N. 113 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1994

                                N. 113
 Ordinanza emessa il 31 dicembre  1994  dal  pretore  di  Tortona  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  S.p.a.  ECU  SIM e Ministero del
 tesoro
 Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie a carico di societa' di
    intermediazione mobiliare per irregolarita' o violazioni di legge,
    di regolamento  o  di  disposizioni  impartite  dall'autorita'  di
    vigilanza  - Mancata previsione della responsabilita' solidale fra
    l'autore della violazione e la societa' di intermediazione  e  del
    diritto di regresso di quest'ultima, che abbia pagato la sanzione,
    verso  il  primo - Disparita' di trattamento rispetto alle imprese
    assicuratrici e agli istituti di credito per i quali sono previsti
    la responsabilita' solidale tra l'ente e l'autore della violazione
    e il diritto di regresso - Riferimenti alle sentenze  della  Corte
    costituzionale nn. 25/1966 e 2/1969.
 (Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, terzo comma).
 (Cost., art. 3, primo comma).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
    Esaminati gli atti;
                           PREMESSO IN FATTO
    Che  con  ricorso  depositato  il 3 marzo 1994 la ECU SIM S.p.a. -
 societa' operante  nel  settore  della  intermediazione  mobiliare  -
 proponeva  opposizione avverso il decreto 26 gennaio 1994, notificato
 il 7 febbraio 1994, con cui il Ministero del tesoro le ingiungeva  il
 pagamento  della sanzione amministrativa di lire sessanta milioni per
 violazioni  del  regolamento  n.  5386/1991  e  della   delibera   n.
 5389/1991,  a  norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 2 gennaio
 1991, n. 1;
    Che a fondamento del ricorso l'opponente deduceva:
      la illegittimita' costituzionale dell'art. 13,  della  legge  n.
 1/1991,  terzo  comma,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 nella parte  in  cui  non  prevede  la  responsabilita'  diretta  del
 rappresentante    della    s.i.m.   autore   della   violazione,   la
 responsabilita' solidale della s.i.m. e l'azione di regresso da parte
 di  quest'ultima   nei   confronti   dell'autore   della   violazione
 contestata;
      il difetto di motivazione del provvedimento opposto in ordine ai
 criteri di applicazione della sanzione;
      la eccessivita' della sanzione stessa;
    Che  instauratosi  il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta
 non si costituiva in giudizio;
    Che all'udienza 27 maggio  1994,  la  ricorrente  insisteva  nelle
 deduzioni ed eccezioni proposte.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo
 comma, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
    La  legge  citata  -  intitolata alla disciplina dell'attivita' di
 intermediazione  mobiliare  -  prevede  all'art.   13   provvedimenti
 cautelari  e  sanzioni  amministrative,  fra  cui  quella  pecuniaria
 comminata all'odierna ricorrente, in caso di irregolarita' ovvero  di
 violazioni  di  legge,  di  regolamento  o  di disposizioni impartite
 dall'autorita' di vigilanza.
    In tali ipotesi, a norma del terzo comma, il Ministro del  tesoro,
 su proposta della Consob o della Banca d'Italia, previa contestazione
 degli  addebiti  agli  interessati  e  tenuto  conto  delle deduzioni
 presentate dagli stessi entro trenta giorni dalla comunicazione della
 contestazione,   applica   con   decreto   motivato    la    sanzione
 amministrativa  da  L.  20 milioni a L. 200 milioni ovvero dispone la
 sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di
 quelle attivita' in ordine al cui svolgimento da parte della societa'
 di intermediazione mobiliare siano state  accertate  irregolarita'  o
 violazioni  di  legge,  regolamento  o disposizioni dell'autorita' di
 vigilanza.
    Assume la ricorrente il contrasto della  citata  disposizione  con
 l'art. 3 della Costituzione.
    L'art. 13 infatti non indica i soggetti destinatari delle sanzioni
 e dei provvedimenti cautelari.
    A  tale  omissione conseguirebbe la diseguaglianza del trattamento
 sanzionatorio applicato nella fattispecie - alla sola ECU SIM  S.p.a.
 -  e  quello  configurato dalla legislazione vigente nei confronti di
 altre societa' soggette a organi di controllo come la ricorrente,  la
 cui attivita' si svolge nell'ambito della intermediazione mobiliare.
    L'art.  13  cit. non prevede infatti, a differenza di disposizioni
 dettate per fattispecie del tutto simili, la responsabilita' solidale
 fra l'autore della violazione e la s.i.m. e il diritto di regresso di
 quest'ultima, che abbia pagato la sanzione, verso il primo.
    Si ritiene che la questione sollevata - alla  quale  il  Ministero
 del  tesoro,  non  costituito  in giudizio, nulla oppone - appaia non
 manifestamente infondata e che sia senz'altro rilevante nel  presente
 giudizio.
    Il  citato  art.  13,  terzo  comma,  non  indica  - se non con un
 generico  richiamo   agli   interessati   quali   destinatari   della
 contestazione degli addebiti - a quale soggetto debbano applicarsi le
 sanzioni  previste,  mentre la lettura complessiva della disposizione
 sembra  riferire  tali  sanzioni  alla  societa'  di  intermediazione
 immobiliare  stessa, con esclusione dei rappresentanti legali o degli
 amministratori.
    Contrasta  con  la disciplina sopra richiamata quella prevista per
 altri soggetti collettivi, operanti in analoghi settori di  attivita'
 e come le s.i.m. soggetti alla vigilanza di organi di controllo.
