N. 66 ORDINANZA 20 - 24 febbraio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Difensore  della  parte  civile - Impugnazione -
 Proposizione anche se non  munito  di  procura  speciale  a  proporre
 appello rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento da impugnare -
 Insussistenza di lesione del diritto di difesa - Insussistenza di una
 disparita'  di  trattamento tra imputato contumace e parte civile che
 abbiano proceduto alla nomina di un procuratore speciale  fornito  di
 ampia   delega   alla   rappresentanza   in   giudizio   -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 100, 122 e 577; disposizioni di attuazione del  codice
 di procedura penale, art. 37).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
    Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 100, 122, 577
 del  codice  di  procedura  penale  e  dell'art.  37  delle  norme di
 attuazione del medesimo codice promosso con  ordinanza  emessa  il  4
 luglio  1994 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile
 vertente tra Barbiero Ivano ed altro iscritta al n. 617 del  registro
 ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 43 prima serie speciale dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel  corso del giudizio di appello del procedimento
 penale nei confronti di Barbiero Ivano e Bramardo Carlo, imputati per
 i reati di ingiuria e diffamazione, la Corte d'appello di  Torino  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la
 questione di costituzionalita' degli artt. 100, 122, 577  del  codice
 di  procedura  penale  e  dell'art.  37 delle norme di attuazione del
 medesimo codice nella parte in cui consentono al difensore  di  parte
 civile  di  proporre  impugnazione,  anche  se  non munito di procura
 speciale  a  proporre  appello  rilasciata  dopo   l'emanazione   del
 provvedimento da impugnare (R.O. n. 617 del 1994);
      che  il  giudice a quo ha premesso che l'appello in questione e'
 stato proposto dalle parti civili per mezzo del  loro  difensore,  al
 quale  era  stata  conferita procura speciale per rappresentarle "nel
 presente  e  negli  eventuali  gradi  di  giudizio",  e  che  l'ampia
 formulazione della norma contenuta nell'art. 37 delle disposizioni di
 attuazione  del codice di procedura penale, in relazione all'art. 122
 dello stesso codice, pare consentire al difensore della parte  civile
 di  proporre impugnazione anche in base a procura speciale rilasciata
 in epoca anteriore alla pronuncia del provvedimento da impugnare;
      che nell'ordinanza di rimessione si  afferma  che  tale  potere,
 riconosciuto al difensore della parte civile, comporta una disparita'
 di  trattamento  nei  confronti  del  difensore dell'imputato rimasto
 contumace, al quale non e' consentito proporre impugnazione se non in
 forza di una  procura  speciale  rilasciatagli  successivamente  alla
 pronuncia  dell'atto  da  impugnare, con la specifica indicazione del
 medesimo atto;
      che tale disparita' di trattamento, sempre ad avviso del giudice
 remittente, appare priva di ragionevolezza  e  lesiva  del  principio
 della parita' di posizione tra le parti;
      che  nel  giudizio  davanti alla Corte ha spiegato intervento il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per chiedere che la questione
 sollevata sia dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato che, in  riferimento  all'invocato  parametro  di  cui
 all'art.  24  della  Costituzione, le norme impugnate non configurano
 alcuna lesione del diritto di difesa, dal momento  che  attribuiscono
 la piu' ampia possibilita' di impugnazione alla parte civile e al suo
 difensore,  munito  di  procura  speciale  rilasciata  anche in epoca
 anteriore all'emanazione del provvedimento da impugnare;
      che,  diversamente  da  quanto  si  afferma  nell'ordinanza   di
 remissione,  l'art.  571, primo comma, del codice di procedura penale
 riconosce espressamente, e in via generale,  anche  all'imputato  che
 abbia  proceduto  alla  nomina di un procuratore speciale, secondo le
 modalita' previste dall'art. 122 del medesimo codice, la facolta'  di
 conferire  a  tale  procuratore  la  delega all'impugnazione anche in
 epoca anteriore all'emissione del provvedimento da impugnare;
      che la disposizione contenuta nell'art. 571,  terzo  comma,  del
 codice   di   procedura   penale,  disciplina  l'autonomo  potere  di
 impugnazione  del  difensore  dell'imputato,  prevedendo  un   limite
 speciale a tale potere di impugnazione nel caso dell'imputato che sia
 rimasto contumace, richiedendo il conferimento di "specifico mandato,
 rilasciato  con  la  nomina  o  anche successivamente nelle forme per
 questa previste";
      che  pertanto  le  norme  impugnate   non   configurano   alcuna
 disparita'  di  trattamento tra imputato contumace e parte civile che
 abbiano proceduto alla nomina di un procuratore  speciale,  al  quale
 possono  entrambe  conferire,  in  epoca  precedente all'emissione di
 provvedimenti  appellabili,  ampia  delega  alla  rappresentanza   in
 giudizio,  mentre  e' diversa - in relazione al fondamento dei poteri
 esercitati -  la  posizione  del  difensore  dell'imputato  contumace
 rispetto a quella del procuratore speciale;
      che,  pertanto,  la questione sollevata nel presente giudizio va
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale degli artt. 100, 122, 577,  del  codice  di  procedura
 penale  e  37  delle  disposizioni di attuazione del medesimo codice,
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
 Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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