N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994

                                 N. 89
 Ordinanza  emessa  il  21  novembre  1994  dal pretore di Cremona nel
 procedimento penale a carico di Piazzi Fabio Bruno
 Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta
    dell'imputato - Effetti - Divieto di irrogare  pene  accessorie  e
    misure di sicurezza, con l'eccezione della confisca obbligatoria -
    Lamentata  omessa previsione della confisca di somme o beni di cui
    l'imputato della contravvenzione p. e p. dall'art.  708  del  c.p.
    (possesso ingiustificato di valori) non giustifichi la provenienza
    -  Lesione  del principio di ragionevolezza e della funzione della
    pena anche per quanto riguarda il recupero sociale del reo.
 (C.P.P. 1988, art. 445).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.9 del 1-3-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Piazzi Fabio Bruno, evocato in giudizio per rispondere  del  reato
 p.  e p. dall'art. 708 del c.p. (essendo stato condannato per delitti
 determinati da motivi di lucro, era colto in possesso della somma  di
 L. 90.000 di cui non giustificava la provenienza).
    Fatto  accertato  in Cremona il 16 giugno 1992, anteriormente alla
 dichiarazione di apertura del  dibattimento,  chiedeva  ed  otteneva,
 previo  consenso  del  p.m.,  di essere ammesso alla procedura di cui
 agli artt. 444 e ss. del c.p.p.
    Le parti concordavano la pena di 1 mese, gg. 10 di  arresto  cosi'
 calcolata:  P.B.  = 3 mesi arresto - 1/3 ex art. 62, n. 4, del c.p. -
 1/3 per art. 444 del c.p.p.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord n. 87/1995).
 95C0232