N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 giugno 1994- 20 febbraio 1995

                                N. 115
 Ordinanza   emessa   il   16   giugno   1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 20  febbraio  1995)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Liguria  sul  ricorso  proposto da Ierardi Giovanni
 c/E.N.P.A.S.
 Impiego pubblico - Computo della indennita' integrativa nella
    determinazione  della  indennita'   di   buonuscita   -   Prevista
    automatica  estinzione  dei  giudizi  in corso con declaratoria di
    compensazione  delle   spese   -   Compressione   della   funzione
    giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale.
 Impiego pubblico - Dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975
    -    Computo    dell'indennita'    integrativa    speciale   nella
    determinazione della buonuscita nella misura pari  al  trenta  per
    cento  di quella in godimento alla data di cessazione dal servizio
    anziche' nella misura del sessanta per cento come previsto  per  i
    dipendenti  di  altre  pubbliche  amministrazioni  - Disparita' di
    trattamento di situazioni  omogenee  ed  incidenza  sul  principio
    della  retribuzione  (anche differita) proporzionata ed adeguata -
    Lesione del principio di buon andamento e imparzialita' della p.a.
 Impiego pubblico - Computo della indennita' integrativa speciale -
    Somme dovute -  Corresponsione  di  interessi  e  rivalutazione  -
    Prevista  esclusione  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  al
    principio generale sancito dall'art. 1282, primo comma, del codice
    civile  -  Incidenza  sul  principio  della  retribuzione   (anche
    differita)  proporzionata  ed  adeguata - Lesione del principio di
    buon andamento e imparzialita' della p.a.
 (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, 2 e 4).
 (Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 97).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1023/89 r.g.r.
 proposto  da  Ierardi  Giovanni,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Salvatore  Marino,  presso  il  quale e' elettivamente domiciliato in
 Genova,  via  Brigata  Liguria,  1/14,  ricorrente,   contro   l'Ente
 nazionale  di  previdenza  e  assistenza per i dipendenti statali, in
 persona del legale rappresentante in carica, rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato, domiciliataria in Genova,
 viale   Brigate   Partigiane   n.   2,   resistente,   per   ottenere
 l'accertamento   di  diritto  alla  liquidazione  dell'indennita'  di
 anzianita'  includendo,   nel   computo   della   base   retributiva,
 l'indennita' integrativa speciale, e la condanna dell'amministrazione
 al pagamento della relativa somma, con gli accessori di legge;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 intimata;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del  16  giugno  1994  il relatore
 consigliere Roberta Vigotti, e l'avv.to dello  Stato  Signorile,  per
 l'Amministrazione resistente;
    Nessuno comparso per il ricorrente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con  ricorso  notificato  il 19 maggio 1989 Ierardi Giovanni, gia'
 dipendente  E.N.P.A.S.  con  46  anni  circa  di   anzianita'   utile
 riconosciuta,  espone che l'ente gli ha corrisposto una indennita' di
 buonuscita calcolata senza induzione  nella  base  di  calcolo  della
 indennita' integrativa speciale.
    Egli   percio'   chiede   la  condanna  dell'amministrazione  alla
 riliquidazione dell'indennita' di buonuscita mediante  induzione  nel
 calcolo  della  indennita'  integrativa speciale oltre ad interessi e
 rivalutazione.
    Si e' costituito l'E.N.P.A.S., chiedendo il  rigetto  del  ricorso
 che, chiamato all'udienza odierna, passava in decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    1.  -  Come  accennato  in  fatto,  il ricorrente, gia' dipendente
 E.N.P.A.S. dal 29 dicembre 1947 al 31 dicembre 1984, in  questa  sede
 ha    chiesto    l'accertamento   del   diritto   alla   liquidazione
 dell'indennita' di anzianita',  includendo  nel  computo  della  base
 retributiva   l'indennita'  integrativa  speciale,  con  la  condanna
 dell'amministrazione al pagamento della relativa somma, con accessori
 di legge (rivalutazione e interessi).
    2. -  Il  6  febbraio  1994  (giorno  successivo  a  quello  della
 pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e'
 entrata in vigore la legge 29 gennaio 1994, n. 87  (che  reca  "norme
 relative   al  computo  dell'indennita'  integrativa  speciale  nella
 determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti").
    L'art.  1  di  tale  legge  dispone  che   -   in   attesa   della
 omogeneizzazione  dei  trattamenti  retributivi e pensionistici per i
 lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e  per  i
 lavoratori   privati,   conseguente   all'applicazione   del  decreto
 legislativo n. 29/1993, e ferma la disciplina del trattamento di fine
 servizio in essere per i dipendenti degli enti locali -  l'indennita'
 integrativa  speciale  viene  computata,  a  decorrere dal 1 dicembre
 1994, nella base di calcolo  della  indennita'  di  buonuscita  e  di
 analoghi trattamenti di fine servizio, per i dipendenti degli enti di
 cui  alla  legge  n. 70/1975 nella misura di una quota pari al 30 per
 cento dell'indennita' integrativa speciale annua  in  godimento  alla
 data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai
 fini del calcolo dell'indennita' di anzianita' (art. 1, lett. a): per
 i  dipendenti  delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli
 scritti all'Opera di previdenza e assistenza per i  ferrovieri  dello
 Stato  (O.P.A.F.S.),  nella  misura di una quota pari al 60 per cento
 dell'indennita' integrativa speciale annua  in  godimento  alla  data
 della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini
 del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento (art.
