N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1994- 20 febbraio 1995
N. 117 Ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla ditta Michele Marino c/regione Campania ed altra Regione Campania - Istituzione di autolinee di interesse comunale ed ultracomunale interferenti con impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato - Trasformazione dell'assenso del Ministro dei trasporti richiesto dalla normativa statale (art. 44 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771) in silenzio-assenso - Indebita invasione della sfera di competenza statale. (Legge regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, quinto comma). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.10 del 8-3-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3161 del 1990 proposto dalla ditta Michele Marino rappresentato e difeso dall'avv. V. Zammit, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, contro la regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale rappresentata e difesa dall'avv. M.T. Monti e nei confronti della soc. C.L.P. p.a. rappresentata e difesa dall'avv. S. Brignola per l'annullamento dei provvedimenti della regione Campania (della giunta regionale 3 aprile 1990 n. 2036 e decreto pres. della giunta regionale) relativi alla concessione della s.p.a. C.L.P. dell'autolinea Napoli-Foggia e del conseguente rigetto della domanda della ditta ricorrente; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania e della societa' controinteressata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 27 gennaio 1994 il relatore consigliere Dedi Rulli e uditi altresi', l'avv. V. Zammit per la ditta ricorrente e l'avv. Monti per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con atto notificato in data 28 e 29 settembre 1990, la ditta ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali in epigrafe precisati, con i quali la regione Campagnia ha concesso la s.p.a. C.L.P. l'esercizio dell'autolinea Napoli-Foggia. A sostegno dell'impugnativa la ditta interessata deduce i seguenti motivi: 1) "Eccesso di potere per contraddittorieta' e sviamento" atteso che i provvedimenti impugnati appaiono adottati in elusione della richiesta di chiarimenti formulata dall'organo di controllo in sede di esame della precedente delibera regionale (n. 288 del 30 gennaio 1990) con la quale era stata prorogata la concessione della stessa autolinea in attesa di acquisire ulteriori elementi sulle esigenze del traffico da servire; 2) "Violazione di legge (art. 5 e 6 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e art. 10 della legge della regione Campania 26 maggio 1975, n. 40) e dei principi generali sull'istruttoria delle domande di concessione di autolinee. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione mancando qualsiasi valutazione circa le esigenze del traffico da servire con il nuovo servizio e la comparazione tra piu' domande presentate. Inconferenti appaiono, infatti, le varie giustificazioni contenute nelle delibere impugnate, per sostenere la scelta effettuata; 3) "Violazione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771. Eccesso di potere "essendo necessario, nella specie, il nulla osta del Ministero dei trasporti, trattandosi di autolinea che interferisce con il servizio ferroviario statale. Ne' vale, per giungere ad opposte conclusioni il decorso del termine di giorni trenta dalla richiesta del nulla osta, termine previsto dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, atteso che la norma regionale, cosi' interpretata, sarebbe in contrasto con una disposizione primaria. Qualora si accedesse ad una siffatta interpretazione si porrebbe, senza dubbio, questione di legittimita' costituzionale per violazione dei principi di cui all'art. 117 della Costituzione. La ditta interessata chiede, a conclusione, l'annullamento dei provvedimenti regionali impugnati. Si e' costituita in giudizio la regione Campania, la quale, con memoria depositata in data 5 gennaio 1994, eccepisce preliminarmente la tardivita' del gravame, atteso che copia della delibera impugnata sarebbe stata inviata alla ditta Marino gia' in data 11 giugno 1990. Nel merito la difesa della regione sostiene la piena legittimita' dell'operato dell'Amministrazione e conclude perche' il ricorso sia dichiarato irricevibile ovvero sia respinto in quanto infondato. Si e' infine costituita la societa' controinteressata che, richiamato il contenuto di tutti gli atti in questione, ne sostiene la coerenza e la conformita' alla normativa vigente. Conclude, quindi, chiedendo la reiezione del ricorso. La ditta ricorrente ha, infine, depositato memoria difensiva, con la quale insiste, in particolare, sulla violazione dell'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, che non puo' ritenersi modificato dalla successiva normativa regionale. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 1994, uditi i difensori delle parti, la controversia e' stata trattenuta in decisione. D I R I T T O 1. - E' portata all'esame del Collegio la delibera con la quale la giunta della regione Campania ha concesso alla ditta C.L.P. Sviluppo Industriale l'esercizio dell'autolinea Napoli-Foggia. Precede, nell'ordine, l'esame della eccezione di tardivita' del gravame, sollevata dalla difesa della regione Campania sul rilievo che la delibera impugnata sarebbe stata inviata alla ditta ricorrente in data 11 giugno 1990 mentre il ricorso risulterebbe notificato alla regione, tramite servizio postale, in data 11 ottobre 1990. L'eccezione e' infondata. Ed invero dalla documentazione versata in atti risulta che la delibera in questione, comunicata con nota prot. n. 5926/158 NA dell'11 giugno 1990, e' pervenuta alla ditta Marino in data 21 giugno successivo. Il ricorso risulta notificato (e pervenuto) alla regione Campania tramite servizio postale, il 2 ottobre 1990 (come e' evidente dal rimborso apposto sull'avviso di ricevimento della raccomandata) e quindi, tenendo altresi' conto del periodo feriale, nei termini previsti dall'art. 21 della legge n. 1034 del 1971. 2. - Nel merito il Collegio ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, quinto comma, della legge della regione Campania del 26 maggio 1975, n. 40 per contrasto con gli artt. 117 della Costituzione e 118 della Costituzione per la parte in cui trasforma il previsto parere del Ministero dei trasporti (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1975, n. 771) in una forma di silenzio-assenso, sollevata dalla ditta ricorrente in via subordinata sia rilevante per il giudizio in esame e non manifestamente infondata. 3. - Preliminarmente appare opportuno ricordare che l'istituzione di autolinee di interesse comunale ed ultracomunale, interferisce con gli impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, e' subordinato all'assenso ministeriale di cui all'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, che deve considerarsi mantenuto fermo anche dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5. (E non e' contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in quanto intercorrente tra due capoluoghi di regione, insiste su un percorso interferente sul servizio ferroviario). Non vale richiamare, come sostiene la difesa erariale, per rimuovere la previsione dell'assenso ministeriale, l'autonomia amministrativa e legislativa regionale atteso che alla stessa non possono attribuirsi competenze abrogative di una norma statale che prevede l'intervento dell'Amministrazione centrale a tutela di un interesse potentemente ultraregionale quale e' quello della salvaguardia dei trasporti statali. Ne' puo', infine, sostenersi che la normativa regionale, nella sua formulazione non abbia inteso abrogare la disciplina di cui all'art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, ma solo disciplinare il relativo procedimento sostituendo il formale assenso ministeriale ivi previsto con una sorta di tacito consenso implicito nel decorso del tempo. Appare, pero', evidente come tale modifica, ben lungi dall'inserire nell'ordinamento regionale, una regola procedimentale, sostituisce integralmente - anche nel suo contenuto sostanziale - la norma statale con l'indubbia violazione dei limiti costituzionali dell'autonomia legislativa regionale, di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. E' infine irrilevante, sempre con riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia regionale e per il profilo che qui interessa, il successivo intervento della legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981, n. 151), inidonea ad abrogare la norma regionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 93 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge della regione Campania n. 40 del 26 maggio 1975, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione; Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Cam- era dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deciso in Roma, il 27 gennaio 1994, in camera di consiglio. Il presidente: MASTROCOLA Il consigliere estensore: RULLI Il consigliere: GASPERINI 95C0284