N. 38 ORDINANZA 6 - 13 febbraio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Professionisti - Medici - Diritto ad ottenere l'iscrizione  nell'albo
 degli  odontoiatri conservando nel contempo l'iscrizione all'albo dei
 medici chirurghi  -  Compatibilita'  della  norma  impugnata  con  le
 direttive comunitarie in materia - Richiamo alla giurisprudenza della
 Corte  (v.  ordinanze nn.  244/1994, 269, 79 e 8 del 1991, 450, 389 e
 78 del 1990 e 152/1987) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 31 ottobre 1988, n. 471, art. 1).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.8 del 22-2-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,
 dott. Renato GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.    Francesco
 GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 31
 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati  in
 medicina  e  chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale di  Salerno
 nel  procedimento  civile vertente tra Sisalli Roberto e l'Ordine dei
 medici chirurghi e  degli  odontoiatri  della  Provincia  di  Salerno
 iscritta  al  n.  533  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
      2)  ordinanza  emessa  il 15 aprile 1994 dal Tribunale di Verona
 nel procedimento civile vertente tra Marchesini Annamaria e  l'Ordine
 dei  medici  chirurghi  e degli odontoiatri della Provincia di Verona
 iscritta al n. 563 del registro ordinanze  1994  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  40, prima serie speciale,
 dell'anno 1994.
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio,  instaurato  da  un  medico
 chirurgo   per   la   dichiarazione   del  suo  diritto  ad  ottenere
 l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri,  conservando  nel  contempo
 l'iscrizione  all'albo dei medici chirurghi, il Tribunale di Salerno,
 con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993, ma pervenuta alla Corte il 2
 agosto 1994 (reg. ord. n. 533 del 1994), ha sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme
 concernenti l'opzione, per i laureati in medicina  e  chirurgia,  per
 l'iscrizione  all'albo  degli  odontoiatri),  che,  prevedendo  per i
 laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso  di
 laurea  negli anni dal 1980-81 fino al 1984-85, la facolta' di optare
 per l'iscrizione all'albo  degli  odontoiatri  entro  un  determinato
 periodo  di  tempo,  impedendo loro la contemporanea iscrizione anche
 all'albo dei medici chirurghi, determinerebbe un'evidente  disparita'
 di  trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di
 laurea  in  epoca  precedente  al  28  gennaio   1980   e   abilitati
 all'esercizio  della  professione medica, sono stati, in virtu' della
 sentenza n. 100 del 1989 di questa Corte, autorizzati a mantenere  la
 doppia  iscrizione e a richiedere senza limiti di tempo la iscrizione
 nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici
 chirurghi, in cio' parificati ai medici specialisti in odontoiatria;
      che, nel corso di altro giudizio, il  Tribunale  di  Verona  con
 ordinanza del 15 aprile 1994 (reg. ord. n. 563 del 1994) ha sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale del medesimo art. 1 della
 legge 471 del 1988, "nella parte  in  cui  sottopone  al  termine  di
 decadenza del 31 dicembre 1991 la facolta' dei laureati in medicina e
 chirurgia,  immatricolati  negli  anni accademici 1980/1985 di optare
 per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri ai  fini  dell'esercizio
 dell'attivita'  di  cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409"
 (ovverosia della professione di odontoiatra);
      che nella seconda  ordinanza  si  sostiene  che  la  fattispecie
 oggetto  del  giudizio e' diversa da quella decisa con la sentenza n.
