N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1994
N. 113 Ordinanza emessa il 31 dicembre 1994 dal pretore di Tortona nel procedimento civile vertente tra S.p.a. ECU SIM e Ministero del tesoro Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie a carico di societa' di intermediazione mobiliare per irregolarita' o violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dall'autorita' di vigilanza - Mancata previsione della responsabilita' solidale fra l'autore della violazione e la societa' di intermediazione e del diritto di regresso di quest'ultima, che abbia pagato la sanzione, verso il primo - Disparita' di trattamento rispetto alle imprese assicuratrici e agli istituti di credito per i quali sono previsti la responsabilita' solidale tra l'ente e l'autore della violazione e il diritto di regresso - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 25/1966 e 2/1969. (Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, terzo comma). (Cost., art. 3, primo comma).(GU n.10 del 8-3-1995 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; Esaminati gli atti; PREMESSO IN FATTO Che con ricorso depositato il 3 marzo 1994 la ECU SIM S.p.a. - societa' operante nel settore della intermediazione mobiliare - proponeva opposizione avverso il decreto 26 gennaio 1994, notificato il 7 febbraio 1994, con cui il Ministero del tesoro le ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di lire sessanta milioni per violazioni del regolamento n. 5386/1991 e della delibera n. 5389/1991, a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Che a fondamento del ricorso l'opponente deduceva: la illegittimita' costituzionale dell'art. 13, della legge n. 1/1991, terzo comma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la responsabilita' diretta del rappresentante della s.i.m. autore della violazione, la responsabilita' solidale della s.i.m. e l'azione di regresso da parte di quest'ultima nei confronti dell'autore della violazione contestata; il difetto di motivazione del provvedimento opposto in ordine ai criteri di applicazione della sanzione; la eccessivita' della sanzione stessa; Che instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta non si costituiva in giudizio; Che all'udienza 27 maggio 1994, la ricorrente insisteva nelle deduzioni ed eccezioni proposte. OSSERVA IN DIRITTO Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1. La legge citata - intitolata alla disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare - prevede all'art. 13 provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative, fra cui quella pecuniaria comminata all'odierna ricorrente, in caso di irregolarita' ovvero di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dall'autorita' di vigilanza. In tali ipotesi, a norma del terzo comma, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi entro trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da L. 20 milioni a L. 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attivita' in ordine al cui svolgimento da parte della societa' di intermediazione mobiliare siano state accertate irregolarita' o violazioni di legge, regolamento o disposizioni dell'autorita' di vigilanza. Assume la ricorrente il contrasto della citata disposizione con l'art. 3 della Costituzione. L'art. 13 infatti non indica i soggetti destinatari delle sanzioni e dei provvedimenti cautelari. A tale omissione conseguirebbe la diseguaglianza del trattamento sanzionatorio applicato nella fattispecie - alla sola ECU SIM S.p.a. - e quello configurato dalla legislazione vigente nei confronti di altre societa' soggette a organi di controllo come la ricorrente, la cui attivita' si svolge nell'ambito della intermediazione mobiliare. L'art. 13 cit. non prevede infatti, a differenza di disposizioni dettate per fattispecie del tutto simili, la responsabilita' solidale fra l'autore della violazione e la s.i.m. e il diritto di regresso di quest'ultima, che abbia pagato la sanzione, verso il primo. Si ritiene che la questione sollevata - alla quale il Ministero del tesoro, non costituito in giudizio, nulla oppone - appaia non manifestamente infondata e che sia senz'altro rilevante nel presente giudizio. Il citato art. 13, terzo comma, non indica - se non con un generico richiamo agli interessati quali destinatari della contestazione degli addebiti - a quale soggetto debbano applicarsi le sanzioni previste, mentre la lettura complessiva della disposizione sembra riferire tali sanzioni alla societa' di intermediazione immobiliare stessa, con esclusione dei rappresentanti legali o degli amministratori. Contrasta con la disciplina sopra richiamata quella prevista per altri soggetti collettivi, operanti in analoghi settori di attivita' e come le s.i.m. soggetti alla vigilanza di organi di controllo. Quanto alle imprese assicuratrici infatti l'art. 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295 rinvia per l'applicazione delle sanzioni amministrative alla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Questa costituisce l'immediato precedente della legge 24 novembre 1981, n. 689, che l'ha sostituita, e che prevede - art. 6, terzo comma - in caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente di persona giuridica, di ente privo di personalita' giuridica o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, il vincolo di solidarieta' fra l'autore della violazione e l'ente o imprenditore quanto all'obbligo di pagamento della sanzione, oltre al diritto di regresso - art. 6, quarto comma, della legge n. 689/1981 - di chi ha pagato nei confronti dell'autore della violazione. Analoga disposizione, relativa all'esercizio dell'attivita' bancaria, e' contenuta nell'art. 144 del d.-l. 30 settembre 1993 - t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia - secondo il quale (quinto comma) le banche, le societa' e gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Trattasi di norma concernente l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni del medesimo t.u. ovvero a disposizioni impartite da parte delle autorita' creditizie, commesse da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di interposizione nell'attivita' di credito al consumo ovvero da dipendenti. Appare evidente l'analogia fra le situazioni contemplate dalle disposizioni sopra riferite e quelle disciplinate dall'art. 13 della legge n. 1/1991 contestato dall'opponente. In tutti i casi si tratta di violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze connesse all'attivita' sociale da parte di soggetti investiti di poteri di rappresentanza - o di amministrazione o di direzione - o da parte di dipendenti di imprese operanti in particolari settori economici di generale interesse. Solo nel caso delle s.i.m. viene escluso il vincolo di solidarieta' nel pagamento della sanzione fra l'autore della violazione e l'ente in rappresentanza o alle dipendenze del quale abbia agito, negandosi inoltre all'ente il diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione. Il principio di uguaglianza consacrato dall'art. 3 della Costituzione puo' subire, com'e' noto, deroghe e limitazioni in presenza di situazioni che giustifichino discriminazioni apparenti con la necessita' di garantire una sostanziale parita' di trattamento, ovvero di regolari situazioni diverse sotto il profilo naturalistico: esigenze di cui nella fattispecie sopra delineata non si colgono profili di emergenza. Nessun dubbio inoltre che il principio richiamato sia applicabile, oltre che alle persone fisiche, alle persone giuridiche (si rammentano a questo proposito le sentenze n. 25/1966 e n. 2/1969 della Corte costituzionale). Per i motivi che precedono la menzionata questione viene ritenuta non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza della sollevata eccezione, e' sufficiente considerare come nella specie l'Amministrazione convenuta abbia comminato la sanzione pecuniaria, per la non irrilevante somma di lire sessanta milioni, alla sola ECU SIM S.p.a.; come non sussista, allo stato, la possibilita' per la ricorrente di invocare la responsabilita' solidale dell'autore - o degli autori - degli illeciti contestati e di agire in via di regresso nei confronti di chi li ha commessi. Qualora la norma di cui all'art. 13, terzo comma, della legge n. 1/1991 fosse dichiarata incostituzionale nei termini indicati dall'opponente, questa potrebbe recuperare l'importo della sanzione agendo in via di regresso contro chi ha dato causa alla sua applicazione. L'art. 295 del c.p.c. impone al giudicante di disporre la sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nella parte in cui non prevede la responsabilita' solidale del rappresentante della s.i.m. e della societa' di intermediazione mobiliare per il pagamento della sanzione amministrativa e il diritto di regresso della s.i.m. nei confronti dell'autore della violazione, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tortona, addi' 31 dicembre 1994 Il pretore: CARDINO 95C0280