N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1994

                                N. 105
 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 della Corte d'appello  di  Torino
 nel  procedimento  civile  tra  Re Gian Carlo ed altri e il comune di
 Valenza
 Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la
    realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri
    enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le
    aree edificabili in base alla media tra il valore dei  terreni  ed
    il  reddito  dominicale  rivalutato, con la riduzione dell'importo
    cosi'  determinato   del   quaranta   per   cento   -   Esclusione
    dell'applicazione  di detta disciplina ai procedimenti per i quali
    l'indennita' predetta  sia  stata  accettata  dalle  parti  o  sia
    divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata
    in  giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata
    -   Violazione   delle   norme   costituzionali   che    prevedono
    l'approvazione  articolo  per  articolo  dei disegni di legge e il
    vaglio preventivo della necessita' ed urgenza per i decreti-legge,
    in quanto la norma impugnata e' stata  introdotta  ex  novo  dalla
    legge di conversione.
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, convertito in legge 8
    agosto 1992, n. 359).
 (Cost., artt. 72 e 77).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1390/92
 r.g. promossa da: Re Gian Carlo, residente in Valenza  (Alessandria),
 viale   Santuario,   8;   Re   Pier  Giorgio,  residente  in  Valenza
 (Alessandria), c. Garibaldi, 102;  Re  Carlo,  residente  in  Valenza
 (Alessandria), via Noe' 8, tutti elettivamente domiciliati in Torino,
 via  Bagetti  18,  presso  l'avv.  Mauro  Rubat-Ors,  che  unitamente
 all'avv. Giuseppe Greppi li rappresenta  come  da  procura  in  atti,
 attori,  contro  il  comune  di  Valenza, in persona del sindaco pro-
 tempore sig. Mario Manenti, elettivamente domiciliato in Torino,  via
 Susa  42,  presso  l'avv.  Guglielmo  Preve,  che unitamente all'avv.
 Piero Golinelli, lo rappresenta come da procura in atti, convenuto.
                           OSSERVA IN FATTO
    Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1992,  Gian  Carlo,
 Pier Giorgio, e Carlo Re convenivano avanti questa Corte il comune di
 Valenza  (Alessandria)  in persona del sindaco pro-tempore, esponendo
 che, con  decreto  n.  6  dell'11  novembre  1981,  il  comune  aveva
 espropriato,  senza  mai stabilire la relativa indennita' definitiva,
 una area di loro proprieta', di  mq.  1770,  censita  in  catasto  al
 foglio  25,  nn. 635/636/637/638. A seguito della sentenza n. 67/1990
 della  Corte  costituzionale,  essi  si  erano   risolti   ad   agire
 giudizialmente  ai fini di ottenere la determinazione dell'indennita'
 predetta - nonche' di quella relativa all'occupazione  d'urgenza  del
 bene - e chiedevano che questa Corte si pronunciasse al riguardo.
    Il  comune  si  costituiva,  confermando  i fatti come esposti, ma
 sollevando  alcune  eccezioni.  In  primis,  quella  di  difetto   di
 competenza  (o,  in alternativa, di giurisdizione) del giudice adito,
 affermando che vi era  piu'  di  un  dubbio  circa  la  reale  natura
 dell'azione propota; in secundis, quella di prescrizione dell'azione,
 essendo   trascorsi  oltre  dieci  anni  dal  decreto  di  esproprio.
 Contestava poi, nel merito, la richiesta  di  condanna  al  pagamento
 degli  interessi sugli interessi e dei maggiori danni da svalutazione
 monetaria.
    Con sentenza in data odierna  la  Corte  respingeva  le  eccezioni
 della  parte  convenuta,  ravvisando  pero'  nel  contempo,  prima di
 procedere  alla  determinazione  del   quantum,   l'opportunita'   di
 sospendere   il  giudizio,  ritenendo  non  manifestamente  infondata
 l'eccezione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  5-bis  della
 legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.-l. 11 luglio 1992,
 n. 333, che ha dettato norme per la determinazione dell'indennita' di
 esproprio delle aree edificabili.