 100 del 1989, giacche' sarebbe addirittura di ostacolo alla  facolta'
 di opzione la circostanza del mancato conseguimento dell'abilitazione
 professionale  - richiesta anch'essa dalla norma impugnata - in epoca
 anteriore alla scadenza del termine del  31  dicembre  1991,  con  la
 conseguenza    che   l'attrice   verrebbe   discriminata,   in   modo
 irragionevole rispetto ad altri soggetti, ai quali la legge riconosce
 un identico beneficio in relazione  ad  una  medesima  situazione  di
 fatto,   subordinando   poi  "il  concreto  godimento  del  beneficio
 all'esercizio  di  una  opzione  entro  un  determinato  termine   di
 decadenza",  senza  considerare  che  la  possibilita'  di  esercizio
 dell'opzione puo' dipendere da circostanze del  tutto  estranee  alla
 posizione  di  fatto  cui  e'  ricollegato  il  beneficio e del tutto
 indipendenti dalla volonta' del beneficiario;
      che e' intervenuto in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
 Stato,   richiamando   le  deduzioni  esposte  in  analogo  giudizio,
 conclusosi con l'ord. n. 244 del 1994 di questa Corte nel senso della
 manifesta inammissibilita';
      che in particolare la difesa dello Stato - dopo  aver  ricordato
 che  la  professione  di  dentista, separata ed autonoma da quella di
 medico-chirurgo, e' stata istituita in Italia con la legge n. 409 del
 1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687
 del  1978,  relative  al  reciproco  riconoscimento  dei  diplomi  di
 dentista,  per  agevolare  l'esercizio  del diritto di stabilimento e
 della libera prestazione dei servizi in questo settore  professionale
 -  ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle
 comunita' europee ha aperto una  procedura  di  infrazione  ai  sensi
 dell'art.  169  del  Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di
 giustizia delle comunita'  (causa  C-40/93)",  soggiungendo  che  "la
 Commissione  contesta  che con questa legge la Repubblica italiana ha
 violato le direttive citate per  il  fatto  di  consentire,  oltre  i
 limiti  temporali inderogabilmentefissatidall'art. 19 della direttiva
 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista  a  persone  prive
 della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria,
 perche' in possesso della sola laurea in medicina e non anche del di-
 ploma  di  specializzazione)",  per  cui  "questo stato delle cose e'
 certamente non privo  di  rilevanza  ai  fini  della  verifica  della
 costituzionalita',  ai  sensi  dell'art.  3 della Costituzione, della
 apposizione  di  un  termine  per  l'esercizio  della   facolta'   di
 iscrizione  all'albo  degli  odontoiatri" e, in generale, della norma
 impugnata;
    Considerato che nella richiamata ordinanza n. 244 del 1994, con la
 quale sono state decise questioni identiche a  quella  ora  sollevata
 dal Tribunale di Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994), si osservo' che
 nelle  ordinanze di rimessione mancava "ogni cenno di motivazione sul
 profilo, gia' esistente al momento della rimessione  delle  questioni
 di  legittimita'  costituzionale  -  e  sul  quale  si sofferma anche
 l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive  -
 della   compatibilita'   della   norma  impugnata  con  le  direttive
 comunitarie del Consiglio nn. 686  e  687  del  25  luglio  1978  (in
 Gazzetta  ufficiale  delle  comunita'  europee n. L 233 del 24 agosto
 1978)" e che "tale profilo, attenendo alla operativita'  della  norma
 oggetto  degli  incidenti  di costituzionalita', investe la rilevanza
 delle questioni, onde di esso  ogni  giudice,  nel  sollevarle,  deve
 farsi  carico  ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87,
 pena l'inammissibilita' delle questioni medesime (ordd. nn. 269,  79,
 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987)";
      che  le  medesime  considerazioni devono essere svolte anche per
 quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di Verona  (reg.
 ord.  n. 563 del 1994) che investe la stessa norma legislativa, sotto
 un  profilo  che  -  seppur  relativo  al  tempo  del   conseguimento
 dell'abilitazione   e   quindi   ad   una  circostanza  temporalmente
 precedente quella dell'esercizio  del  diritto  di  opzione  ai  fini
 dell'iscrizione  all'albo - presuppone in ogni caso che il giudice si
 faccia carico della compatibilita'  della  norma  di  cui  deve  fare
 applicazione   con   la   disciplina   comunitaria   e  quindi  della
 operativita' della stessa;
      che, pertanto, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni  cenno
 di  motivazione  sul  punto, la questione e' anch'essa manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'articolo  1 della legge 31 ottobre
 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in  medicina
 e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate,
 in  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Tribunale di
 Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994) e dal Tribunale di  Verona  (reg.
 ord. n. 563 del 1994) con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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