N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1995
N. 107 Ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Tomada Gianni Reato in genere - Falso giuramento della parte - Giuramento decisorio deferito dalla parte in giudizio civile - Ritrattazione prima della decisione della domanda giudiziale - Causa di non punibilita' - Omessa previsione - Lamentato deteriore trattamento rispetto all'ipotesi del giuramento deferito d'ufficio. (C.P., art. 371, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.10 del 8-3-1995 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 286/1991 r.g. App., contro Tomada Gianni, appellante avverso la sentenza di data 10 giugno 1991 del pretore di Udine ed imputato del reato di cui all'art. 371 del c.p. per aver reso falso giuramento in una causa civile da lui promossa nei confronti della Germancar S.r.l., avanti al tribunale di Udine. Ritenuto che il Tomada e' stato condannato in ordine al reato a lui ascritto per avere affermato, in sede di giuramento decisorio, di avere integralmente estinto il suo debito nei confronti della Germancar S.r.l., essendo invece risultato, nel corso dell'istruttoria che l'estinzione del debito non si era verificata; Rilevato che, con dichiarazione di data 17 febbraio 1992, resa dinanzi al g.i. della causa civile, il Tomada ha ritrattato il contenuto del precedente giuramento reso all'udienza del 9 ottobre 1989; Ritenuto che, a norma dell'art. 371, secondo comma, del c.p., la dichiarazione di ritrattazione costituisce causa di non punibilita' solo nell'ipotesi di giuramento deferito d'ufficio e non anche ove il giuramento medesimo sia stato deferito dalla parte; Considerato che nella specie trattavasi di atto processuale contenuto nella comparsa di risposta della parte convenuta e pervenuto al Collegio solo per la decisione sulla contestazione sulla sua ammissibilita'; Rilevato che la limitata operativita' della ritrattazione che non si estende all'ipotesi di giuramento deferito dalla parte (371, secondo comma, del c.p.) non trova logica giustificazione e costituisce palese violazione dell'art. 3 della Cost., trattandosi di situazioni omogenee definite dal legislatore in modo diverso, anche perche' il codice penale vigente (1930) faceva riferimento alle disposizioni civilistiche dell'abrogato codice civile 1865; Osservato che la soluzione della questione e' rilevante poiche' l'attuale giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 371, secondo comma, del c.p., nella parte in cui limita gli effetti della ritrattazione alla sola ipotesi del giuramento deferito d'ufficio per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza medesima sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale. Trieste, addi' 11 gennaio 1995 Il presidente: DEL CONTE 95C0274