N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 ottobre 1994

                                N. 116
 Ordinanza  emessa  il  27  ottobre  1994 dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul ricorso proposto da  Lazzarotto  Anna  ed
 altri c/Uzniversita' degli studi di Genova
 Impiego pubblico - Personale non docente dell'Universita' -
    Inquadramento  alla  settima  qualifica  funzionale  - Elencazione
    tassativa  dei  profili  professionali   della   sesta   qualifica
    funzionale  cui  e'  riservato  il  passaggio,  mediante  corso di
    aggiornamento professionale, alla qualifica superiore - Esclusione
    del  personale   dell'area   socio-sanitaria   -   Disparita'   di
    trattamento  di  situazioni  omogenee  con  incidenza sui principi
    della  retribuzione  proporzionata   ed   adeguata,   nonche'   di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 23 gennaio 1991, n. 21, art. 9, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 86/92 R.G.R
 proposto da Anna Lazzarotto, Luciano Barettini,  Carla  Maria  Giomo,
 Maurizio   Perfumo,   Attilio  Bellia,  Fernando  Lavagna,  Giampaola
 Novelli, Mauro Tumioli, Vincenzo Zerbo, Aurelio Di Fabio, Anna Russo,
 Celestina    Bongiorno,    Giampaolo   Grozio,   Arnaldo   Pastorino,
 elettivamente domiciliati in Genova, via Palestro 3/4, presso  l'avv.
 Giuliano  Gallanti che li rappresenta e difende per mandato a margine
 del ricorso; ricorrente, contro l'Universita' degli studi  di  Genova
 in persona del rettore magnifico, pro-tempore, domiciliata in Genova,
 viale  B. Partigiane, 2, presso l'avvocatura distrettuale dello Stato
 che  la  rappresenta   e   difende   per   legge;   resistente,   per
 l'annullamento  del provvedimento con il quale sono state respinte le
 istanze dei  ricorrenti  per  l'ammissione  ai  corsi  necessari  per
 l'accesso  alla  settima  qualifica  funzionale di cui al decreto del
 rettore  n.  3538  del  28  settembre  1991  e  di  ogni  altro  atto
 presupposto;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio dell'Universita' degli
 studi di Genova;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica udienza del 27 ottobre 1994 la relazione del
 referendario R. Prosperi, e uditi, altresi',
 l'avv. Montarsolo per delega dell'avv. Gallanti per  i  ricorrenti  e
 l'avv. dello Stato De Napoli per l'amministrazione
 resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con   ricorso   notificato  il  17  gennaio  1992  gli  epigrafati
 ricorrenti, tutti dipendenti dell'Universita'  di  Genova  inquadrati
 alla    sesta   qualifica   funzionale   nell'area   socio-sanitaria,
 impugnavano, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti con i  quali
 l'Universita'  aveva  respinto  le  loro istanze di partecipazione ai
 corsi   finalizzati   all'accesso   al   profilo   professionale   di
 collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale.
    Premettevano in fatto che i provvedimenti impugnati erano motivati
 con l'impossibilita' per gli appartenenti all'area socio-sanitaria di
 accedere  ai  corsi  sopradetti  e  deducevano  in diritto i seguenti
 motivi:
    1. - Erronea e falsa applicazione delle clausole di bando da parte
 dei provvedimenti o dell'unico provvedimento di  esclusione;  eccesso
 di  potere  per  difetto  di motivazione; illegittimita' derivata dei
 provvedimenti  di  esclusione  per  illegittimita'  del   bando   per
 violazione  e  falsa  applicazione  del  d.P.C.M.  24 settembre 1991;
 contraddittorieta' estrinseca ed intrinseca; eccesso  di  potere  per
 illogicita'   manifesta.  In  realta'  il  profilo  professionale  di
 collaboratore  tecnico  e'  l'unico  previsto  per  le  aree  tecnico
 scientifica  e  socio-sanitaria  e  dunque  l'omissione nel bando del
 riferimento a tale seconda area non puo' ritenersi esclusione per gli
 appartenenti a tale area:  dunque  puo'  affermarsi  che  il  profilo
 sopramenzionato  sia comune ad ambedue le aree. Altra interpretazione
 indurrebbe a considerare illegittimo lo stesso bando.
    2. - Illegittimita' costituzionale dell'art.  9,  comma  3,  della
 legge   n.  21/1991  in  relazione  agli  artt.  3,  36  e  97  della
 Costituzione; illegittimita' derivata  dei  provvedimenti  impugnati.
 Qualora  si  dovesse  invece  ritenere  che  l'art.  9 della legge n.
 21/1991  esclude  gli  appartenenti  alla  sesta qualifica funzionale
 dalla possibilita' di essere ammessi alle  selezioni  per  transitare
 nella  settima  qualifica  -  profilo  professionale di collaboratore
 tecnico, in quanto tale esclusione sarebbe del tutto inspiegabile.
    I ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso, vinte le
 spese di causa.
    Si costituiva  in  giudizio  l'Universita'  di  Genova  sostenendo
 l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
    All'odierna udienza pubblica il ricorso e' passato in decisione.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Il ricorso non puo' essere accolto.
    I  ricorrenti,  tutti  dipendenti  dell'Universita' degli studi di
 Genova ed  inquadrati  nella  sesta  qualifica  funzionale  nell'area
 socio-sanitaria   del   personale   non   docente,   si  dolgono  del
 provvedimento adottato nei loro confronti dal rettore, di  esclusione
 dall'ammissione  ai  corsi  professionali  interni istituiti ai sensi
 della legge n. 21/1991 per lo slittamento alla  qualifica  funzionale
 superiore.
