N. 42 ORDINANZA 6 - 13 febbraio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Modifiche al codice di procedura penale in tema di
 semplificazione dei procedimenti di misure cautelari e di diritto  di
 difesa  -  Impugnazione  di  decreto-legge non convertito - Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 275, commi 3- bis e 3- ter;  d.-l. 14 luglio  1994,  n.
 440, art. 2).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 77 e 112).
 
(GU n.8 del 22-2-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,
 dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof.   Francesco
 GUIZZI, prof. Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 275, commi 3-
 bis e 3-ter, del  codice  di  procedura  penale  e  dell'art.  2  del
 decreto-legge  14  luglio  1994,  n.  440  (Modifiche  al  codice  di
 procedura penale in tema  di  semplificazione  dei  procedimenti,  di
 misure  cautelari  e  di  diritto  di difesa), promossi con ordinanze
 emesse il 16 luglio 1994 (n. 2 ordinanze) e il  18  luglio  1994  dal
 Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  per i
 minorenni di Bari, il 18 luglio 1994 dal Pretore  di  Asti  e  il  15
 luglio  1994  dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso il
 Tribunale di Ivrea nei procedimenti penali rispettivamente  a  carico
 di  Caputo  Gaetano,  Berlingerio  Bruno, Milenkovic Rosida ed altri,
 Scalinci Robertino, Carbone Lorenzo ed altri, iscritte  ai  nn.  629,
 630,  631,  650  e 696 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  nn.  43,  45,  49,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  per  i  minorenni  di Bari con due ordinanze del 16 luglio
 1994 e con un'ordinanza del 18 luglio 1994 ed il Pretore di Asti  con
 ordinanza  del  18  luglio  1994,  hanno  sollevato,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, questione  di  legittimita'  dell'art.
 275,  commi  3-  bis  e  3-ter,  del codice di procedura penale, come
 introdotti dall'art. 2 del  decreto-legge  14  luglio  1994,  n.  440
 (Modifiche  al  codice di procedura penale in tema di semplificazione
 dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa);
      e che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
 di  Ivrea  con  ordinanza  del  15  luglio  1994  ha  sollevato,   in
 riferimento  agli  artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, questione
 di legittimita' dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440;
    Considerato  che  le  ordinanze  sottopongono alla Corte questioni
 identiche o analoghe, donde la riunione dei relativi giudizi;
      che il decreto-legge 14  luglio  1994,  n.  440,  non  e'  stato
 convertito  in  legge,  come  risulta dal comunicato pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994,  e  che,  pertanto,  in
 conformita'  della  giurisprudenza  di questa Corte (vedi, da ultimo,
 ordinanza n. 430 del 1994), le  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 275, commi 3- bis e 3-ter, del
 codice di procedura penale, e dell'art. 2 del decreto-legge 14 luglio
 1994, n. 440 (Modifiche al codice di  procedura  penale  in  tema  di
 semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di
 difesa),  sollevate,  in  riferimento agli artt. 2, 3, 77 e 112 della
 Costituzione,  dal  Giudice  delle  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  per i minorenni di Bari, dal Pretore di Asti e dal Giudice
 per le indagini preliminari presso  il  Tribunale  di  Ivrea  con  le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0211