N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1994- 20 febbraio 1995

                                N. 117
 Ordinanza   emessa   il   27   gennaio  1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 20  febbraio  1995)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  del  Lazio sul ricorso proposto dalla ditta Michele Marino
 c/regione Campania ed altra
 Regione Campania - Istituzione di autolinee di interesse comunale ed
    ultracomunale interferenti con impianti fissi gestiti  o  concessi
    dallo   Stato  -  Trasformazione  dell'assenso  del  Ministro  dei
    trasporti richiesto dalla normativa statale (art. 44 del d.P.R. 28
    giugno 1955, n. 771)  in  silenzio-assenso  -  Indebita  invasione
    della sfera di competenza statale.
 (Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, quinto
    comma).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3161 del 1990
 proposto dalla ditta Michele Marino rappresentato e difeso  dall'avv.
 V. Zammit, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di
 Porta  Pinciana  n.  6,  contro  la  regione Campania, in persona del
 presidente della giunta regionale rappresentata  e  difesa  dall'avv.
 M.T.  Monti  e  nei  confronti della soc. C.L.P. p.a. rappresentata e
 difesa dall'avv. S. Brignola  per  l'annullamento  dei  provvedimenti
 della  regione Campania (della giunta regionale 3 aprile 1990 n. 2036
 e decreto pres. della giunta  regionale)  relativi  alla  concessione
 della  s.p.a.  C.L.P.  dell'autolinea Napoli-Foggia e del conseguente
 rigetto della domanda della ditta ricorrente;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania  e
 della societa' controinteressata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica  udienza  del  27  gennaio  1994  il  relatore
 consigliere  Dedi  Rulli  e  uditi  altresi', l'avv. V. Zammit per la
 ditta ricorrente e l'avv. Monti per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con atto notificato in data 28  e  29  settembre  1990,  la  ditta
 ricorrente   ha  impugnato  i  provvedimenti  regionali  in  epigrafe
 precisati, con i quali la regione Campagnia  ha  concesso  la  s.p.a.
 C.L.P. l'esercizio dell'autolinea Napoli-Foggia.
    A sostegno dell'impugnativa la ditta interessata deduce i seguenti
 motivi:
      1) "Eccesso di potere per contraddittorieta' e sviamento" atteso
 che  i  provvedimenti  impugnati  appaiono adottati in elusione della
 richiesta di chiarimenti formulata dall'organo di controllo  in  sede
 di  esame  della precedente delibera regionale (n. 288 del 30 gennaio
 1990) con la quale era stata prorogata la  concessione  della  stessa
 autolinea  in  attesa  di acquisire ulteriori elementi sulle esigenze
 del traffico da servire;
      2) "Violazione di legge (art. 5 e 6  della  legge  28  settembre
 1939,  n. 1822 e art. 10 della legge della regione Campania 26 maggio
 1975, n. 40) e dei principi generali sull'istruttoria  delle  domande
 di concessione di autolinee.
    Eccesso   di   potere  per  travisamento  dei  fatti,  difetto  di
 istruttoria e di motivazione mancando qualsiasi valutazione circa  le
 esigenze  del  traffico  da  servire  con  il  nuovo  servizio  e  la
 comparazione tra piu' domande presentate.
    Inconferenti appaiono, infatti, le varie giustificazioni contenute
 nelle delibere impugnate, per sostenere la scelta effettuata;
      3) "Violazione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28  giugno
 1955, n. 771. Eccesso di potere "essendo necessario, nella specie, il
 nulla  osta del Ministero dei trasporti, trattandosi di autolinea che
 interferisce con il  servizio  ferroviario  statale.  Ne'  vale,  per
 giungere  ad  opposte  conclusioni  il  decorso del termine di giorni
 trenta dalla richiesta del nulla osta, termine previsto  dalla  legge
 regionale 26 maggio 1975, n. 40, atteso che la norma regionale, cosi'
 interpretata,  sarebbe  in  contrasto  con una disposizione primaria.
 Qualora si accedesse ad una  siffatta  interpretazione  si  porrebbe,
 senza dubbio, questione di legittimita' costituzionale per violazione
 dei principi di cui all'art. 117 della Costituzione.
    La  ditta  interessata  chiede,  a conclusione, l'annullamento dei
 provvedimenti regionali impugnati.
    Si e' costituita in giudizio la regione Campania,  la  quale,  con
 memoria  depositata in data 5 gennaio 1994, eccepisce preliminarmente
 la tardivita' del gravame, atteso che copia della delibera  impugnata
 sarebbe  stata inviata alla ditta Marino gia' in data 11 giugno 1990.
 Nel merito la difesa della regione  sostiene  la  piena  legittimita'
 dell'operato  dell'Amministrazione  e conclude perche' il ricorso sia
 dichiarato irricevibile ovvero sia respinto in quanto infondato.
    Si  e'  infine  costituita  la  societa'  controinteressata   che,
 richiamato  il  contenuto di tutti gli atti in questione, ne sostiene
 la coerenza  e  la  conformita'  alla  normativa  vigente.  Conclude,
 quindi, chiedendo la reiezione del ricorso.
