N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1994

                                N. 109
 Ordinanza  emessa  il  14  dicembre 1994 dal pretore di Pistoia, sez.
 distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale  a  carico  di
 Benigni Giovanni ed altri
 Processo penale - Esame dei testimoni da parte del difensore di parte
    civile  -  Ritenuta  limitazione  delle  domande solo ai fatti che
    ineriscono direttamente alla posizione della parte  privata  dallo
    stesso  difesa  - Disparita' di trattamento rispetto al p.m. ed al
    difensore dell'imputato - Compressione del diritto di difesa.
 Processo penale - Esame del testimone - Regole - Possibilita' di
    consultazione  "in  aiuto  della  memoria,  di  documenti  da  lui
    redatti"  - Conseguente divieto di avvalersi allo stesso scopo, di
    documenti,  note  scritte  o   pubblicazioni   -   Disparita'   di
    trattamento rispetto al perito ed al consulente tecnico.
 (C.P.P. 1988, art. 498, primo comma, in relazione agli artt. 100,
    194,  terzo  comma,  e  499, quinto comma, in relazione agli artt.
    501, secondo comma, e 514, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                              IL PRETORE
    Visti gli atti del proc. pen. n. 2201/1994 r.dib.;
    Esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa della  parte  civile
 costituita Duccini Aroldo;
    Preso  atto delle conclusioni dei difensori degli imputati Benigni
 Giovanni, Fodale Sergio, Bruno Vincenzo, Magnani  Daniel  Domenico  e
 Digilio Pietro;
    Visto il parere espresso dal p.m., osserva:
      il  difensore  della  parte  civile  costituita, rappresenta nel
 corso del giudizio la necessita' di estendere l'esercizio del proprio
 mandato difensivo non solo,  e  limitatamente  ai  fatti  costituenti
 oggetto   di   specifico   interesse   per   la  parte  dallo  stesso
 rappresentata,  ma  anche  in  relazione  ad  episodi  e  circostanze
 riferite  dal  teste  nel  corso della deposizione, ma riguardanti in
 quanto tali elementi che non riguardano in modo diretto  gli  aspetti
 sostanziali   della  propria  posizione  difensiva.  In  particolare,
 l'opposizione della difesa  degli  imputati  si  e'  sostanziata  nel
 divieto  per  il  difensore  di  parte civile di formulare domande al
 teste su fatti che non  riguardassero  l'episodio  in  prima  persona
 interessante la stessa parte civile.
    Nello  stesso contesto i difensori degli imputati hanno, altresi',
 rilevato l'inutilizzabilita' da parte del teste di  alcuni  fogli  di
 giornale riportanti notizie attinenti ai fatti per cui e' pendente il
 presente  processo  penale,  fogli  di  giornale  che  - in base alle
 dichiarazioni rese dal  teste  nel  corso  della  deposizione  -  gli
 sarebbero  stati  spontaneamente  consegnati  da  uno  degli  odierni
 imputati e dai quali ebbero inizio le indagini di polizia giudiziaria
 che hanno condotto all'incriminazione dei prevenuti.
    Orbene, ritiene il pretore che le eccepite  questioni  configurino
 elementi   tali   da   necessitare   un   giudizio   di  legittimita'
 costituzionale delle corrispondenti disposizioni normative richiamate
 a fondamento dell'assunto eccepito dai  difensori  degli  imputati  e
 della parte civile.
    In  particolare, il decidente osserva come in relazione alla prima
 eccezione  sollevata,  si  ravvisi  l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  498,  primo  comma, del c.p.p., in relazione all'art. 194,
 terzo comma, del c.p.p. e dell'art. 100 del c.p.p.,  con  riferimento
 all'art. 3 ed all'art. 24 della Cost., nella parte in cui non prevede
 che  il  difensore  della  parte  civile  costituita  ritualmente  in
 giudizio, possa porre al  testimone  domande  per  l'accertamento  di
 fatti  che  non  ineriscono  alla  posizione  sostanziale della parte
 privata dallo stesso rappresentata e difesa: la violazione  dell'art.
