N. 65 ORDINANZA 20 - 24 febbraio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza -  Pensione  diretta  ridotta  all'importo  a
 calcolo  e  pensione di reversibilita' integrata al minimo fino al 31
 dicembre 1994 - Riliquidazione della prima pensione con  integrazione
 al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983
 -  Questione  gia'  decisa dalla Corte (v.  sentenza n. 240/1994) con
 declaratoria di parziale fondatezza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6,  quinto,  sesto  e  settimo
 comma,  convertito  in  legge  11  novembre  1983,  n.  638; legge 24
 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiduesimo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
    Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art.  6,  commi 5, 6 e 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n.
 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e  sanitaria  e  per  il
 contenimento  della  spesa  pubblica,  disposizioni  per vari settori
 della  pubblica  amministrazione  e  proroga  di   taluni   termini),
 convertito  nella  legge  11  novembre  1983, n. 638, e dell'art. 11,
 comma 22, della legge  24  dicembre  1993,  n.  577  (recte  n.  537)
 (Interventi  correttivi  di finanza pubblica), promosso con ordinanza
 emessa il 18 marzo 1994 dal Tribunale  di  Vicenza  nel  procedimento
 civile  vertente  tra l'I.N.P.S. e Bordignon Maria iscritta al n. 556
 del registro ordinanza 1994 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'8 febbraio 1994 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che nel corso di  un  procedimento  di  appello  promosso
 dall'I.N.P.S.   avverso   la   sentenza  di  primo  grado  che  aveva
 riconosciuto a Maria Bordignon, titolare di pensione diretta  ridotta
 all'importo  a  calcolo  e di pensione di riversibilita' integrata al
 minimo fino al 31 dicembre 1984, il diritto alla riliquidazione della
 prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato
 alla data del  30  settembre  1983,  il  Tribunale  di  Vicenza,  con
 ordinanza  del  18 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5,  6  e  7,
 del  d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito nella legge 11
 novembre 1983, n. 638, e dell'art.  11,  comma  22,  della  legge  24
 dicembre 1993, n. 537;
      che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata
 viola  gli  artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. perche' "l'importo del
 trattamento non piu' integrabile dopo l'entrata in vigore  del  d.-l.
 n.  463 del 1983 rappresentava il minimo indispensabile per garantire
 ai lavoratori mezzi adeguati alle  proprie  esigenze  di  vita",  non
 potendosi  addurre  a giustificazione della riduzione del trattamento
 pensionistico al di sotto di  tale  livello  "esigenze  economiche  o
 finanziarie di enti pubblici", col che il principio di ragionevolezza
 "verrebbe  fatto  riposare non gia' sull'impero della ragione, bensi'
 sulla ragione dell'impero";
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  11,  comma  22, della legge n. 537 del 1993, e' gia' stata
 decisa da questa Corte, nel  senso  della  parziale  fondatezza,  con
 sentenza  n.  240  del  1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
 anche con riguardo al combinato disposto del citato  art.  11,  comma
 22, e dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del d.-l. n. 463 del 1983;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi
 5,  6  e  7,  del  d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
 materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento  della  spesa
 pubblica,    disposizioni    per    vari   settori   della   pubblica
 amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella  legge
 11  novembre  1983,  n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)  -
 gia' dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza
 n.  240  del  1994  -  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 38,
 secondo comma, della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Vicenza  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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