    Quanto alle imprese assicuratrici infatti l'art. 87 della legge 10
 giugno   1978,  n.  295  rinvia  per  l'applicazione  delle  sanzioni
 amministrative alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
    Questa costituisce l'immediato precedente della legge 24  novembre
 1981,  n.  689,  che  l'ha  sostituita, e che prevede - art. 6, terzo
 comma - in caso di  violazione  commessa  dal  rappresentante  o  dal
 dipendente  di  persona  giuridica,  di  ente  privo  di personalita'
 giuridica o di un imprenditore nell'esercizio delle proprie  funzioni
 o   incombenze,   il  vincolo  di  solidarieta'  fra  l'autore  della
 violazione e l'ente o imprenditore quanto  all'obbligo  di  pagamento
 della  sanzione, oltre al diritto di regresso - art. 6, quarto comma,
 della legge n. 689/1981 - di chi ha pagato nei confronti  dell'autore
 della violazione.
    Analoga   disposizione,   relativa   all'esercizio  dell'attivita'
 bancaria, e' contenuta nell'art. 144 del d.-l. 30  settembre  1993  -
 t.u.  delle leggi in materia bancaria e creditizia - secondo il quale
 (quinto  comma)  le  banche,  le  societa'  e  gli  enti   ai   quali
 appartengono i responsabili delle violazioni rispondono del pagamento
 della  sanzione  e  sono  tenuti  a esercitare il diritto di regresso
 verso i responsabili.
    Trattasi  di  norma   concernente   l'applicazione   di   sanzioni
 amministrative  pecuniarie per violazioni a disposizioni del medesimo
 t.u.  ovvero  a  disposizioni  impartite  da  parte  delle  autorita'
 creditizie,   commesse   da   soggetti   che   svolgono  funzioni  di
 amministrazione, di direzione o di interposizione  nell'attivita'  di
 credito al consumo ovvero da dipendenti.
    Appare  evidente  l'analogia  fra  le situazioni contemplate dalle
 disposizioni sopra riferite e quelle disciplinate dall'art. 13  della
 legge n. 1/1991 contestato dall'opponente.
    In  tutti  i  casi si tratta di violazioni commesse nell'esercizio
 delle funzioni o delle incombenze connesse all'attivita'  sociale  da
 parte  di  soggetti  investiti  di  poteri  di  rappresentanza - o di
 amministrazione o di direzione - o da parte di dipendenti di  imprese
 operanti in particolari settori economici di generale interesse.
    Solo   nel   caso   delle  s.i.m.  viene  escluso  il  vincolo  di
 solidarieta'  nel  pagamento  della  sanzione  fra   l'autore   della
 violazione  e  l'ente  in  rappresentanza o alle dipendenze del quale
 abbia agito, negandosi inoltre all'ente il diritto  di  regresso  nei
 confronti dell'autore della violazione.
    Il   principio   di   uguaglianza  consacrato  dall'art.  3  della
 Costituzione puo' subire,  com'e'  noto,  deroghe  e  limitazioni  in
 presenza  di  situazioni  che giustifichino discriminazioni apparenti
 con  la  necessita'  di  garantire   una   sostanziale   parita'   di
 trattamento,  ovvero  di regolari situazioni diverse sotto il profilo
 naturalistico: esigenze di cui nella fattispecie sopra delineata  non
 si colgono profili di emergenza.
    Nessun dubbio inoltre che il principio richiamato sia applicabile,
 oltre   che   alle  persone  fisiche,  alle  persone  giuridiche  (si
 rammentano a questo proposito le sentenze  n.  25/1966  e  n.  2/1969
 della Corte costituzionale).
    Per  i motivi che precedono la menzionata questione viene ritenuta
 non manifestamente infondata.
    Quanto alla rilevanza della sollevata  eccezione,  e'  sufficiente
 considerare  come  nella  specie  l'Amministrazione  convenuta  abbia
 comminato la sanzione pecuniaria, per la  non  irrilevante  somma  di
 lire  sessanta  milioni, alla sola ECU SIM S.p.a.; come non sussista,
 allo  stato,  la  possibilita'  per  la  ricorrente  di  invocare  la
 responsabilita'  solidale  dell'autore  -  o  degli  autori  -  degli
 illeciti contestati e di agire in via di regresso  nei  confronti  di
 chi li ha commessi.
    Qualora  la  norma di cui all'art. 13, terzo comma, della legge n.
 1/1991  fosse  dichiarata  incostituzionale  nei   termini   indicati
 dall'opponente,  questa  potrebbe recuperare l'importo della sanzione
 agendo in  via  di  regresso  contro  chi  ha  dato  causa  alla  sua
 applicazione.
    L'art.  295  del  c.p.c.  impone  al  giudicante  di  disporre  la
 sospensione del presente giudizio.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di   legittimita'   costituzionale,   ritenuta
 rilevante  e non manifestamente infondata, dell'art. 13, terzo comma,
 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nella parte in cui non  prevede  la
 responsabilita'  solidale  del  rappresentante  della  s.i.m. e della
 societa' di intermediazione mobiliare per il pagamento della sanzione
 amministrativa e il diritto di regresso della  s.i.m.  nei  confronti
 dell'autore  della  violazione, in relazione all'art. 3, primo comma,
 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Manda  la  cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 presidente del Consiglio dei  Ministri  e  ai  Presidenti  delle  due
 Camere del Parlamento.
      Tortona, addi' 31 dicembre 1994
                          Il pretore: CARDINO
 
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