N. 64 SENTENZA 20 - 24 febbraio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Agevolazioni e contributi in genere  -  Regione  Sicilia  -  Delibera
 legislativa  regionale  in  materia  di provvidenze in settori vari -
 Mancata promulgazione e successiva abrogazione ad opera  delle  leggi
 regionali  nn.  37  e  39  del  1994  -  Cessazione della materia del
 contendere.
 
 (Delibera legislativa n. 670 approvata dalla assemblea della  regione
 siciliana il 6 agosto 1994)
 
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
    Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 19 della
 delibera legislativa n. 670 approvata il 6 agosto 1994 dall'Assemblea
 regionale, avente per oggetto "Provvidenze a favore  dei  proprietari
 di  immobili  danneggiati  da  eventi  franosi verificatisi nel primo
 quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpre-
 tative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria,  del
 commercio,   della   cooperazione,   dell'artigianato  e  dei  lavori
 pubblici" promosso con ricorso del Commissario  dello  Stato  per  la
 Regione   Sicilia,  notificato  il  16  agosto  1994,  depositato  in
 cancelleria il 25 agosto 1994 ed  iscritto  al  n.  56  del  registro
 ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente,  e
 gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni Lo Bue per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Commissario  dello  Stato per la Regione siciliana, con
 ricorso del 25 agosto 1994, ha impugnato gli  artt.  16  e  19  della
 delibera  legislativa n. 670, approvata dall'Assemblea regionale il 6
 agosto 1994 -  recante  "Provvidenze  a  favore  dei  proprietari  di
 immobili   danneggiati  da  eventi  franosi  verificatisi  nel  primo
 quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpre-
 tative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria,  del
 commercio,   della   cooperazione,   dell'artigianato  e  dei  lavori
 pubblici" -, deducendo la violazione degli artt. 3, 97 e  81,  quarto
 comma,  della  Costituzione nonche' degli artt. 14 e 17 dello Statuto
 speciale.
    L'articolo 16 della delibera in questione prevede la  cessione  da
 parte  dell'Ente  minerario  siciliano  (EMS),  ad  un  prezzo  anche
 simbolico,  della  quota  di  partecipazione  di  maggioranza   nella
 I.S.A.F.  S.p.A., in liquidazione, a condizione che congiuntamente si
 proceda  alla  dismissione  della  quota  posseduta  dalla   Enichem-
 Agricoltura,  che  non  ci siano oneri fiscali e spese per l'EMS, che
 gli immobili siano  vincolati  per  almeno  dieci  anni  alla  stessa
 attivita'  produttiva.  Inoltre, la norma impugnata autorizza l'EMS a
 concorrere con l'Enichem-Agricoltura per il ripiano delle  passivita'
 entro  il  limite  di  7  miliardi,  nonche'  ad agevolare la ripresa
 dell'attivita' produttiva con un contributo a fondo perduto entro  il
 limite di 15 miliardi.
    Secondo  il  ricorrente,  tale  disposizione contrasterebbe con la
 corretta utilizzazione delle  risorse  pubbliche  secondo  canoni  di
 economicita',  risultando  irragionevole  la  previsione, da un lato,
 della partecipazione al risanamento finanziario, e, dall'altro, della
 cessione   dell'azienda   a   titolo   gratuito.   La    disposizione
 contrasterebbe,  inoltre,  con  l'art.  81,  quarto comma, Cost., non
 contenendo alcuna  indicazione  delle  risorse  con  cui  far  fronte
 all'onere finanziario previsto.
    L'articolo  19  della  stessa  delibera legislativa prevede, a sua
 volta,  l'assunzione  a  carico  del  bilancio  della  Regione  delle
 garanzie  concesse  - entro la data di entrata in vigore del d.-l. 20
 maggio 1993, n. 149, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
 luglio  1993, n. 237 - da soci di cooperative agricole a favore delle
 cooperative stesse, nei cui confronti sia stato dichiarato  lo  stato
 di  insolvenza  o  il  fallimento  o  avviata  la liquidazione coatta
 amministrativa, con facolta' di rivalsa della Regione  nei  confronti
 della cooperativa debitrice.
    Il  Commissario  dello Stato, premesso che la norma ripropone, con
 modifiche, l'art. 2 della  delibera  legislativa  n.  675,  approvata
 dall'Assemblea  il  10  maggio 1994, anch'essa impugnata, richiama le
 motivazioni del precedente ricorso e ribadisce il contrasto  con  gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione e con gli artt. 14 e 17 dello Statuto
 speciale.
    2.  -  E'  intervenuta  nel  giudizio  la  Regione  siciliana  per
 sostenere l'infondatezza del ricorso.
