N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1994
N. 109 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal pretore di Pistoia, sez. distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Benigni Giovanni ed altri Processo penale - Esame dei testimoni da parte del difensore di parte civile - Ritenuta limitazione delle domande solo ai fatti che ineriscono direttamente alla posizione della parte privata dallo stesso difesa - Disparita' di trattamento rispetto al p.m. ed al difensore dell'imputato - Compressione del diritto di difesa. Processo penale - Esame del testimone - Regole - Possibilita' di consultazione "in aiuto della memoria, di documenti da lui redatti" - Conseguente divieto di avvalersi allo stesso scopo, di documenti, note scritte o pubblicazioni - Disparita' di trattamento rispetto al perito ed al consulente tecnico. (C.P.P. 1988, art. 498, primo comma, in relazione agli artt. 100, 194, terzo comma, e 499, quinto comma, in relazione agli artt. 501, secondo comma, e 514, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.10 del 8-3-1995 )
IL PRETORE Visti gli atti del proc. pen. n. 2201/1994 r.dib.; Esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa della parte civile costituita Duccini Aroldo; Preso atto delle conclusioni dei difensori degli imputati Benigni Giovanni, Fodale Sergio, Bruno Vincenzo, Magnani Daniel Domenico e Digilio Pietro; Visto il parere espresso dal p.m., osserva: il difensore della parte civile costituita, rappresenta nel corso del giudizio la necessita' di estendere l'esercizio del proprio mandato difensivo non solo, e limitatamente ai fatti costituenti oggetto di specifico interesse per la parte dallo stesso rappresentata, ma anche in relazione ad episodi e circostanze riferite dal teste nel corso della deposizione, ma riguardanti in quanto tali elementi che non riguardano in modo diretto gli aspetti sostanziali della propria posizione difensiva. In particolare, l'opposizione della difesa degli imputati si e' sostanziata nel divieto per il difensore di parte civile di formulare domande al teste su fatti che non riguardassero l'episodio in prima persona interessante la stessa parte civile. Nello stesso contesto i difensori degli imputati hanno, altresi', rilevato l'inutilizzabilita' da parte del teste di alcuni fogli di giornale riportanti notizie attinenti ai fatti per cui e' pendente il presente processo penale, fogli di giornale che - in base alle dichiarazioni rese dal teste nel corso della deposizione - gli sarebbero stati spontaneamente consegnati da uno degli odierni imputati e dai quali ebbero inizio le indagini di polizia giudiziaria che hanno condotto all'incriminazione dei prevenuti. Orbene, ritiene il pretore che le eccepite questioni configurino elementi tali da necessitare un giudizio di legittimita' costituzionale delle corrispondenti disposizioni normative richiamate a fondamento dell'assunto eccepito dai difensori degli imputati e della parte civile. In particolare, il decidente osserva come in relazione alla prima eccezione sollevata, si ravvisi l'illegittimita' costituzionale dell'art. 498, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 194, terzo comma, del c.p.p. e dell'art. 100 del c.p.p., con riferimento all'art. 3 ed all'art. 24 della Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio, possa porre al testimone domande per l'accertamento di fatti che non ineriscono alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso rappresentata e difesa: la violazione dell'art. 3 della Cost., si ravvisa in quanto tale disposizione normativa creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti del giudizio penale (p.m. ed imputato ritualmente assistito dal proprio difensore) e le parti private (segnatamente, la parte civile costituita, nei limiti e per gli effetti sopra specificati); si ravvisa, inoltre, la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Cost. ed il principio del diritto di difesa dallo stesso sancito, in quanto limiterebbe l'esercizio dei poteri esercitabili dal difensore della parte civile costituita, in quanto persona danneggiata e congiuntamente offesa dal reato. Per quanto concerne la seconda questione, v'e' da rilevare, come da disposizione normativa dell'art. 499, quinto comma, in relazione all'art. 501, secondo comma, del c.p.p. ed all'art. 514, secondo comma, del c.p.p., che recita che "il testimone puo' essere autorizzato dal Presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti", debba essere letta in riferimento e relazione all'art. 501, secondo comma, del c.p.p. che autorizza il perito ed il consulente tecnico "in ogni caso" a consultare "documenti, note scritte e pubblicazioni" aggiungendo la possibilita' di acquisizione anche ex officio. Tale disposizione normativa - art. 499, quinto comma, del c.p.p. - a parere di questo decidente, va considerata contraria alla norma costituzionale di cui all'art. 3 della Cost. nella parte in cui non prevede che il testimone vincolato all'obbligo del giuramento, analogamente a periti e consulenti, possa avvalersi nel corso della deposizione di atti - quali documenti note scritte e pubblicazioni - ed in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca. Ritenuto, pertanto, che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale, essendo la risoluzione delle questioni sollevate rilevante in quanto consentirebbe l'esercizio di piu' ampie facolta' al difensore della parte civile costituita ed, altresi', di ampliare l'esame a fatti e circostanze che altrimenti non sarebbero oggetto di valutazione probatoria ai fini di una corretta delibazione di questo decidente. Ritenuto, altresi', che le questioni sollevate siano non manifestamente infondate per le ragioni sopra specificatamente esposte.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge costituzionale n. 87 dell'11 marzo 1953; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 498, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 194, terzo comma, del c.p.p. e 100 del c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Cost. "nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone per l'accertamento di fatti che non ineriscono direttamente alla posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa"; Solleva, altresi', la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 499, quinto comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 501, secondo comma, del c.p.p. e 514, secondo comma, del c.p.p., con riferimento all'art. 3 della Cost. "nella parte in cui non prevede che il testimone vincolato all'obbligo del giuramento possa avvalersi a supporto della propria memoria - a differenza del perito e del consulente tecnico - di atti quali documenti, note scritte e pubblicazioni, in particolare rappresentativi del legittimo diritto di cronaca"; Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Monsummano Terme, addi' 14 dicembre 1994 Il pretore: SCARCELLA 95C0276