                              IN DIRITTO
    Gli  attori  affermano che l'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992,
 n. 359, che ha convertito in legge il d.-l. 11 luglio  1992,  n.  333
 ("Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica"), si pone
 in  conflitto  con  gli  artt.  72  e 77 della Carta fondamentale, in
 quanto  esso  sarebbe  stato  approvato  secondo  una  procedura  non
 corretta sotto il profilo costituzionale.
    La  Corte  ritiene  che  tale  questione  non  sia  manifestamente
 infondata.
    Com'e'  noto,  l'art.  72  della  Costituzione  detta  norme   per
 l'approvazione  delle leggi: in particolare, il primo comma prescrive
 che ogni disegno di legge vada esaminato da ciascuna Camera, prima in
 commissione  e  poi  dall'assemblea,  che  lo  approva  articolo  per
 articolo  e  con  votazione  finale;  i  commi  successivi  prevedono
 differenti regimi per i disegni di legge  dei  quali  sia  dichiarata
 l'urgenza, e per quelli riservati all'approvazione delle commissioni,
 rinviando  per  la  specifica disciplina ai regolamenti delle singole
 Camere. Diverso e piu'  veloce  iter  seguono  invece,  per  la  loro
 particolare   natura,   i  decreti-legge,  alla  cui  conversione  fa
 riferimento il successivo art. 77.
    Nel caso in esame, la norma che ha disciplinato in via transitoria
 la determinazione  dell'indennita'  di  espropriazione  per  le  aree
 fabbricabili  (non  a  caso  contraddistinta  con  un  numero  bis, e
 precisamente il 5-bis) non era stata inserita  nel  testo  articolato
 dal  d.-l.  n. 333 del 1992, ma bensi' introdotta ex novo dalla legge
 di conversione. Non risulta, dunque, che a suo tempo essa  sia  stata
 sottoposta  al vaglio preventivo della sussistenza della necessita' e
 dell'urgenza; ne' essa appare integrare una semplice  modifica  delle
 norme  introdotte  con  il  citato  decreto-legge,  atteso che questo
 prevedeva soprattutto disposizioni di carattere tributario.
    E' pur vero che l'espropriazione per  pubblica  utilita'  comporta
 riflessi di natura finanziaria, in quanto al proprietario espropriato
 e'  dovuta  la  relativa  indennita', ma e' altrettanto vero che essa
 costituisce un campo del tutto a parte, con  la  conseguenza  che  la
 norma  in esame appare, nella specie, del tutto estranea alla materia
 originariamente disciplinata dal decreto-legge detto.
    In altre  parole,  nel  caso  di  specie  si  sarebbe  violato  il
 procedimento  di  approvazione  della  legge  cosi' come disciplinato
 dalla Costituzione: si e' infatti introdotto, in sede di  conversione
 di  un  decreto-legge, una norma nuova, estranea all'oggetto, che non
 puo' essere  intesa  come  modifica  o  emendamento  del  decreto  da
 convertire,  e sulla cui necessita' ed urgenza non vi e' stata alcuna
 valutazione.
    A cio' si aggiunga ancora che, nel caso che ne occupa, il  Governo
 aveva posto la fiducia sul testo emendato, per cui le Assemblee hanno
 votato  esclusivamente  l'articolo  unico  del  disegno  di  legge di
 conversione, senza avere alcuna concreta possibilita' di discutere la
 norma introdotta dall'art. 5-bis citato.
    Tutto cio' dimostra ampiamente, a parere di questo giudice, che la
 norma in esame abbia acquistato forza di legge  in  violazione  degli
 artt.  72  e  77  della  Costituzione,  e  che,  di  conseguenza,  e'
 necessario che la questione  venga  deferita  all'esame  della  Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rilevata  la  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5-bis  della  legge 8 agosto
 1992, n. 359, che ha convertito in legge il decreto-legge  11  luglio
 1992, n. 333, in relazione agli artt. 72 e 77 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Torino, addi' 9 dicembre 1994
                Il presidente f.f.: VENDITTELLI CASOLI
 
 95C0272