N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994
N. 88 Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Piazzi Fabio Bruno Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare pene accessorie e misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria - Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di cui l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art. 708 del c.p. (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza - Lesione del principio di ragionevolezza e della funzione della pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo. (C.P.P. 1988, art. 445). (Cost., artt. 3 e 27).(GU n.9 del 1-3-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Piazzi Fabio Bruno, evocato in giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 708 del c.p. (essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, era colto in possesso della somma di L. 4.320.000 di cui non giustificava la provenienza). Fatto accertato in Cremona il 2 ottobre 1992, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, chiedeva ed otteneva, previo consenso del p.m., di essere ammesso alla procedura di cui agli artt. 444 e ss. del c.p.p. Le parti concordavano la pena di 2 mesi di arresto cosi' calcolata: P.B. = 3 mesi arresto - 1/3 ex art. 444 del c.p.p.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord n. 87/1995). 95C0231