    Le  censure  di  cui al motivo sub 1) riguardano la violazione del
 d.P.C.M. 2 settembre 1981 di declaratoria delle qualifiche funzionali
 e dei profili  professionali,  il  quale  identifica  il  profilo  di
 collaboratore  tecnico  come  unico  profilo  previsto per la settima
 qualifica, tanto per l'area tecnico scientifica,  quanto  per  l'area
 socio-sanitaria.
    Il  rettore  avrebbe  dunque  errato  nell'escludere  i ricorrenti
 dall'accesso ai corsi per  l'inquadramento  nella  settima  qualifica
 funzionale:  l'unico  profilo  professionale  comune  per le due aree
 sopradette, comporterebbe l'assenza di distinzione tra  area  tecnico
 scientifica   ed   area  socio-sanitaria  all'interno  della  settima
 qualifica e sarebbe percio' inspiegabile l'ammissione ai corsi  degli
 appartenenti  alla  prima area e l'esclusione degli appartenenti alla
 seconda.
    Ma come gli stessi ricorrenti mostrano di  intendere  nel  secondo
 motivo di ricorso sollevato in via subordinata, la mancata ammissione
 ai  corsi  e'  dovuta all'applicazione da parte dell'Universita', del
 disposto dell'art. 9, comma 3 del d.-l.  24  novembre  1990,  n.  344
 convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21.
    Questa  norma  contiene  infatti  l'elenco  tassativo  dei profili
 professionali  pertinenti  alla   sesta   qualifica   funzionale   ed
 appartenenti a varie aree del personale universitario non docente cui
 viene  riservato il passaggio alla qualifica superiore mediante corsi
 di aggiornamento professionale e tra questi  non  e'  rinvenibile  il
 profilo di "assistente" socio sanitario.
    Il  carattere di stretta specialita' della norma esclude qualsiasi
 possibilita' di interpretazione estensiva e va dunque  affrontato  il
 problema della legittimita' costituzionale della previsione, problema
 rilevante ai fini del decidere, visto che l'oggetto del contendere e'
 proprio   l'ammissione   ai  corsi  di  aggiornamento  del  personale
 dell'area socio-sanitaria e data l'assenza di  ulteriore  censura  da
 parte dei ricorrenti.
    Il  Collegio ritiene di dubitare della legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, comma 3 della legge n. 21/1991 nella parte in cui  viene
 disposta   l'esclusione  in  controversia,  sia  sotto  il  combinato
 disposto degli artt. 3 e 97 della Costituzione,  sia  in  riferimento
 all'art. 36, cosi' come prospettato dai ricorrenti.
    Quanto  agli  artt. 3 e 97 si deve rilevare che l'art. 9, comma 3,
 sopradetto, elenca svariati profili inquadrati nella sesta  qualifica
 funzionale   ed   appartenenti  a  molteplici  aree  professionali  e
 virtualmente tutte quelle  per  le  quali  l'ordinamento  prevede  un
 profilo della settima qualifica funzionale.
    Dunque  l'area  socio-sanitaria  viene  a  rimanere l'unica per la
 quale il legislatore non prevede, o meglio, quella per  la  quale  il
 legislatore  esclude  la  possibilita'  di passaggio dalla sesta alla
 settima qualifica funzionale.
    Non sembra possano  rinvenirsi  giustificazioni  a  tale  evidente
 disparita'  di trattamento, disparita' che appare ancor piu' evidente
 ove  si   consideri   l'elemento   dell'identita'   di   profilo   di
 collaboratore   tecnico  per  l'area  tecnico  scientifica  e  socio-
 sanitaria relativamente alla settima  qualifica  funzionale.  Ne'  la
 previsione  dell'art. 22, comma 7, del d.P.R.  3 agosto 1990, n. 319,
 la quale dispone nei confronti del personale rivestente il profilo di
 assistente socio sanitario di  tale  area  l'applicazione,  ove  piu'
 favorevole,  degli  istituti  giuridici  ed  economici riconosciuti a
 favore del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale,
 sembra possa ritenersi adeguato  bilanciamento  della  esclusione  in
 parola.
    Infatti  lo  "stralcio",  tale  si  puo' definire, di una parte di
 categorie  dal  proprio  comparto,  categorie  "rinviate"  ad   altro
 comparto  crea  una  rottura  normativa settoriale che potrebbe forse
 giusticarsi con  il  rinvio  dell'intera  area  socio-sanitaria  alle
 normative  concernenti  il  S.S.N., ma non e' comprensibile ove lo si
 disponga per la sola sesta qualifica funzionale.
    Quindi  e'  evidente  altresi'  la  lesione  dell'art.  97   della
 Costituzione,  visto il frantumarsi irragionevole delle discipline di
 comparto.
    Lo "stralcio" predetto dovrebbe  altresi'  comportare  la  lesione
 dell'art. 36 della Costituzione in quanto la progressione in carriera
 ed i conseguenti benefici economici previsti in via generale, vengono
 ad essere mortificati.
    Per le ragioni suesposte deve quindi essere disposta la remissione
 degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli  artt.  3,  36  e  97  della  Costituzione,  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  3  della legge 23
 gennaio 1991, n. 21;
    Sospende il giudizio e ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella camera di consiglio del 27 ottobre
 1994.
                         Il presidente: BALBA
    Il consigliere: VIGOTTI
                                   Il referendario estensore: PROSPERI
 95C0283