    La  ditta ricorrente ha, infine, depositato memoria difensiva, con
 la quale insiste, in  particolare,  sulla  violazione  dell'art.  46,
 ultimo  comma,  del  d.P.R.  28  giugno  1955,  n.  771, che non puo'
 ritenersi modificato dalla successiva normativa regionale.
    Alla pubblica udienza del 27 gennaio 1994, uditi i difensori delle
 parti, la controversia e' stata trattenuta in decisione.
                             D I R I T T O
    1. - E' portata all'esame del Collegio la delibera con la quale la
 giunta della regione Campania ha concesso alla ditta C.L.P.  Sviluppo
 Industriale l'esercizio dell'autolinea Napoli-Foggia.
    Precede,  nell'ordine,  l'esame  della eccezione di tardivita' del
 gravame, sollevata dalla difesa della regione  Campania  sul  rilievo
 che la delibera impugnata sarebbe stata inviata alla ditta ricorrente
 in data 11 giugno 1990 mentre il ricorso risulterebbe notificato alla
 regione, tramite servizio postale, in data 11 ottobre 1990.
    L'eccezione e' infondata.
    Ed  invero  dalla  documentazione  versata  in atti risulta che la
 delibera in questione, comunicata  con  nota  prot.  n.  5926/158  NA
 dell'11 giugno 1990, e' pervenuta alla ditta Marino in data 21 giugno
 successivo.  Il ricorso risulta notificato (e pervenuto) alla regione
 Campania tramite  servizio  postale,  il  2  ottobre  1990  (come  e'
 evidente  dal  rimborso  apposto  sull'avviso  di  ricevimento  della
 raccomandata) e quindi, tenendo altresi' conto del  periodo  feriale,
 nei termini previsti dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971.
    2.   -  Nel  merito  il  Collegio  ritiene  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma,  della  legge
 della  regione  Campania  del 26 maggio 1975, n. 40 per contrasto con
 gli artt. 117 della Costituzione e  118  della  Costituzione  per  la
 parte in cui trasforma il previsto parere del Ministero dei trasporti
 (art.  46,  ultimo  comma,  del d.P.R. 28 giugno 1975, n. 771) in una
 forma di silenzio-assenso, sollevata dalla ditta  ricorrente  in  via
 subordinata   sia   rilevante   per   il  giudizio  in  esame  e  non
 manifestamente infondata.
    3. - Preliminarmente appare opportuno ricordare che  l'istituzione
 di autolinee di interesse comunale ed ultracomunale, interferisce con
 gli  impianti  fissi  gestiti  o concessi dallo Stato, e' subordinato
 all'assenso ministeriale di cui all'art.  46  del  d.P.R.  28  giugno
 1955,  n.  771,  che  deve considerarsi mantenuto fermo anche dopo il
 passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art.
 9, primo comma,  del  d.P.R.  14  gennaio  1972,  n.  5.  (E  non  e'
 contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in
 quanto  intercorrente  tra  due  capoluoghi di regione, insiste su un
 percorso interferente sul servizio ferroviario).
    Non  vale  richiamare,  come  sostiene  la  difesa  erariale,  per
 rimuovere   la   previsione  dell'assenso  ministeriale,  l'autonomia
 amministrativa e legislativa regionale atteso  che  alla  stessa  non
 possono  attribuirsi  competenze  abrogative di una norma statale che
 prevede l'intervento dell'Amministrazione centrale  a  tutela  di  un
 interesse   potentemente   ultraregionale   quale   e'  quello  della
 salvaguardia dei trasporti statali.
    Ne' puo', infine, sostenersi che la normativa regionale, nella sua
 formulazione non abbia inteso abrogare la disciplina di cui  all'art.
 46,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  28  giugno  1955,  n.  771, ma solo
 disciplinare il relativo procedimento sostituendo il formale  assenso
 ministeriale  ivi previsto con una sorta di tacito consenso implicito
 nel decorso del tempo.
    Appare,  pero',   evidente   come   tale   modifica,   ben   lungi
 dall'inserire  nell'ordinamento regionale, una regola procedimentale,
 sostituisce integralmente - anche nel suo contenuto sostanziale -  la
 norma  statale  con  l'indubbia  violazione dei limiti costituzionali
 dell'autonomia legislativa regionale, di cui agli  artt.  117  e  118
 della Costituzione.
    E'   infine   irrilevante,  sempre  con  riferimento  ai  principi
 costituzionali dell'autonomia regionale e  per  il  profilo  che  qui
 interessa,   il   successivo   intervento   della   legge-quadro  per
 l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei  trasporti
 pubblici  locali (legge 10 aprile 1981, n. 151), inidonea ad abrogare
 la norma regionale.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 93 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Ritenuta  la  questione  rilevante  ai  fini della decisione della
 controversia e non manifestamente infondata;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  alla  segreteria  della  sezione  l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione
 di legittimita' costituzionale  dell'art.  13,  quinto  comma,  della
 legge  della regione Campania n. 40 del 26 maggio 1975, per contrasto
 con gli artt. 117 e 118 della Costituzione;
    Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della  Cam-
 era dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
    Cosi' deciso in Roma, il 27 gennaio 1994, in camera di consiglio.
                       Il presidente: MASTROCOLA
                                       Il consigliere estensore: RULLI
    Il consigliere: GASPERINI
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