    In  riferimento  ad  entrambi  gli articoli impugnati, la Regione,
 dopo aver messo in evidenza che le censure attengono al merito  della
 scelta   del   legislatore,  sottolinea  che  il  giudizio  sul  buon
 andamento, in larga misura coincidente con quello di  ragionevolezza,
 puo'  incidere  sulla  discrezionalita' del legislatore solo sotto il
 profilo della "arbitrarieta'" o della "manifesta irragionevolezza".
    In particolare, con riferimento all'articolo 19, la Regione rileva
 le differenze con l'art. 2 della delibera legislativa n. 675  del  10
 maggio  1994  e  pone  in  risalto  che  il  legislatore regionale ha
 affiancato il proprio intervento a  quello  dello  Stato,  integrando
 quest'ultimo, nel rispetto degli articoli 14 e 17 dello Statuto.
    3. - Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 30
 settembre  1994  e'  stata pubblicata la legge regionale 29 settembre
 1994, n.  34,  recante  "Provvidenze  a  favore  dei  proprietari  di
 immobili   danneggiati  da  eventi  franosi  verificatisi  nel  primo
 quadrimestre 1994. Modifiche, integrazioni di norme e norme interpre-
 tative. Interventi nel settore dell'occupazione, dell'industria,  del
 commercio,   della   cooperazione,   dell'artigianato  e  dei  lavori
 pubblici". La legge e' stata promulgata dal Presidente della  Regione
 con   omissione   degli   artt.  16  e  19,  oggetto  della  presente
 impugnativa.
    4. - Nel corso dell'udienza pubblica del 7 febbraio 1995 la difesa
 della Regione ha  depositato  la  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
 siciliana n. 50 del 13 ottobre 1994, dove risulta pubblicata la legge
 regionale 10 ottobre 1994, n. 37 "Provvedimenti in favore delle coop-
 erative  agricole"), che all'art. 1 "abroga" l'art. 19 della delibera
 legislativa n. 670 del 6 agosto 1994, nonche' la legge  regionale  10
 ottobre  1994,  n.  39  ("Interventi  per la ripresa produttiva della
 I.S.A.F. di Gela"), che  all'art.  1  "abroga"  l'articolo  16  della
 stessa delibera legislativa.
    Entrambe  le  parti  hanno,  di  conseguenza,  richiesto  che  sia
 dichiarata cassata la materia del contendere.
                        Considerato in diritto
    1. - Oggetto del ricorso in esame, proposto dal Commissario  dello
 Stato per la Regione siciliana, sono gli artt. 16 e 19 della delibera
 legislativa  n.  670  approvata  dall'Assemblea regionale il 6 agosto
 1994, recante "Provvidenze  a  favore  dei  proprietari  di  immobili
 danneggiati  da  eventi  franosi  verificatisi nel primo quadrimestre
 1994.  Modifiche,  integrazioni  di  norme  e  norme  interpretative.
 Interventi   nel   settore   dell'occupazione,   dell'industria,  del
 commercio,  della  cooperazione,  dell'artigianato   e   dei   lavori
 pubblici".  Ad  avviso del ricorrente, l'art. 16 violerebbe gli artt.
 3, 97 e 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  mentre  l'art.  19
 risulterebbe  in  contrasto  con  gli artt. 3 e 97 della Costituzione
 nonche' con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.
    2. - Come richiamato nelle premesse di fatto, il Presidente  della
 Regione siciliana, dopo la proposizione del ricorso, ha promulgato la
 legge  regionale  29  settembre  1994,  n.  34,  che, nel recepire la
 delibera  legislativa  n.  670  del  6  agosto  1994,  ha  omesso  le
 disposizioni  impugnate.  Successivamente  la  Regione siciliana, nel
 regolare nuovamente la materia, ha provveduto, con le leggi n.  37  e
 n. 39 del 10 ottobre 1994, ad "abrogare" le stesse disposizioni.
    Tali  disposizioni  non  hanno,  pertanto,  prodotto alcun effetto
 nell'ordinamento giuridico ne' sono piu' in  grado  di  produrne,  in
 ragione   della   loro   mancata  promulgazione  e  della  successiva
 "abrogazione" operata con le leggi regionali n. 37 e n. 39 del 1994.
    In conformita' con la costante giurisprudenza di questa Corte (v.,
 da  ultimo  le  sentt.  466  e  470  del 1994) va, quindi, accolta la
 richiesta delle parti e dichiarata cessata la materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso  di
 cui  in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione
 siciliana avverso gli artt. 16 e 19 della delibera legislativa n. 670
 approvata  dall'Assemblea  regionale  il  6  agosto   1994,   recante
 "Provvidenze  a  favore  dei  proprietari  di immobili danneggiati da
 eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre  1994.  Modifiche,
 integrazioni  di norme e norme interpretative. Interventi nel settore
 dell'occupazione, dell'industria, del commercio, della  cooperazione,
 dell'artigianato e dei lavori pubblici".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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