N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1994

                                 N. 99
 Ordinanza  emessa  il  27  ottobre  1994  dal  pretore  di  Gela  nel
 procedimento penale a carico di Camilleri Salvatore ed altra
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Ritenuta riconducibilita'
    di  detto  "istituto  di  clemenza" alla amnistia - Previsione con
    decreto-legge  -  Indebita  rinuncia  dello  Stato  alla   pretesa
    punitiva  senza  la  prescritta  maggioranza  dei  due  terzi  dei
    componenti di ciascuna Camera come richiesto  per  la  concessione
    dell'amnistia.
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione  di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni
    abusive ultimate  o  interrotte  con  il  sequestro  entro  il  31
    dicembre 1993 ed estinzione degli stessi dopo l'avvenuto pagamento
    -  Conseguente  rinuncia  alla  pretesa  punitiva  dello  Stato  -
    Violazione dei principi di uguaglianza, di tutela  del  paesaggio,
    della salute e della liberta' di iniziativa economica privata.
 (D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, primo, secondo e quinto
    comma, 2, 3 e 6).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo
(GU n.9 del 1-3-1995 )
    comma, e 79).
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visti  gli  atti  del  procedimento  n. RG 106/94 e R.N.R. 1714/92
 contro Camilleri Salvatore e Malfitano Carmela, imputati entrambi dei
 reati:
       A) previsto e punito dall'art. 20,  lett.  b)  della  legge  n.
 47/1985 per avere realizzato senza la prescritta concessione edilizia
 la  costruzione  costituita da un p.t. di mq 110 circa con veranda di
 circa 30 mq (pilastri in c.a., muri in conci di tufo, copertura a tre
 falde con travetti prefabbricati, laterizi e conglomerato cementizio)
 con infissi esterni, in c.da Faino, con  piu'  azioni  esecutive  del
 medesimo   disegno   criminoso   per   aver   continuato   i   lavori
 successivamente ai sequestri e in concorso fra loro;
       B) p.e.p. dagli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 della legge n. 1086/1971
 per  avere  realizzato  la  costruzione sopra indicata al capo A) con
 opere in conglomerato cementizio armato senza il progetto  esecutivo,
 la  direzione  di un tecnico abilitato ed avendo omesso di denunziare
 tali opere all'ufficio del genio civile prima  del  loro  inizio,  in
 concorso  tra  loro  e con piu' azioni esecutive del medesimo disegno
 criminoso ed, in concorso fra loro;
       C) p.e.p. dagli artt. 2, 18 e 20 della legge  n.  64/1974,  per
 avere  realizzato la costruzione sopra indicata al capo A) in abitato
 da consolidare senza preavviso scritto al sindaco e  all'ufficio  del
 genio   civile  e  senza  la  preventiva  autorizzazione  scritta  di
 quest'ultimo ufficio, con piu' azioni esecutive del medesimo  disegno
 criminoso ed in concorso fra loro;
       D)  p.  e  p.  dagli  artt.  81  del c.p.v., 110 e 349 del c.p.
 perche', in concorso  fra  loro  e  con  piu'  azioni  esecutive  del
 medesimo  disegno  criminoso violavano i sigilli apposti da VV.UU. di
 Butera in data 12 giugno 1992 alle ore 10.45 e dai C.C. di Gela il 12
 giugno 1992, alle ore 16,30, al fine di assicurare l'identita'  e  la
 conservazione  dell'immobile  suddetto. Tutti commessi in Butera fino
 al 25 agosto 1992. Per  Cammilleri  Salvatore  con  l'aggravante  del
 c.p.v. dell'art. 349 del c.p. per avere commesso il fatto in qualita'
 di custode;
    Vista  la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23,
 primo, secondo e terzo comma;
    Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la  questione
 di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 del decreto-
 legge 27 settembre 1994, n. 551, in  riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione;
    Ritenuto   di   dover   sollevare  anche  d'ufficio  questione  di
 legittimita' costituzionale delle norme di  cui  all'art.  1,  primo,
 secondo  e quinto comma, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551,
 in cui e' ravvisata la violazione dell'art. 79, e dell'art. 3,  sotto
 il  duplice  profilo  dell'irragionevolezza  di  tali  norme  e della
 disparita' di trattamento in relazione agli artt. 9,  secondo  comma,
 32, primo comma e 41, secondo comma, della Costituzione;
    Ritenuto  che  le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e
 non manifestamente infondate per i seguenti motivi:
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 98/1995).
 95C0242