N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 gennaio 1995

                                N. 107
 Ordinanza  emessa  l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste
 nel procedimento penale a carico di Tomada Gianni
 Reato in genere - Falso giuramento della parte - Giuramento decisorio
    deferito dalla parte in  giudizio  civile  -  Ritrattazione  prima
    della   decisione   della   domanda  giudiziale  -  Causa  di  non
    punibilita' - Omessa previsione - Lamentato deteriore  trattamento
    rispetto all'ipotesi del giuramento deferito d'ufficio.
 (C.P., art. 371, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 286/1991 r.g. App.,  contro  Tomada  Gianni,  appellante  avverso  la
 sentenza  di data 10 giugno 1991 del pretore di Udine ed imputato del
 reato di cui all'art. 371 del c.p. per aver reso falso giuramento  in
 una  causa  civile  da  lui  promossa  nei  confronti della Germancar
 S.r.l., avanti al tribunale di Udine.
    Ritenuto che il Tomada e' stato condannato in ordine  al  reato  a
 lui ascritto per avere affermato, in sede di giuramento decisorio, di
 avere  integralmente  estinto  il  suo  debito  nei  confronti  della
 Germancar   S.r.l.,   essendo    invece    risultato,    nel    corso
 dell'istruttoria che l'estinzione del debito non si era verificata;
    Rilevato  che,  con  dichiarazione  di data 17 febbraio 1992, resa
 dinanzi al g.i. della  causa  civile,  il  Tomada  ha  ritrattato  il
 contenuto  del  precedente  giuramento reso all'udienza del 9 ottobre
 1989;
    Ritenuto che, a norma dell'art. 371, secondo comma, del  c.p.,  la
 dichiarazione  di  ritrattazione costituisce causa di non punibilita'
 solo nell'ipotesi di giuramento deferito d'ufficio e non anche ove il
 giuramento medesimo sia stato deferito dalla parte;
    Considerato  che  nella  specie  trattavasi  di  atto  processuale
 contenuto   nella  comparsa  di  risposta  della  parte  convenuta  e
 pervenuto al Collegio solo per la decisione sulla contestazione sulla
 sua ammissibilita';
    Rilevato che la limitata operativita' della ritrattazione che  non
 si  estende  all'ipotesi  di  giuramento  deferito  dalla parte (371,
 secondo  comma,  del  c.p.)  non  trova  logica   giustificazione   e
 costituisce palese violazione dell'art. 3 della Cost., trattandosi di
 situazioni  omogenee  definite dal legislatore in modo diverso, anche
 perche' il codice  penale  vigente  (1930)  faceva  riferimento  alle
 disposizioni civilistiche dell'abrogato codice civile 1865;
    Osservato  che  la  soluzione della questione e' rilevante poiche'
 l'attuale giudizio non puo' essere definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva   d'ufficio,   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 371, secondo comma, del c.p., nella parte in cui limita gli
 effetti della ritrattazione alla sola ipotesi del giuramento deferito
 d'ufficio per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale,  a
 cura della cancelleria;
    Dispone  che  a  cura  della  cancelleria l'ordinanza medesima sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Sospende  il presente procedimento fino alla decisione della Corte
 costituzionale.
      Trieste, addi' 11 gennaio 1995
                       Il presidente: DEL CONTE
 
 95C0274