 3  della  Cost.,  si  ravvisa  in  quanto tale disposizione normativa
 creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento  tra  le  parti
 del  giudizio  penale  (p.m.  ed  imputato  ritualmente assistito dal
 proprio difensore) e le parti private (segnatamente, la parte  civile
 costituita,  nei  limiti  e  per  gli  effetti sopra specificati); si
 ravvisa, inoltre, la violazione dell'art. 24,  secondo  comma,  della
 Cost.  ed il principio del diritto di difesa dallo stesso sancito, in
 quanto limiterebbe l'esercizio dei poteri esercitabili dal  difensore
 della  parte  civile  costituita,  in  quanto  persona  danneggiata e
 congiuntamente offesa dal reato.
    Per  quanto  concerne la seconda questione, v'e' da rilevare, come
 da disposizione normativa dell'art. 499, quinto comma,  in  relazione
 all'art.  501,  secondo  comma,  del  c.p.p. ed all'art. 514, secondo
 comma,  del  c.p.p.,  che  recita  che  "il  testimone  puo'   essere
 autorizzato  dal  Presidente  a  consultare,  in aiuto della memoria,
 documenti da lui  redatti",  debba  essere  letta  in  riferimento  e
 relazione  all'art.  501,  secondo comma, del c.p.p. che autorizza il
 perito  ed  il  consulente  tecnico  "in  ogni  caso"  a   consultare
 "documenti, note scritte e pubblicazioni" aggiungendo la possibilita'
 di  acquisizione anche ex officio. Tale disposizione normativa - art.
 499, quinto comma, del c.p.p. - a  parere  di  questo  decidente,  va
 considerata  contraria  alla  norma  costituzionale di cui all'art. 3
 della Cost. nella parte in cui non prevede che il testimone vincolato
 all'obbligo del giuramento, analogamente a periti e consulenti, possa
 avvalersi nel corso della deposizione di atti - quali documenti  note
 scritte  e  pubblicazioni  -  ed  in  particolare rappresentativi del
 legittimo diritto di cronaca.
    Ritenuto, pertanto, che il  presente  giudizio  non  possa  essere
 definito    indipendentemente   dalla   questione   di   legittimita'
 costituzionale, essendo  la  risoluzione  delle  questioni  sollevate
 rilevante  in quanto consentirebbe l'esercizio di piu' ampie facolta'
 al difensore della parte civile costituita ed, altresi', di  ampliare
 l'esame a fatti e circostanze che altrimenti non sarebbero oggetto di
 valutazione  probatoria ai fini di una corretta delibazione di questo
 decidente.
    Ritenuto,  altresi',  che  le  questioni   sollevate   siano   non
 manifestamente   infondate  per  le  ragioni  sopra  specificatamente
 esposte.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23  e  segg.  della  legge  costituzionale  n.  87
 dell'11 marzo 1953;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498,
 primo  comma,  del  c.p.p., in relazione agli artt. 194, terzo comma,
 del c.p.p. e 100 del c.p.p., con  riferimento  agli  artt.  3  e  24,
 secondo  comma,  della  Cost.  "nella parte in cui non prevede che il
 difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa
 porre domande al  testimone  per  l'accertamento  di  fatti  che  non
 ineriscono   direttamente  alla  posizione  sostanziale  della  parte
 privata dallo stesso difesa";
    Solleva, altresi', la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 499, quinto comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 501,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  e  514,  secondo comma, del c.p.p., con
 riferimento all'art. 3 della Cost. "nella parte in  cui  non  prevede
 che il testimone vincolato all'obbligo del giuramento possa avvalersi
 a  supporto  della  propria  memoria  - a differenza del perito e del
 consulente  tecnico  -  di  atti  quali  documenti,  note  scritte  e
 pubblicazioni,  in  particolare rappresentativi del legittimo diritto
 di cronaca";
    Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   nonche'
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Monsummano Terme, addi' 14 dicembre 1994
                         Il pretore: SCARCELLA
 
 95C0276