N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994
N. 118 Ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima nel procedimento civile vertente tra Ambrosio Rosa e Servizio riscossione tributi Imposte e tasse in genere - Riscossione delle imposte - Esecuzione fiscale - Beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore esecutato - Opposizione di terzo - Divieto per il coniuge, parenti e affini sino al terzo grado del contribuente - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della p.a. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. b)). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 113, secondo comma).(GU n.10 del 8-3-1995 )
IL PRETORE Il giudice dell'esecuzione, letti gli atti; Premesso che la ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 52, secondo comma, lettera b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione; Considerato che, mentre indubitabilmente il coniuge ed i parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobligati sono titolari di diritti soggettivi perfetti relativamente ai beni oggetto di esecuzione dei quali rivendicano la proprieta', tale rivendica non e' ammessa, ai sensi della norma impugnata, col mezzo dell'opposizione ex art. 619 del c.p.c.; Rilevato che tale statuizione e' stata giustificata assumendosi che i beni mobili di tali soggetti che si trovino nella casa di abitazione del debitore, pur essendo di proprieta' di costoro e non del debitore, sono soggetti alla responsabilita' esecutiva per il debito tributario altrui in considerazione della particolare situazione locale dei beni; Considerato che in tal modo le ragioni dei soggetti sopra indicati possono essere fatte valere dinanzi all'Intendente di finanza (ora Direttore generale per le entrate) in via amministrativa solo per le irregolarita' formali (che nelle esecuzioni ordinarie legittimano l'opposizione a norma dell'art. 617 del c.p.c.) mentre sono prive di tutela giurisdizionale per quanto riguarda questioni sostanziali di ben maggiore spessore, concernenti diritti soggettivi perfetti, sia dinanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, 28 dicembre 1984, n. 1067) sia dinanzi al giudice ordinario, in contrasto coll'art. 24, primo comma, della Costituzione; Rilevato che "la necessita' di tutela del rapporto tributario voluta dalla legge sul fondamento dell'esigenza di ordine pubblico .. di assicurare l'adempimento del debito d'imposta e di impedire che l'obbligato possa sottrarsi ad esso col favore di persone a lui leg- ate da vincoli familiari" (cfr. Corte costituzionale, 16 giugno 1964, n. 42) non pare giustificare la parificazione della posizione sostanziale del debitore, il cui diritto deve ritenersi certo affievolito dinanzi alle ragioni di rafforzamento della garanzia del credito tributario, colla posizione dei terzi, estranei al rapporto d'imposta e, quindi, titolari di diritti soggettivi perfetti, cosicche' la detta norma sembra confliggere coll'art. 3 della Costituzione; Ritenuto altresi' che tale necessita', mentre giustifica l'indifferenza della situazione soggettiva del creditore in ordine alla titolarita' dei beni oggetto dell'esecuzione (a differenza di quanto previsto, ad esempio, dagli artt. 2756, secondo comma, 2757, terzo comma, 2760, secondo comma, 2761, quarto comma, 2764, sesto comma, 2765, terzo comma, con riferimento a privilegi riconosciuti in ragione di particolari situazioni locali dei beni) o l'ancorare a criteri (quali quelli ad esempio di cui all'art. 65, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973) piu' rigorosi di quelli ordinari la dimostrazione dell'appartenenza dei beni oggetto dell'esecuzione a persone diverse dal debitore, non pare giustificare invece la radicale esclusione, per questa materia, del particolare mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 619 del c.p.c., in contrasto coll'art. 113, secondo comma, della Costituzione; Considerato che la questione proposta e' rilevante nel presente giudizio, dipendendo dalla sua soluzione la proponibilita' o meno del ricorso in esame e che, per i motivi sopra esposti, essa deve ritenersi non manifestamente infondata;
P. Q. M. Visti gli artt. 487, secondo comma, e 295 del c.p.c. e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, a scioglimento della riserva che precede; Dichiara non manifestamente infondata, ed ammissibile, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 24, secondo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza presente sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alle parti, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Massa Marittima, addi' 21 novembre 1994 Il giudice dell'esecuzione: (firma illeggibile) 95C0285