 1, lett. b).
    L'art. 2, quarto comma, aggiunge poi che "le somme dovute a titolo
 di  prestazioni  ai  sensi  della  presente legge e quelle dovute per
 contributi  a  norma  del  presente  articolo  non  danno   luogo   a
 corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria".
    L'art.  4,  infine,  prevede  che "i giudizi pendenti alla data di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge  aventi  ad  oggetto   la
 liquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con
 l'inclusione  dell'indennita'  integrativa  speciale  sono dichiarati
 estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti"  (primo
 comma)  e  che  "i  provvedimenti  giudiziali  non  ancora passati in
 giudicato restano privi di effetto" (secondo comma).
    3. -  Alla  stregua  dell'art.  4  sopra  trascritto  il  presente
 giudizio,  avendo per oggetto la liquidazione del trattamento di fine
 servizio  con  l'inclusione  dell'indennita'   integrativa   speciale
 dovrebbe  essere dichiarato estinto d'ufficio con compensazione delle
 spese tra le parti.
    Il Collegio, peraltro, dubita  della  legittimita'  costituzionale
 della  citata  norma,  non  solo  e  non  tanto perche' l'oggetto del
 giudizio sarebbe  piu'  ampio  di  quello  considerato  nella  norma,
 comprendendo  anche  rivalutazione  e  interessi  e  la  condanna  al
 pagamento delle  somme  relative,  come  prospetta  il  ricorrente  -
 interessi  e  rivalutazione, pure richiesti, in realta' non integrano
 qualitativamente oggetto diverso da  quello  costituito  dal  credito
 principale,  ne'  la  richiesta  condanna al pagamento di questo e di
 quelli, e delle spese di giudizio, muta  l'oggetto  di  quest'ultimo,
 tutto  in  effetti risolvendosi nella "riliquidazione del trattamento
 di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita'
 integrativa speciale" (art. 4) - quanto perche', come ha chiarito  la
 Corte  costituzionale  (cfr.  la  sentenza 7-10 aprile 1987, n. 123),
 norme del tipo di quella in esame, imponendo al giudice di dichiarare
 d'ufficio l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata  in
 vigore  della  legge  viola  l'art. 24 della Costituzione (diritto di
 azione e di difesa). Ed invero, lo ius superveniens,  pur  favorevole
 al  ricorrente,  lo  e'  solo  in  minima parte, relazione al petitum
 dedotto in giudizio, perche', da un lato, prevede il computo -  nella
 base  di  calcolo  della  indennita' di anzianita' - della indennita'
 integrativa speciale nella ridotta misura di una quota pari al 30 per
 cento del suo ammontare (rispetto alla pretesa attesa  di  una  quota
 certamente   piu'   consistente)  e  nega,  dall'altro,  i  richiesti
 interessi e rivalutazione e compensa le spese  del  giudizio  tra  le
 parti.
    Nella  fattispecie  pertanto  lo ius superveniens non ha carattere
 pienamente satisfattivo tale da giustificare, da un lato l'estinzione
 dei giudizi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non
 ancora passati  in  giudicato,  e  da  essere,  dall'altro,  ritenuto
 inadatto  a  menomare  il diritto di azione e di difesa di chi avesse
 gia' adito in sede giudiziaria.
    Non puo', dunque, escludersi che l'art. 4 della legge  n.  87/1994
 violi  i  principi  fondamentali  di  azione  e  di  difesa enunciati
 nell'art. 24 della Costituzione. L'esame  di  tale  questione  -  non
 manifestamente  infondata  per  le  ragioni  anzidette  e  certamente
 rilevate nella fattispecie in esame, in quanto  da  essa  e  dal  suo
 esito  positivo  o  negativo  dipende la definizione del giudizio nel
 merito o la dichiarazione di estinzione dello stesso  -  deve  essere
 conseguentemente rimosso al competente giudice costituzionale.
    4.  -  Se  la  Corte  costituzionale  dichiara  costituzionalmente
 illegittimo  l'art.  4  della  legge  n.  87/1994,  rimuovendo  cosi'
 l'impedimento  normativo  alla  conclusione  del giudizio nel merito,
 proprio nella prospettiva dell'esame di merito della pretesa azionata
 in  questa  sede  assume  rilevanza  una   ulteriore   questione   di
 legittimita'  costituzionale,  e  cioe'  quella che investe l'art. 1,
 lett. a), e l'art. 2,  quarto  comma,  della  legge  n.  87/1994,  in
 relazione  agli  artt.  3, 36, 38 e 97 della Costituzione, nonche' ad
 alcuni principi di carattere  generale  in  materia  di  diritto  del
 lavoro.
