N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994

                                 N. 88
 Ordinanza emessa il 21 novembre  1994  dal  pretore  di  Cremona  nel
 procedimento penale a carico di Piazzi Fabio Bruno
 Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta
    dell'imputato  -  Effetti  - Divieto di irrogare pene accessorie e
    misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria -
    Lamentata omessa previsione della confisca di somme o beni di  cui
    l'imputato  della  contravvenzione  p. e p. dall'art. 708 del c.p.
    (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza
    - Lesione del principio di ragionevolezza e della  funzione  della
    pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.
 (C.P.P. 1988, art. 445).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.9 del 1-3-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Piazzi  Fabio  Bruno, evocato in giudizio per rispondere del reato
 p. e p. dall'art. 708 del c.p. (essendo stato condannato per  delitti
 determinati  da motivi di lucro, era colto in possesso della somma di
 L. 4.320.000 di cui non giustificava la provenienza).
    Fatto accertato in Cremona il 2 ottobre 1992,  anteriormente  alla
 dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento, chiedeva ed otteneva,
 previo consenso del p.m., di essere ammesso  alla  procedura  di  cui
 agli artt. 444 e ss. del c.p.p.
    Le  parti  concordavano  la  pena  di  2  mesi  di  arresto  cosi'
 calcolata: P.B. = 3 mesi arresto - 1/3 ex art. 444 del c.p.p.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord n. 87/1995).
 95C0231