N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1994

                                 N. 94
 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1994  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  c/o  il  tribunale  di  Mondovi' nei procedimenti penali
 riuniti a carico di Araldo Pierluigi ed altro
 Reati tributari - Omessa annotazione sul registro di carico e scarico
    delle   bolle   di    accompagnamento    -    Lamentata    mancata
    depenalizzazione   come  per  l'ipotesi  dell'"omessa  tenuta  dei
    registri" ritenuta piu' grave - Irragionevolezza -  Disparita'  di
    trattamento tra cittadini.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 1-3-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nei procedimenti penali riuniti
 nei confronti di: 1) Araldo Pierluigi, nato a  Saliceto  il  7  marzo
 1960, residente ivi, via Umberto I n. 11, libero, difeso, di fiducia,
 dall'avv. Vittorio Bassino del foro di Mondovi'; 2) Scaccino Lorenzo,
 nato  a  Millesimo il 21 luglio 1963, residente in Saliceto, via Roma
 n. 3, elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Isabella Levi
 Moreno, in Ceva, via Consolata n. 11,  libero,  difeso,  di  fiducia,
 dall'avv.  Isabella  Levi  Moreno  del foro di Mondovi', con studio a
 Ceva; imputati:
       A) nel proc. pen. n. 116/94 not. reato T. 21 - n. 194/94 g.i.p.
 Araldo Pierlugi: del reato di cui all'art. 3,  secondo  comma,  della
 legge  n. 516/1982 per avere, quale ragioniere commercialista, omesso
 di annotare nell'apposito registro stampati, per il periodo 24 giugno
 1993-12  novembre  1993,  il  bollettario  bolle  di  accompagnamento
 8144150/B/92-199/B/92. Acc. in Saliceto il 25 maggio 1994;
       B) nel proc. pen. n. 117/94 not. reato T. 21 - n. 193/94 g.i.p.
 Araldo  Pierlugi:  del  reato di cui all'art. 3, secondo comma, della
 legge n. 516/1982 per avere, quale ragioniere commercialista,  omesso
 di  annotare sull'apposito registro stampati, per il periodo 4 luglio
 1988-12  novembre  1993,  un  bollettario  bolle  di  accompagnamento
 1670701/750-87. Acc. in Saliceto il 25 maggio 1994;
       C) nel proc. pen. n. 131/94 not. reato T. 21 - n. 200/94 g.i.p.
 Araldo  Pierlugi,  Scaccino  Lorenzo, del reato di cui agli artt. 110
 del c.p., 3, secondo comma della legge n. 516/1982, per avere,  quali
 legali  rappresentanti della S.n.c. Podo di Scaccino e Araldo, omesso
 di  annotare  sull'apposito registro bolle di accompagnamento, per il
 periodo 1 gennaio 1990-24 luglio 1991,  n.  5  bollettari  (serie  AB
 04326299/86-0436500/86). Acc. in Saliceto il 13 giugno 1994. Recidiva
 ex art. 99 del c.p. per Scaccino Lorenzo.
    Rilevato  che,  all'odierna  udienza,  i  difensori degli imputati
 Araldo Pierluigi e Scaccino  Lorenzo  hanno  sollevato  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge
 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
    Rilevato  che  la  disposizione  prevista  dal secondo comma della
 norma citata punisce con l'arresto fino a sei mesi  o  con  l'ammenda
 fino  a  lire  2  milioni  "chi  stampa, fornisce, acquista o detiene
 stampati per la compilazione dei  documenti  di  accompagnamento  dei
 beni  viaggianti  o  delle  ricevute  fiscali  senza  provvedere alle
 prescritte annotazioni";
    Rilevato  peraltro  che,  a  seguito  delle  modifiche  introdotte
 all'art.  1,  sesto  comma, della legge n. 516/1982 dall'art. 1 della
 legge 15 maggio 1991, n. 154, l'omessa tenuta del registro di  carico
 e  scarico  delle  bolle di accompagnamento (art. 10 d.m. 29 novembre
 1978) non ha piu' rilevanza penale, mentre il fatto di chi non annota
 su  tale  registro  l'acquisto  e  la  detenzione  delle   bolle   di
 accompagnamento  e'  sanzionato penalmente dal citato art. 3, secondo
 comma;
    Ritenuto pertanto che tale norma stabilisca una disciplina  penale
 affetta  da  sospetti  di  irragionevolezza, a carico di chi si rende
 responsabile di un minus (l'omessa annotazione sul registro di carico
 e  scarico  delle  bolle  di   accompagnamento),   rispetto   a   chi
 indubbiamente   commette  un  maius  (l'omessa  tenuta  del  medesimo
 registro);
    Ritenuto   che   tale   sospetta   irragionevolezza   del   regime
 sanzionatorio, dovuta forse ad una dimenticanza della legge 15 maggio
 1991,  n.  154,  crei in concreto una disparita' di trattamento tra i
 cittadini,  in  contrasto  con  i  principi  di  eguaglianza  sanciti
 dall'art. 3 della Costituzione;
    Ritenuto inoltre che i procedimenti riuniti di cui in epigrafe non
 possano  essere  definiti  indipendentemente  dalla risoluzione della
 prospettata questione di legittimita' costituzionale,  la  quale  non
 appare, per le motivazioni suesposte, manifestamente infondata;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il procedimento penale in corso;
    Ordina la notifica della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  la sua comunicazione ai Presidenti della
 Camera dei deputati e del Senato.
      Mondovi', addi' 14 dicembre 1994
      Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)
 
 95C0237