    Si  e'  sopra  ricordato  che  l'art.  1, lett. a), della legge n.
 87/1994 riconosce ai dipendenti degli  enti  di  cui  alla  legge  n.
 70/1975  il  diritto a vedersi computata, nella base di calcolo della
 indennita' di buonuscita,  l'indennita'  integrativa  speciale  nella
 misura  di  una quota pari al trenta per cento di quella in godimento
 alla data della cessazione dal  servizio,  mentre  l'art.  2,  quarto
 comma,  della  stessa legge esclude che le somme dovute a tale titolo
 diano luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.
    Ora, le norme predette, sembrano confliggere, per un verso, con il
 principio generale espresso nell'art. 1282, primo comma,  del  codice
 civile per il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro
 producono  interessi  di  pieno  diritto  e  indipendentemente  dalla
 domanda; per l'altro, con il principio in base al quale i crediti del
 lavoratore subordinato determinano interessi dal momento in cui  sono
 maturati,  con  la  conseguenza che gli stipendi e gli altri elementi
 della retribuzione, indennita' integrativa speciale compresa,  devono
 essere  pagati  a  date  fisse,  dalle quali decorrono gli interessi,
 secondo la regola generale.
    Le stesse norme  poi  sembrano  confliggere  con  l'art.  3  della
 Costituzione  (principio  di  eguaglianza)  perche', per i dipendenti
 degli enti di cui alla legge n. 70/1975,  includono,  nella  base  di
 calcolo della indennita' di buonuscita, solo una quota pari al trenta
 per cento dell'indennita' integrativa speciale in godimento alla data
 della  cessazione  dal  servizio  (art.  1,  lett.  a)), mentre per i
 dipendenti delle  altre  pubbliche  amministrazioni  e  gli  iscritti
 all'Opera  di  previdenza  e  assistenza per i ferrovieri dello Stato
 includono la piu' alta quota del 60 per cento (art. 1,  lett.  b))  e
 lasciano ferma la (ancora diversa) disciplina del trattamento di fine
 servizio  in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1, primo
 alinea), in tal  modo  ulteriormente  aggravando  una  situazione  di
 sperequazione  tra  i  vari  comparti  dei  dipendenti pubblici e tra
 questi ultimi e i dipendenti privati gia' esistente  nell'ordinamento
 e censurata dal giudice costituzionale; con gli artt. 36, 38, perche'
 il disconoscimento di interessi e rivalutazione incide sulla garanzia
 del  trattamento  di  anzianita'  idoneo  ad assicurare ai lavoratori
 mezzi adeguati alle loro  esigenze  di  vita;  con  l'art.  97  (buon
 andamento  e  imparzialita'  dell'amministrazione),  perche'  in modo
 apparentemente  irrazionale  e  illogico  riconosce  solo  una  quota
 dell'indennita'  integrativa  speciale  e  introduce  una  deroga  al
 principio  fondamentale  di  liquidazione  dei  debiti   liquidi   ed
 esigibili, a favore dello Stato.
    E' appena il caso di aggiungere che le violazioni sopra ipotizzate
 non sono affatto mitigate e rese per cosi' dire innocue e accettabili
 dal  carattere  in  un  certo  senso  transitorio  della controversia
 disciplina  ("in  attesa  della  omogeneizzazione   dei   trattamenti
 retributivi  e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della
 pubblica amministrazione e per i lavoratori privati ..") vuoi perche'
 gli istituti piu' duraturi nell'ordinamento giuridico  italiano  sono
 spesso  nati sotto il segno della transitorieta'; vuoi perche' l'art.
 1 della legge n. 87/1994, oltre a  discriminare  i  dipendenti  degli
 enti  di  cui  alla  legge  n.  70/1975  dai  dipendenti  delle altre
 pubbliche amministrazioni, lascia ferma a  tempo  non  determinato  e
 ragionevolmente  non  determinabile  la disciplina del trattamento di
 fine servizio in essere per  i  dipendenti  degli  enti  locali,  che
 costituisce  nel  concreto  caso di specie uno dei piu' significativi
 termini di raffronto.
    5. - Le considerazioni svolte inducono il Collegio a rimettere gli
 atti alla Corte costituzionale per  la  verifica  della  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 1, 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n.
 87, in relazione agli artt. 3, 24, 36, 38 e  97  della  Costituzione,
 sospendendo il giudizio in corso.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3, 24, 36, 38 e 97 della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  2  e 4 della legge 29
 gennaio 1994, n. 87;
    Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone,  che,  a cura della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa  ed  al  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della
 Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio  del  16  giugno
 1994.
                         Il presidente: BALBA
                                     Il consigliere estensore: VIGOTTI
    Il consigliere: PUPILELLA
 95C0282