abusivismo), sia  i  gravi  problemi  di
 ordine  pubblico  collegati  al  mancato  adempimento  (segnalati dal
 Prefetto di Napoli con nota del 9 agosto 1993).
    Ne' si  puo',  infine,  condividere  la  censura  prospettata  nel
 ricorso,  in base alla quale il ritiro del decreto del Presidente del
 Consiglio del 3 marzo 1994 e la sua sostituzione con il  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  del 15 giugno 1994 avrebbero richiesto
 una nuova istruttoria ed una nuova diffida. In realta', il rinnovo di
 tali incombenti procedurali, gia'  compiutamente  espletati,  non  si
 presentava in alcun modo necessario in relazione ad un atto, quale il
 decreto  presidenziale  di  cui  e' causa, che, a seguito del rilievo
 formulato dalla Corte dei conti,  doveva  limitarsi  semplicemente  a
 sanare,  senza alcuna modifica sostanziale, il vizio formale rilevato
 nei confronti del precedente decreto del  Presidente  del  Consiglio,
 come atto conclusivo del procedimento.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara:
      a)  che  spetta  allo  Stato  disporre,  mediante il decreto del
 Presidente della Repubblica  del  15  giugno  1994,  la  sostituzione
 dell'amministrazione  regionale della Campania con il Ministero per i
 beni culturali  e  ambientali  ai  fini  del  compimento  degli  atti
 necessari  per  la  redazione e l'approvazione del piano territoriale
 paesistico della Regione Campania;
       b)  cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di
 attribuzione sollevato dalla Regione Campania in relazione al decreto
 del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1994.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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